Common use of Commissioni territoriali di conciliazione Clause in Contracts

Commissioni territoriali di conciliazione. 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- tratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. 2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- ma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissioni territoriali di conciliazione. 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- trattocontratto, le parti potranno esperireesperiranno, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazioneconciliazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamenterispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. 2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- macomma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Commissioni territoriali di conciliazione. 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- tratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. 2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- macomma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.

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