Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
delle Attività Ferroviarie
(16 aprile 2003 - 23 giugno 2005 - 1 marzo 2006)
Accordo di confluenza e di applicazione del
CCNL delle Attività Ferroviarie al settore delle pulizie
e dei servizi ferroviari
(19 novembre 2005)
Maggio 2006
INDICE
1. Introduzione: svolta fondamentale con il nuovo CCNL | Pag. | 4 |
2. Sintesi dell’accordo del 19 novembre 2005 | 4 | |
3. CCNL delle Attività Ferroviarie | 8 | |
Premessa | 8 | |
Campo di applicazione | 8 | |
Decorrenza e durata | 9 | |
Cap. 1 - Sistema delle relazioni industriali | 9 | |
Cap. 2 - Costituzione del rapporto di lavoro | 17 | |
Cap. 3 - Classificazione professionale | 26 | |
Cap. 4 - Orario di lavoro | 34 | |
Cap. 5 - Svolgimento del rapporto di lavoro | 45 | |
Cap. 6 - Retribuzione | 66 | |
4. Accordo di confluenza del 19 novembre 2005 | 81 | |
Premessa | 81 | |
Campo di applicazione | 81 | |
Decorrenza e durata | 81 | |
Art. 1 - Modello relazioni industriali | 81 | |
Art. 2 - Appalti | 83 | |
Art. 3 - Costituzione del rapporto di lavoro | 83 | |
Art. 4 - Classificazione del personale | 84 | |
Art. 5 - Orario di lavoro | 86 | |
Art. 6 - Ferie e permessi | 86 | |
Art. 7 - Malattia e infortunio non sul lavoro | 86 | |
Art. 8 - Pasti aziendali | 87 | |
Art. 9 - Retribuzione | 87 | |
Art. 10 - Salario professionale | 87 | |
Art. 11 - Formazione minimi contrattuali, salario professionale, elemento retributivo individuale (ERI), scatti di anzianità | 88 | |
Art. 12 - Indennità | 88 | |
Art. 13 - Premio di risultato | 88 | |
Norme finali e transitorie | 88 | |
Aumenti contrattuali | 89 | |
Una Tantum | 90 |
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1. Introduzione: svolta fondam entale con il nuovo CCNL
Dopo una lunga e sofferta vertenza sindacale, sostenuta dalla forte e convinta mobi- litazione dei lavoratori, la trattativa contrattuale per le attività di servizi e pulizia ferro- viaria si è conclusa con l'accordo sottoscritto il 19 novembre scorso.
Accordo che segna un punto di svolta fondamentale nella storia contrattuale del settore, in quanto determina la "stabilizzazione" contrattuale del settore attraverso la confluenza nel CCNL delle Attività Ferroviarie, di cui, tra l’altro, si assume la cadenza per i prossimi rinnovi: un obiettivo da tempo posto dalla Filt-Cgil, sul quale per molto, troppo tempo, è risultato difficile comporre una sintesi sindacale.
L'accordo del 19 novembre e la nuova condizione contrattuale che esso determina possono rappresentare un passo avanti importante per favorire, finalmente, un diverso assetto dell'area delle attività di supporto e, in particolare, dei servizi in ambito ferro- viario.
Dopo la durissima vertenza seguita alle gare del 2001, culminata nell'accordo in sede ministeriale del 2 maggio 2002, il Sindacato aveva chiesto al Gruppo FS di abban- donare il sistema delle gare e di promuovere la costituzione di una società mista, realiz- zando, così, una situazione imprenditoriale ed industriale in grado di rispondere alle esigenze di qualità ed inserire, in modo diretto e controllabile, l'attività di pulizia nel ciclo produttivo del treno.
Il Gruppo FS ha deciso diversamente e ha scelto di fare nuovamente ricorso alle gare, ma, dopo questo accordo, i cambi di appalto si sono collocati in un quadro di cer- tezze più forte.
L'ipotesi di accordo del 19 novembre è stata approvata dal referendum dei lavoratori tenutosi dal 5 al 7 dicembre scorsi.
