Rappresentanze sindacali unitarie Clausole campione

Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Rappresentanze sindacali unitarie. 1. In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e secondo quanto previsto dall’art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le Rappresentanze sindacali unitarie - congiuntamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL. 2. Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. 3. In ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e come regolate dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993. 4. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del predetto Accordo Interconfederale, del presente contratto o comunque aderenti alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale. 5. L’effettuazione delle operazioni elettorali dovrà garantire il regolare espletamento del servizio. Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di intesa tra la Commissione elettorale e la direzione aziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei lavoratori, restando inteso che il concreto esercizio del diritto di voto sarà effettuato fuori dall'orario di lavoro. 6. I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. 7. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche, le Parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia, salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale.
Rappresentanze sindacali unitarie. Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi Allegato n. 15).
Rappresentanze sindacali unitarie. 1. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le strutture territoriali delle organizzazio- ni sindacali stipulanti ovvero, per le Aziende più complesse, secondo la prassi esistente, le medesime RSU e le organizzazioni sindacali nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL. 2. Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono eser- citate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. 3. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono regolamentate all’Accordo Interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, del 20 dicembre 1993 e dai successivi accordi attuativi aziendali esistenti derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale. Per quanto concer- ne le Aziende associate a Federelettrica valgono le disposizioni dell’Accordo interconfederale tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil del 29 settembre 1994 e la relativa disciplina di attuazione derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale.
Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della R.S.U. può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati pr...
Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue.
Rappresentanze sindacali unitarie. Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d’Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (Allegato “F”).
Rappresentanze sindacali unitarie. Ai sensi dell’ Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie , la Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie. Sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell’apposito regolamento assunto dalle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall’ANASTE in data 6 aprile 1995. Alle R.S.U., per l’espletamento dei loro compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n.300. Fino a quando non verranno elette le RSU le stesse funzioni saranno svolte dalle RSA congiuntamente alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie. 20.1 In applicazione dell’Accordo Governo-Parti sociali del 23.07.93, le XX.XX. firmatarie si impegnano ad assumere l’iniziativa per la costituzione della RSU entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla stipula dell’Accordo di cui al successivo comma 2. 20.2 A tal fine, le Parti convengono fin d’ora che le modalità di costituzione e di funzionamento, nonché quelle di elezione sono disciplinate da successivo Accordo da stipularsi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. 20.3 In ragione e nei limiti di tale Accordo, i riferimenti alle RSA contenuti nel presente Contratto sono da intendersi automaticamente fatti alle RSU, non appena costituite. 20.4 Sarà cura delle Parti definire, nell’ambito dell’Accordo di cui al precedente comma 2, diritti, permessi e libertà sindacali da riconoscere ai componenti la RSU. In tale occasione, le Parti definiranno le soluzioni per permettere alle XX.XX. destinatarie dei suddetti istituti di mantenere una specifica agibilità sindacale.