Common use of Condizione risolutiva del Patto Clause in Contracts

Condizione risolutiva del Patto. 14.1 Fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19, tutte le altre disposizioni del presente Patto cesseranno automaticamente ed immediatamente di avere ogni efficacia e validità qualora: (i) una Parte si renda inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Patto e una o più Parti non inadempienti invochino la risoluzione del Patto ex art. 1456 c.c.; (ii) una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria sulle azioni della Società Post-Fusione ai sensi della normativa di volta in volta vigente. 14.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di cui al precedente articolo 14.1, la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento della suddetta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne le altre Parti da ogni, costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

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Samples: Partnership Agreements, Partnership Agreements, Partnership Agreement

Condizione risolutiva del Patto. 14.1 Fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19, tutte le altre disposizioni del presente Patto cesseranno automaticamente automatica- mente ed immediatamente di avere ogni efficacia e validità qualora: (i) una Parte si renda inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione sottoscri- zione del presente Patto e una o più Parti non inadempienti invochino la risoluzione del Patto ex art. 1456 c.c.; (ii) una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti sog- getti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria sulle azioni della Società Post-Fusione ai sensi della normativa di volta in volta vigente. 14.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di cui al precedente articolo 14.1, la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento della suddetta sud- detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne le altre Parti da ogni, costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza conse- guenza dell’avveramento di detta circostanza.

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