Common use of Configurazione, avvio operativo e verifiche di conformità Clause in Contracts

Configurazione, avvio operativo e verifiche di conformità. Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla configurazione delle apparecchiature con le componenti opzionali eventualmente ordinate dall’Amministrazione, ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall’Amministrazione, sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell’ambito della fornitura in oggetto. Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo di ciascuna apparecchiatura, deve essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di configurazione e di avvio operativo”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: Le attività legate alla configurazione, l’avvio operativo, la verifica delle funzionalità e la redazione del predetto “verbale di configurazione e di avvio operativo”, dovranno concludersi entro 10 giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente “verbale di consegna ed installazione”, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del “verbale di configurazione ed avvio operativo”, l’Amministrazione ordinante effettuerà le verifiche di conformità (intese come verifica di conformità delle caratteristiche tecniche e di funzionalità ovvero non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione contrattuale, tecnica e manualistica d’uso), in contraddittorio col Fornitore. Si precisa che i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, quindi le apparecchiature non potranno essere utilizzate dall’Amministrazione contraente prima del completamento di suddetta verifica. L’Amministrazione potrà riservarsi comunque la facoltà di procedere ad una verifica a campione sulle apparecchiature fornite. La verifica di conformità è intesa quale verifica per le apparecchiature – componenti hardware e programmi software forniti – di conformità con le caratteristiche tecniche minime definite nel Capitolato Tecnico, che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; in particolare, l’Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature (complete di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, la verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, firmato dall’Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. La fornitura è accettata dall’Amministrazione Contraente al verificarsi dell’esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale verrà considerata quale Data di accettazione delle apparecchiature per la fornitura delle apparecchiature base e le componenti opzionali acquistate contestualmente alle apparecchiature di base e Data di accettazione delle componenti opzionali successive in caso di fornitura di componenti opzionali acquistate successivamente rispetto l’acquisto delle apparecchiature di base. In presenza di consegne ripartite, ai fini dell’accettazione della fornitura, il fornitore aggiudicatario dovrà predisporre un verbale di consegna ed installazione ed un verbale di configurazione ed avvio operativo per ognuna delle consegne concordate. Ai fini dell’accettazione della fornitura, la procedura da applicare da parte dell’Amministrazione (e del fornitore) in presenza di un numero multiplo di “verbale di configurazione e di avvio operativo”, conseguente all’accordo tra le parti raggiunto in ordine alla possibilità di effettuare consegne ripartite, è la seguente:

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Configurazione, avvio operativo e verifiche di conformità. Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla configurazione delle apparecchiature con le componenti opzionali eventualmente ordinate dall’Amministrazione, ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall’Amministrazione, sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell’ambito della fornitura in oggetto. Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo di ciascuna apparecchiatura, deve essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di configurazione e di avvio operativo”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: Le attività legate alla configurazione, l’avvio operativo, la verifica delle funzionalità e la redazione del predetto “verbale di configurazione e di avvio operativo”, dovranno concludersi entro 10 giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente “verbale di consegna ed installazione”, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro Entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di configurazione ed avvio operativo, l’Amministrazione ordinante effettuerà provvederà all’invio della comunicazione di “pronti alla verifica di conformità” al Fornitore, per sottoporre le verifiche di conformità (intese come apparecchiature fornite a verifica di conformità delle con le caratteristiche tecniche e di funzionalità ovvero (intesa come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione contrattuale, tecnica e manualistica d’uso), in contraddittorio col con il Fornitore. Si precisa che i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, quindi le apparecchiature non potranno essere utilizzate dall’Amministrazione contraente prima del completamento di suddetta verifica. L’Amministrazione potrà riservarsi comunque la facoltà di procedere ad una verifica a campione sulle apparecchiature fornite. La verifica di conformità è intesa quale verifica per le apparecchiature – componenti hardware e programmi software forniti – di conformità con le caratteristiche tecniche minime definite nel Capitolato Tecnico, che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; in particolare, l’Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature (complete di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, la verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, firmato dall’Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. La fornitura è accettata dall’Amministrazione Contraente al verificarsi dell’esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale verrà considerata quale Data di accettazione delle apparecchiature dell’apparecchiatura base per la fornitura delle apparecchiature base e le componenti opzionali acquistate contestualmente alle apparecchiature di base e Data di accettazione delle componenti opzionali successive in nel caso di fornitura di componenti opzionali, qualora richieste dall’Amministrazione; qualora l’oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite e a più verifiche di conformità, nei casi previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, sarà considerata quale Data di accettazione dell’apparecchiatura base la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature verificate e quale Data di accettazione delle componenti opzionali acquistate successivamente rispetto l’acquisto delle apparecchiature di base. In presenza di consegne ripartite, ai fini dell’accettazione della fornitura, il fornitore aggiudicatario dovrà predisporre un la data del verbale di consegna ed installazione ed un verbale di configurazione ed avvio operativo per ognuna delle consegne concordatepositivo relativo alle ultime componenti opzionali verificate. Ai fini dell’accettazione della fornitura, la procedura da applicare da parte dell’Amministrazione (e del fornitore) in presenza di un numero multiplo di “verbale di configurazione e di avvio operativo”, conseguente all’accordo tra le parti Parti raggiunto in ordine alla possibilità di effettuare consegne ripartite, è la seguente:

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