COMMISSIONI E COSTI Clausole campione

COMMISSIONI E COSTI. (1) Quando aprite una Posizione che comporta uno spread, la differenza tra i nostri prezzi denaro e lettera è costituita dallo Spread di mercato (laddove è presente un mercato sottostante) e il nostro Spread (ossia il nostro addebito a Vostro carico). Fatta salva diversa notifica da parte nostra, non Vi verrà addebitata alcuna commissione aggiuntiva. Ulteriori dettagli relativi ai costi sono riportati nella sezione Dettagli del prodotto o possono essere richiesti al nostro servizio clienti. (2) Quando aprite e chiudete un’Operazione che comporta una commissione, siete tenuti a corrisponderci una commissione (“Commissione”), ovvero una percentuale del valore dell’operazione di apertura o chiusura (a seconda dei casi) o del valore dello strumento o degli strumenti equivalenti nel mercato sottostante o un importo calcolato sulla base di un diverso accordo scritto tra le parti. Le nostre condizioni in materia di commissioni Vi verranno notificate per iscritto; ciononostante, nel caso in cui non dovessimo inviarVi alcuna notifica in merito, Vi addebiteremo i normali costi di commissione disponibili nella sezione Dettagli del prodotto del nostro sito web o, laddove non fosse indicato, Vi addebiteremo lo 0,2% del valore dell’operazione di apertura o chiusura (a seconda dei casi). (3) In aggiunta alla Commissione e allo Spread, Vi potremmo addebitare ulteriori costi sulle operazioni aperte e/o chiuse, dovuti allo Strumento e al mercato sottostante (ad esempio, i costi specificati nella clausola 10(5), nella clausola 10(7) e nella clausola 13(6)). Determinati tipi di operazioni sono soggetti ad un costo di finanziamento giornaliero. Ulteriori dettagli relativi ai costi sono riportati nella sezione Dettagli del prodotto o possono essere richiesti al nostro servizio clienti. Questi eventuali addebiti saranno a Vostro carico e, pertanto, verranno detratti dal Vostro conto. (4) Siete tenuti a corrisponderci, o rimborsarci, qualsiasi Imposta attuale o futura applicabile alle Vostre operazioni e qualsiasi Commissione, Spread o Costo da Voi dovuto in conformità al presente Contratto. (5) Abbiamo facoltà di addebitarVi dei costi per la fornitura da parte nostra di dati di mercato o per qualsiasi altra caratteristica del conto o altri costi, così come da noi notificatoVi di volta in volta.
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  • Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, 9/B – Verona - CAP 37135; fax ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; • tramite il sito internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ • via mail all’indirizzo e mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, è attribuito un coefficiente con il criterio del “confronto a coppie” sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nel presente disciplinare di gara. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Al termine dei confronti la commissione giudicatrice, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, attribuisce i punteggi sulla base del seguente criterio: C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove: C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria. I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie". La trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", viene effettuata seguendo le seguenti operazioni: • una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. • Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente tabella: • giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0 • giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9 • giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8 • giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7 • giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6 • giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,3 • giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0

  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.