Controversie interpretative e collettive Clausole campione

Controversie interpretative e collettive. Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali. Per le controversie in materia di inquadramento si farà riferimento all’art. 53 del presente contratto, per le fattispecie ivi disciplinate.
Controversie interpretative e collettive. Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali. Per le controversie in materia di inquadramento si farà riferimento all'art. 52 del presente contratto, per le fattispecie ivi disciplinate.
Controversie interpretative e collettive. Le controversie per l'Interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali. Per le controversie in materia di inquadramento si farà riferimento all'art. 52 del presente contratto, per le fattispecie ivi disciplinate. Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione, ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto. Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto. Il presente contratto decorre dall’1/4/2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2016. I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 5/12/2013, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica. II contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. Il sistema di relazioni industriali prefigurato dal presente contratto per il settore Tessile Abbigliamento Moda: - recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del Protocollo del 23/7/1993, del Patto Sociale del 22/12/1998 sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'Accordo interconfederale del 20/12/1993 sulle Rappresentanze sindacali unitarie, dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28/6/2011, del Protocollo d'intesa del 31/5/2013 sulla rappresentanza sindacale; - aderisce pertanto ad una visione di politica del redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e del redditi nominali; - riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo 14/4/1994 sulla contrattazione aziendale e sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sia la consolidata pr...
Controversie interpretative e collettive. Le controversie individuali di carattere interpretativo e quelle collet- tive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'Ente Bilaterale, di cui all'art. 4. La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del de- ferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali. Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferi- mento alle disposizioni di cui all'art. 75, nonché alle norme di legge vigenti in materia. Norma transitoria. Eventuali controversie derivanti dalla prima fase di applicazione del nuovo sistema di classificazione saranno segnalate alla Commissione pa- ritetica nazionale così come previsto dall'art. 42 del presente CCNL.