Componenti e permessi Clausole campione

Componenti e permessi. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, t...
Componenti e permessi. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni dalla data di effettuazione delle elezioni; alla scadenza di tale termine decadono automaticamente. Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell'anno. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall'accordo interconfederale per le commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell'azienda da una unità produttiva all'altra senza nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.