Nota di lettura
La presente pubblicazione riporta una sintesi schematica, curata dalla Filt-Cgil Ve- neto, dell’Accordo del 19 novembre 2005 e, a seguire, i testi del CCNL delle Attività Fer- roviarie e dell’Accordo di confluenza del 19 novembre.
Per favorire la lettura coordinata dei due testi, sono opportunamente evidenziati con una nota di richiamo (che riporta anche la pagina di pubblicazione) gli articoli del CCNL Attività Ferroviarie di cui l’Accordo del 19 novembre prevede specifiche modalità applicative; viceversa, analoga nota è riportata negli articoli dell’Accordo di confluenza con cui vengono disciplinate tali specifiche modalità applicative dei rispettivi articoli di riferimento del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Dove non diversamente indicato, il CCNL delle Attività Ferroviarie è pienamente ap- plicato dall’1 gennaio 2006.
Per quanto riguarda il CCNL delle Attività Ferroviarie, i testi pubblicati riportano gli aggiornamenti relativi ai minimi contrattuali conseguenti al rinnovo del secondo bien- nio economico (Accordo del 23 giugno 2005) e alla nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante (Accordo dell’1 marzo 2006).
2. Sintesi dell’accordo del 19 novembre 2005
L'intesa può essere sinteticamente e schematicamente riassunta come segue.
Campo di applicazione
L'accordo disciplina le modalità applicative del CCNL delle Attività Ferroviarie al settore. Esso si applica alle imprese fornitrici di servizi in appalto, ad aziende, enti e società o cooperative operanti nel settore dei trasporti ferroviari comunque gestiti.
Nel CCNL delle Attività Ferroviarie confluiranno, con le modalità previste dall'accor- do, i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi direttamente o indirettamente, per conto delle imprese che esercitano le attività ed i servizi connessi al trasporto su ferro-
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Introduzione/Sintesi Accordo
via di persone e merci ed i servizi alle imprese di trasporto ferroviario, ivi compresi i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori delle cooperative.
Decorrenza e durata
L'accordo decorre dall'1 dicembre 2005 e regola, secondo quanto previsto, le moda- lità di confluenza del settore nel CCNL, che avviene progressivamente a partire dal 1° gennaio 2006, con completa messa a regime dal 1° gennaio 2009.
Appalti e rapporti di lavoro
Per gli appalti e i subentri negli appalti, recepita la normativa prevista dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 11), integrata con l'estensione ai subappalti e a dipendenti e soci di cooperative.
Prevista una clausola di salvaguardia occupazionale per tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione della gara che, successivamente, produce il subentro di a- zienda, prevedendo altresì il passaggio dei lavoratori senza interruzione del rapporto di lavoro e mantenendo i trattamenti normativi, retributivi e di anzianità individuali fruiti all'atto del passaggio.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, l'accordo prevede:
• restano confermati i rapporti a tempo parziale, in applicazione del CCNL (art.16). Qualora le condizioni produttive delle aziende lo consentano, per tali rapporti è pre- vista l'applicazione della nuova disciplina contrattuale;
• le situazioni in essere sugli apprendisti, invece, restano transitoriamente confermate secondo le modalità e le discipline in atto, fino alla definizione delle nuove norme sull'apprendistato professionalizzante, in applicazione del CCNL (art. 18).
Classificazione
L'accordo, attraverso il quadro di equiparazione convenuto (pag. 85), disciplina l'in- nesto nell'inquadramento, nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 21).
Tale operazione, che riguarda tutti i lavoratori ai quali si applicava il CCNL del 24 aprile 2001, è stata effettuata a decorrere dall'1 gennaio 2006.
Per il personale che, con il nuovo sistema di classificazione, è stato inquadrato in uno dei livelli G2, F2 o D2, ai fini del passaggio al corrispondente parametro superiore (rispettivamente, G1, F1, D1) concorre l'anzianità posseduta nella qualifica di prove- nienza.
