Common use of Congedi per formazione e per formazione continua Clause in Contracts

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità produttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Appears in 9 contracts

Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione e per formazione continua. a) Congedi per formazione 1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.20005, L. 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La L’accoglimento della richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in In particolare, implicano implicano, il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo congedo, non dovranno essere superiori al 5all’1% all’anno della forza occupata nell’unità produttiva medesimamedesima al 31 dicembre dell’anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all’anno per formazione. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero una mese di calendariocoincidente con il mese solare. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8b) Congedi per formazione continua 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 92. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a al livello aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il dipendente di- pendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici un- dici mesi per l’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento completa- mento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurealau- rea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate com- provate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente contempora- neamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità produttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo conti- nuativo pari ad un intero mese di calendario. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere es- sere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta ses- santa giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio ser- vizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente pre- sente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata indivi- duata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali professio- nali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite de- finite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 5 della legge 5, l. 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligodell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento l'accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo l'obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità dall'unità produttiva per l’esercizio l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità nell'unità produttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligodell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento l'accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo l'obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità dall'unità produttiva per l’esercizio l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità nell* unità produttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, . e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Della Mobilità

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 5 della legge 5, l. 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligodell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento l'accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo l'obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità dall'unità produttiva per l’esercizio l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità nell'unità produttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Aziendale

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità anzia- nità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: • oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; • mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità produttiva pro- duttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendariocalen- xxxxx. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze com- petenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione e per formazione continua. 1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente; mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità produttiva medesima. 4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario. 5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. 6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL. 7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua. 9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Della Mobilità