Recupero delle cose rubate Clausole campione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne sia venuto a conoscenza. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla stessa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose poi recuperate. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso per le stesse oppure di farle vendere ripartendosi poi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato.
Recupero delle cose rubate. (valida solo per la Sezione Furto)
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di pro- prietà della Società se il danno è stato inden- nizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società. È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni re- cuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni me- desimi. L’Assicurato ha il diritto di lasciare alla Socie- tà le cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del sinistro.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia, salvo che l’Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando alla Compagnia l’indennizzo riscosso. Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio. In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L’anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Recupero delle cose rubate. (valida solo per i settori Furto ed Elettronica). Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso ad Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad Europ Assistance.
Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose medesime.