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 21), l'ac- cordo definisce anche le declaratorie professionali di Pulitore, Pulitore Viaggiante e O- peratore ai servizi (inquadrati al livello H), di Ausiliario di ufficio (inquadrato al livello G), di Operatore di ufficio (inquadrato al livello F).
Orario
L'accordo conferma gli orari di lavoro in vigore e le modalità relazionali in essere all’1 gennaio 2006 previste in materia di modifiche dell'orario di lavoro.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro del personale addetto alle mansioni di pulitore viaggiante, l'accordo prevede un'apposita disciplina in applicazione del CCNL delle Atti- vità Ferroviarie (art. 22.2).
Ferie
In attuazione del CCNL (art.25), per il personale cui al 31 dicembre 2005 sono attri- buiti 25 giorni di ferie e 5 festività soppresse, si passa, rispettivamente, a 25 e a 24.
Per coloro, invece, che alla stessa data hanno 22 giornate di ferie, l'accordo prevede il progressivo allineamento alla normativa contrattuale, che si applicherà anche al per-
sonale assunto dopo l'1 gennaio 2006 (18 giorni di ferie e 4 di permesso per festività soppresse dall'1 gennaio 2006, che passano, rispettivamente, a 19 e 4 dall'1 gennaio 2008 e, infine, a 20 e 4 dall'1 gennaio 2009).
Malattia
La normativa del CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 26) si applica in due fasi. Nella prima, dall’1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, il trattamento applicato pre-
vede il 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno di malattia ed il 50% dal 181° giorno fino al termine del periodo di conservazione del rapporto di lavoro.
Nella seconda, dall'1 gennaio 2009, la normativa del CCNL troverà, invece, appli- cazione integrale (art. 26).
Pasti aziendali
Nel confermare la normativa vigente al 31 dicembre 2005,, l'accordo prevede dall'1 ottobre 2006 la rimodulazione del valore del ticket restaurant, che passa a € 0,40 per prestazioni lavorative fino a 4 ore, € 4.50 per prestazioni superiori a 5 e fino a 6 ore e, infine, a € 5.20 per prestazioni superiori a 6 ore.
In sostanza, da quella data il valore mensile del ticket si incrementa di 5 €.
Indennità
Fino al 31 dicembre 2008, le indennità per lavoro notturno e di turno restano con- fermate negli importi vigenti al 31 dicembre 2005, pari, rispettivamente, a € 1,30/ora e ad € 0,78.
A quella data, l'accordo prevede la piena applicazione delle normative e degli impor- ti economici che saranno allora previsti dal CCNL delle Attività Ferroviarie.
Attualmente, tale CCNL (art. 70) fissa in € 2,20/ora l'indennità per lavoro notturno. Inoltre il medesimo CCNL (art. 76), attualmente prevede un'articolazione dell'indennità di turno su tre misure, rispettivamente pari a € 0,85/presenza per turni in seconda, € 1,70/presenza per quelli in terza ed € 1,90/presenza per i turni non cadenzati (PdM e PdB).
Dall'1 dicembre 2007, infine, l'indennità giornaliera per lavoro domenicale sarà alli- neata alla misura attualmente prevista dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 71), pari a € 18, mentre transitoriamente, dall'1 gennaio 2006 a quella data, sarà attribuita nella misura di € 8,78.
Struttura della retribuzione
L'accordo definisce la struttura della retribuzione (minimi contrattuali, salario pro- fessionale, elemento retributivo individuale e scatti di anzianità) per consentire la con- fluenza nel CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 63).
Per la definizione dei minimi contrattuali e del salario professionale vengono elen- cati gli elementi (minimi al 31 dicembre 2005, EDR 31 luglio 1992, indennità di fun- zione, scatti di anzianità in corso e congelati, superminimi di categoria e individuali, ADPNR) che sono confluiti in un unico superminimo individuale dal quale è stata as- sorbita la quota necessaria per compensare il divario esistente tra i minimi del CCNL delle Attività Ferroviarie (compresi salario professionale e indennità di funzione), appli- cati dall'1 gennaio 2006, e quelli in vigore al 31 dicembre 2005.
