Clausola di riservatezza. 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Clausola di riservatezza. Le parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l’esecuzione del Contratto o previo consenso scritto. Le Parti s’impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.
Clausola di riservatezza. 16.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell’esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali (di seguito “Informazioni Confidenziali”). Per un periodo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e indipendente- mente dall’efficacia del Contratto medesimo, le Parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare tali Informazioni Confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle ipotesi di seguito elencate per le quali, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente fornisce consenso:
(a) in adempimento di norme di legge;
(b) necessarie per l’esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione al Sistema Informativo Integrato, alla Società di Distribuzione e alla Società di Trasporto delle in- formazioni necessarie alla stipulazione e all’esecuzione degli accordi per il trasporto dell’energia elettrica e/o del gas naturale oggetto del Contratto ai Punti di Prelievo, alle società specializzate nella valutazione dei rating e a quelle di recupero crediti.
16.2 Al di fuori dei casi sopra indicati, le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate dal- la Parte richiedente solamente previo consenso scritto dell’altra Parte e per le sole finalità concordate. Le Parti s’impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità. Le Parti s’impegnano inoltre a fornire preventiva co- municazione scritta di qualsiasi obbligo di legge, diverso dai casi di cui alla lettera (b) dell’ar- ticolo 16.1, a rivelare tali Informazioni Confidenziali.
Clausola di riservatezza. Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell’esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi e informazioni tecniche. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decor- rere dalla sottoscrizione del Contratto, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali ad alcuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) per l’esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmis- sione alle Società di Distribuzione e alle Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipula e alla esecuzione dei contratti con queste ultimi relati- vamente al/i Punto/i di Prelievo (iii) alle società specializzate nella valutazione dei rating e a quelle di recupero crediti, (v) previo consenso scritto. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispetti- no tale obbligo di confidenzialità.
Clausola di riservatezza. Ai fini del presente articolo per “
Clausola di riservatezza. 1. Le informazioni e i dati connessi al presente Protocollo rivestono carattere confidenziale e dovranno essere utilizzate unicamente per gli scopi della presente intesa. Le Parti si riservano comunque il diritto di poter utilizzare gratuitamente, previo accordo con l’altra parte, i risultati prodotti dalla attuazione della presente intesa per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, ecc.).
Clausola di riservatezza. L’appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto di contratto. Si impegna a garantire piena riservatezza di qualunque “dato personale” relativo a persona fisica, persona giuridica o ente. I “dati personali” raccolti dall’appaltatore o ad essa forniti dal Committente devono essere trattati dall’appaltatore nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia. Analogo obbligo incombe sul Committente in ordine ai dati relativi all’appaltatore.
Clausola di riservatezza. L’appaltatore garantisce espressamente, anche al di là dei limiti imposti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, che i dati sensibili e/o personali degli utenti non saranno in nessun caso da lui o dai suoi fornitori divulgati, utilizzati o resi in alcun modo conoscibili a terzi. E’ fatto comunque salvo l’utilizzo di tali dati ove comprovatamente indispensabile all’esecuzione degli obblighi contrattuali facenti carico all’appaltatore. Tutto il materiale prodotto in esecuzione dell’appalto sarà di esclusiva proprietà del Committente, che ne potrà liberamente disporre.
Clausola di riservatezza. 6.1 Il Partecipante Diretto si impegna ad osservare ed a far osservare al personale di cui si avvale, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto.
Clausola di riservatezza. 6.1 Il Partecipante riconosce che per l’esecuzione del presente contratto l’Agente di Regolamento ha necessità di conoscere i dati relativi al regolamento che farà carico al Partecipante medesimo e quindi consente che l’Agente di Regolamento disponga delle relative informazioni tramite il Servizio di Presettlement, CC&G, o altra società da questa incaricata.
6.2 L’Agente di Regolamento si impegna ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto.