Commissioni territoriali di conciliazione. 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- tratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. 2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- ma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
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Commissioni territoriali di conciliazione. 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- trattocontratto, le parti potranno esperireesperiranno, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazioneconciliazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamenterispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- macomma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
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Commissioni territoriali di conciliazione. 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- tratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- macomma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
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