Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali. 46.1 Il condizionamento, l’imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un’efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori. 46.2 Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all’imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese. 46.3 Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari. 46.4 Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l’impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un’agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto. 46.5 Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente. 46.6 Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.
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