COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale per le commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da una unità produttiva all’altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 39 da Da 3.001 a 3.500 42 eccEcc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’artall'Art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. R.S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’aziendaall'azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'Art. 46 45 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell'anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’annonell'anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo dall'accordo interconfederale per le commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda dell'azienda da una unità produttiva all’altra all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il II lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE Numero dei componenti delle R.S.U. Numero dipendenti dell'unità produttiva Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuitoretribuite: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., ; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la della R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’artall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale aziendale, saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C)accordo. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la delle R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contrattoall'azienda. Le ore di permesso mensili non usufruite, usufruite potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la della R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo dall'accordo interconfederale per le commissioni Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda dell'azienda da una unità produttiva all’altra all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 all'intesa 26 maggio 1994 (Allegato C).in materia di R.S.U.
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti dip. per gruppi di 3 componenti componenti. Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuitoretribuite: - – nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra fra tutti i componenti la R.S.U., - R.S.U. – nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la della R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, Maggio 1970 n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale aziendale, saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C)accordo. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la delle R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell’anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la della R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale dall’Accordo Interconfederale per le commissioni interneCommissioni Interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da una unità produttiva all’altra senza nulla-osta nullaosta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 39 da Da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., ; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’artall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. R.S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’aziendaall'azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, usufruite potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell'anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’annonell'anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, piazzisti non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km km dalla sede dell’azienda dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo dall'accordo interconfederale per le commissioni Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda dell'azienda da una unità produttiva all’altra all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U.RSU, fatte salve le condizioni condizio- ni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero numero dipendenti Numero dell'unità produttiva numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. RSU da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 eccetc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti componenti. Ai singoli componenti la R.S.U. RSU sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti tut- ti i componenti la R.S.U., RSU; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili men- sili per ciascun componente la R.S.U., della RSU; - con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’artall'art. 23 della 23, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali XX.XX. firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel di cui all'allegato verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C)rico- gnizione. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U.delle RSU, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni Orga- nizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà RSU provvedere a nominare al proprio interno un responsabile respon- sabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo no- minativo sarà comunicato all’aziendaall'azienda. Per la determinazione della retribuzione oraria si fa riferimento a quanto disposto dall’artalla retribuzione globale di fatto di cui all'art. 46 del presente contratto51. Le ore di permesso mensili non usufruite, usufruite potranno essere utilizzate durante du- rante il corso dell’annodell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità nel- l'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. della RSU è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo dall'Accordo interconfederale per le commissioni Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda del- l'azienda da una unità produttiva all’altra all'altra senza nulla-osta delle Associazioni Asso- ciazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente precedente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacaliXX.XX., dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Dichiarazione a verbale. Si intendono salvaguardate, salvaguardare fino ad eventuale patto contrario, le condizioni condi- zioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello aziendale o territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione effettuata nell'arco di cui al verbale vi- genza del 16 maggio 1994 (Allegato C)CCNL 18.6.91.
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U.RSU, fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti dip. per gruppi di 3 componenti componenti. Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - — nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - RSU; — nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., della RSU con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel di cui all’allegato verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C)ricognizione. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U.delle RSU, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell’anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. della RSU è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale dall’Accordo Interconfederale per le commissioni Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da una unità produttiva all’altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello aziendale o territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione effettuata nell’arco di cui al verbale vigenza del 16 maggio 1994 (Allegato C)ccnl 18 giugno 1991.
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE Numero dei componenti delle R.S.U. Numero dipendenti dell'unità produttiva Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 39 da Da 3.001 a 3.500 42 eccEcc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., ; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’artall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. R.S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’aziendaall'azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 46 45 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell'anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’annonell'anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km km dalla sede dell’azienda dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo dall'accordo interconfederale per le commissioni Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda dell'azienda da una unità produttiva all’altra all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Dichiarazione a verbale Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., RSU fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è ; il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti della Numero componenti dell’unità unità produttiva della R.S.U. da Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 a1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 a1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 a1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 a2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 a2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 a2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 a2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 a3.000 39 da Da 3.001 a 3.500 a3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti dip. per gruppi di 3 componenti componenti. Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., ; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., della R.S.U. con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel di cui all’allegato verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C)ricognizione. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la delle R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%45 per cento. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell’anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la della R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo dall’Accordo interconfederale per le commissioni Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da una unità produttiva all’altra senza nulla-nulla osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad un eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello aziendale o territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione effettuata nell'arco di cui al verbale vigenza del 16 maggio 1994 (Allegato C)C.C.N.L. 18 giugno 1991.
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COMPONENTI E PERMESSI. Il II numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità dell'unità produttiva della R.S.U. da Numero componenti Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 39 da Da 3.001 a 3.500 42 ecc. , per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai Al singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’artall'art. 23 della legge 20 maggio 197020/5/1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai al vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. R.S.U. del 16 maggio 1994 16/5/1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dai dal componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’aziendaall'azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell'anno. Detti permessi saranno computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il li loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai Al suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’annonell'anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei dell'attività del viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai Al rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai Al componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale per le commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda dell'azienda da una unità produttiva all’altra all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il II lavoratore che intende esercitare il diritto ai al permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Dichiarazione a verbale - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 16/5/1994 (Allegato C).
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COMPONENTI E PERMESSI. Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: NUMERO DEI COMPONENTI DELLE R.S.U. Numero dipendenti Numero componenti dell’unità produttiva della R.S.U. da Da 16 a 120 3 da Da 121 a 360 6 da Da 361 a 600 9 da Da 601 a 840 12 da Da 841 a 1.080 15 da Da 1.081 a 1.320 18 da Da 1.321 a 1.560 21 da Da 1.561 a 1.800 24 da Da 1.801 a 2.040 27 da Da 2.041 a 2.280 30 da Da 2.281 a 2.520 33 da Da 2.521 a 2.760 36 da Da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuitoretribuite: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., ; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la della R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale azien- dale, saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R. S.U. del 16 maggio 1994 (Allegato C)accordo. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti la delle R.S.U., con attribuzione individuale indivi- duale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 46 del presente contratto. Le ore di permesso mensili non usufruite, usufrui- te potranno essere utilizzate durante il corso dell’annodell’anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Ai suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell’anno. Tali permessi, data la specificità dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell’azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre. Ai componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale per le commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da una unità produttiva all’altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza. Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. DICHIARAZIONE A VERBALE - Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16 maggio 1994 (Allegato C).
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