Congedi parentali ad ore. 1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come previsto con l’interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013 2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del perio- do di congedo parentale spettante in base all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’inizio del periodo frazionato, indicando: i) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative date di inizio e termine, ii) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze aziendali; 3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a richiedere all’INPS il contributo economico di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge 92/2012; 4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massi- mo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore; 5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comu- nicato dal lavoratore, come previsto al precedente punto 2), dovranno essere concordate con il datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest’ultimo, di non aderire alla variazione richiesta; 6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge e/o dal CCNL. 7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere continuative; 8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all’INPS la modifica del titolo dell’assenza da congedo paren- tale a congedo per malattia del bambino e la conseguente sospensio- ne del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai sensi del precedente comma 2; 9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavora- tore dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, eventualmente cumu- lando più periodi mensili richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro; 10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione del- la fruizione del relativo congedo, l’importo del trattamento economico a carico dell’INPS, se spettante, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale tra- sformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trat- tamento è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura deii’INPS; la singola giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, ad ore 7 e minuti 30 11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come og- getto esclusivo l’istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL;
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Congedi parentali ad ore. 1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come previsto con l’interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013
2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del perio- do di congedo parentale spettante in base all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’inizio del periodo frazionato, indicando:
i) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative date di inizio e termine,
ii) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze aziendali;
3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a richiedere all’INPS il contributo economico di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge 92/2012;
4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massi- mo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore;
5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comu- nicato dal lavoratore, come previsto al precedente punto 2), dovranno essere concordate con il datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest’ultimo, di non aderire alla variazione richiesta;
6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge e/o dal CCNL.
7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere continuative;
8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all’INPS la modifica del titolo dell’assenza da congedo paren- tale a congedo per malattia del bambino e la conseguente sospensio- ne del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai sensi del precedente comma 2;
9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavora- tore dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, eventualmente cumu- lando più periodi mensili richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro;
10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione del- la della fruizione del relativo congedo, l’importo del trattamento economico economi- co a carico dell’INPS, se spettante, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale tra- sformato trasformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trat- tamento trattamento è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura deii’INPS162.5; la singola giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, equiparata ad ore 7 e minuti 30 6,25.
11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come og- getto esclusivo l’istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL;
12. Decorsi 12 mesi dalla stipula della presente regolamentazione, a richie- sta di una delle Parti, le stesse si incontreranno per verificarne l’appli- cazione;
13. In caso di modifiche delle leggi riguardanti la materia, le Parti si incon- treranno per armonizzare le norme contenute nel presente articolo con le nuove leggi.
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Congedi parentali ad ore. 1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all’art. 32 D.LgsD.L- gs. 151/2001, così come previsto con l’interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013.
2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del perio- do pe- riodo di congedo parentale spettante in base all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’inizio del periodo frazionato, indicando:
i) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative date di inizio e termine,
ii) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze aziendali;
3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare dichia- rare di rinunciare a richiedere all’INPS il contributo economico di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge 92/2012;
4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massi- mo massimo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore;
5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comu- nicato co- municato dal lavoratore, come previsto al precedente punto 2), dovranno dovran- no essere concordate con il datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest’ultimo, di non aderire alla variazione richiesta;
6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi permes- si previsti dalla Legge e/o dal CCNL.
7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali paren- tali ad ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere continuative;
8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all’INPS la modifica del titolo dell’assenza da congedo paren- tale pa- rentale a congedo per malattia del bambino e la conseguente sospensio- ne sospen- sione del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione comunicazio- ne di fruizione ai sensi del precedente comma 2;
9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavora- tore lavoratore dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, eventualmente cumu- lando cumulando più periodi mensili richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro;
10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione del- la della fruizione del relativo congedo, l’importo del trattamento economico a carico dell’INPS, se spettante, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati re- golamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale tra- sformato trasfor- mato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trat- tamento trattamen- to è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura deii’INPS162.5; la singola giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, equiparata ad ore 7 e minuti 30 6,25.
11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come og- getto oggetto esclusivo l’istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL;
12. Decorsi 12 mesi dalla stipula della presente regolamentazione, a richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno per verificarne l’applicazione;
13. In caso di modifiche delle leggi riguardanti la materia, le Parti si in- contreranno per armonizzare le norme contenute nel presente articolo con le nuove leggi.
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Congedi parentali ad ore. 1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come previsto con l’interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013.
2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del perio- do periodo di congedo parentale spettante in base all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’inizio del periodo frazionato, indicando:
i) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative date di inizio e termine,
ii) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze aziendali;
3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a richiedere all’INPS il contributo economico di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge 92/2012;.
4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massi- mo massimo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore;.
5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comu- nicato comunicato dal lavoratore, come previsto al precedente punto 2), dovranno essere concordate con il datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest’ultimo, di non aderire alla variazione richiesta;.
6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge e/o dal CCNL.
7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere continuative;.
8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all’INPS la modifica del titolo dell’assenza da congedo paren- tale parentale a congedo per malattia del bambino e la conseguente sospensio- ne sospensione del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai sensi del precedente comma 2;.
9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavora- tore lavoratore dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, eventualmente cumu- lando cumulando più periodi mensili richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro;.
10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione del- la della fruizione del relativo congedo, l’importo del trattamento economico a carico dell’INPS, se spettante, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale tra- sformato trasformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trat- tamento trattamento è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura deii’INPSdell’INPS; la singola giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, ad ore 7 e minuti 30 30.
11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come og- getto oggetto esclusivo l’istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL;.
12. Decorsi 12 mesi dalla stipula della presente regolamentazione, a richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno per verificarne l’applicazione.
13. In caso di modifiche delle leggi riguardanti la materia, le Parti si incontreranno per armonizzare le norme contenute nel presente articolo con le nuove leggi.
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Congedi parentali ad ore. 1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come previsto con l’interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013
2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del perio- do periodo di congedo parentale spettante in base all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’inizio del periodo frazionato, indicando:
i) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative date di inizio e termine,
ii) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze aziendali;
3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a richiedere all’INPS il contributo economico di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge 92/2012;
4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massi- mo massimo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore;
5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comu- nicato comunicato dal lavoratore, come previsto al precedente punto 2), dovranno essere concordate con il datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest’ultimo, di non aderire alla variazione richiesta;
6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge e/o dal CCNL.
7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere continuative;
8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all’INPS la modifica del titolo dell’assenza da congedo paren- tale parentale a congedo per malattia del bambino e la conseguente sospensio- ne sospensione del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai sensi del precedente comma 2;
9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavora- tore lavoratore dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, eventualmente cumu- lando cumulando più periodi mensili richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro;
10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione del- la della fruizione del relativo congedo, l’importo del trattamento economico a carico dell’INPS, se spettante, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale tra- sformato trasformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trat- tamento trattamento è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura deii’INPS; la singola giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, ad ore 7 e minuti 30 11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come og- getto oggetto esclusivo l’istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL;.
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