Compiti e funzioni. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla L. n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tute- la dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull’organizzazione dell’attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono tito- lari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Compiti e funzioni. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 c.c.n.l. 20 marzo 1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti dirigenti, di cui alla L. n. 300/1970 300/1970, nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tute- la tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull’organizzazione dell’attività sull'organizzazione dell'attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell’esercizio nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono tito- lari titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’Accordo Interconfederale dall'accordo interconfederale 23 Luglio luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Compiti e funzioni. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 CCNL 20/3/1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla L. Legge n. 300/1970 nella titolarità titolarit‡ di diritti e tutele, agibilità agibilit‡ sindacali, compiti di tute- la tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull’organizzazione dell’attività sullíorganizzazione dellíattivit‡ produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell’esercizio nellíesercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono tito- lari titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’Accordo dallíAccordo Interconfederale 23 Luglio 1993 23/7/1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Compiti e funzioni. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla L. n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tute- la tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull’organizzazione dell’attività sull'organizzazione dell'attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell’esercizio nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono tito- lari titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’Accordo dall'Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Sources: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Compiti e funzioni. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla L. n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tute- la tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull’organizzazione dell’attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell’esercizio nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e eventualmente a richiesta assistite dalle le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono tito- lari titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’Accordo dall'Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993 10 gennaio 2014, 9 marzo 2018 e per contratto collettivo nazionale di lavoro. In assenza di RSU la titolarità della funzione della contrattazione aziendale e/o di gruppo è assicurata dalle Organizzazioni sindacali di categoria.
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