Commissione di conciliazione. La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di Paternò. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.
Commissione di conciliazione. La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2. Altre clausole ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Xxxxx, approvato e sottoscritto ………………, li, …………………. Il locatore …………………………………. Il conduttore ……………………………… A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto. Il locatore …………………………………. Il conduttore ……………………………….
Commissione di conciliazione. Al fine di favorire appropriati momenti di confronto atti a superare le conflittualità emergenti tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro, è costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale la Commissione nazionale di conciliazione. Ogni articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale costituirà un’apposita Commissione territoriale di conciliazione secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti. Le Commissioni di conciliazione nazionale e territoriali, oltre a quanto previsto dai regolamenti predisposti dall'Ente Bilaterale Nazionale, hanno il compito di dirimere le controversie insorte tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. La Commissione di conciliazione nazionale ha altresì il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L.. La Commissione di conciliazione nazionale è composta da n. 4 rappresentanti, n. 2 per ciascuna delle Parti. Sono costituite apposite Commissioni di conciliazione territoriali composte da n. 4 rappresentanti territoriali, n. 2 per ciascuna delle Parti. La Commissione di conciliazione territoriale si riunisce ogni semestre oppure su richiesta di una delle Parti a fronte di esigenze di natura territoriale o aziendale. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di conciliazione nazionale è precluso alle Parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Commissione di conciliazione. Le parti firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una “Commissione” per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. Il ricorso avverrà dopo un primo tentativo esperito in sede sindacale. Tale Commissione terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra Confedilizia e Sunia – Sicet – Uniat – siglato in Roma il 20 maggio 1999.
Commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di con- ciliazione.
Commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è composta da 3 membri di cui due scelti dal locatore e dal conduttore fra appartenenti alle rispettive organizzazioni sindacali ed un terzo con funzioni di Presidente, scelto dagli altri due. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Commissione di conciliazione. Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98; la stessa è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo
Commissione di conciliazione. La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 16/01/2017 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Commissione di conciliazione. Le parti esplicitamente riconoscono compiti e funzioni della Commissione di Conciliazione previste dall’art. 12 dell’accordo territoriale al quale fanno esplicito rinvio. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.