L'eventuale differenza economica eccedente rispetto alla somma tra nuovo minimo contrattuale, salario professionale e indennità di funzione, applicati dall'1.1.2006, ha formato, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 6- 3.5), un elemento retributivo individuale (ERI), non rivalutabile nè riassorbibile e valido a tutti gli effetti retributivi, compresi la retribuzione oraria, il TFR e la 13ª e 14ª mensi- lità.
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Sintesi Accordo 19 novembre 2005
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal nuovo CCNL (art. 64), anch'essi posti in vigore dall'1 gennaio 2006, concorrono i ratei matu- rati all'atto della confluenza.
Il salario professionale (art. 67 CCNL), infine, è entrato in vigore dall’1 gennaio 200- 6 con gli importi definiti in rapporto alle figure professionali per livello di inquadramen- to (pag. 87).
L'insieme delle operazioni descritte, particolarmente complesse dal punto di vista tecnico, sono però analoghe a quelle attuate nel 2003 per la confluenza dei dipendenti FS nel CCNL delle Attività Ferroviarie e, come quelle, sono vincolate nel determinare, l’1 gennaio 2006, "somma zero", tra nuovi istituti attivati e vecchi istituti assorbiti.
Aumenti economici
Complessivamente, l'aumento economico previsto dall'accordo del 19 novembre è pari a 100 € medi mensili, di cui 80€ (attuale 2° livello, nuovo livello D2) sui minimi contrattuali, 20 sull'ERI (dall'1 novembre 2006) e 5 € sul buono pasto (dall’1 ottobre 2006).
L'aumento dei minimi contrattuali è cadenzato in tre fasi (pag.89): 50 € medi dall'1 dicembre 2005, con applicazione sulla scala parametrale vigente a quella data, 30 € medi dall’1 settembre 2006, con applicazione sulla nuova scala parametrale del CCNL delle Attività Ferroviarie e in coerenza con l'accordo di rinnovo del relativo biennio eco- nomico già sottoscritto il 23 giugno scorso.
I 20 € sull'ERI, che decorrono dall'1 novembre 2006, saranno attribuiti nelle mi- sure previste dall'accordo (pag.89).
Va ricordato che, per la sua validità definita all’atto della sottoscrizione nel 2003, il CCNL delle Attività Ferroviarie scade il 31 dicembre 2006 e che, per effetto della con- fluenza, la cadenza per il suo rinnovo (quadriennio normativo e bienni economici) si applica anche all’indotto di servizi.
Inoltre, ai lavoratori in forza presso le aziende del settore al 19 novembre 2005, è stato riconosciuto un importo pro-capite "una tantum" per il periodo 1 gennaio 2004 - 30 novembre 2005, di 1.000 € medie (attuale 3° livello), secondo le misure riparame- trate e le relative decorrenze previste dall'accordo (pag.90).
Detti importi sono riproporzionati ai periodi in cui i lavoratori erano in forza nelle aziende del settore nell'intervallo considerato, non avranno alcun riflesso su altri isti- tuti economici e saranno erogati al netto dell'IVC già erogata.
Altri istituti
L'accordo del 19 novembre si completa con i seguenti, ulteriori temi.
Relazioni industriali. Disciplinati contrattualmente strumenti, procedure e materie del modello relazionale, sia a livello nazionale che territoriale. E’ prevista la successiva de- finizione concordata delle procedure di raffreddamento, nell'ambito dei vigenti accordi sulla regolazione dello sciopero.
Sicurezza. Le parti si incontreranno per individuare le modalità di applicazione dell’art. 44 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Previdenza complementare. Rinviata la verifica per l’individuazione del fondo pensione complementare sul quale indirizzare il settore. L’ipotesi da approfondire, al momento, è l’adesione al Fondo “Eurofer”, al quale attualmente si iscrivono su base volontaria i dipendenti del Gruppo FS e, fra poco, i dipendenti Anas.
Infine, l'accordo prevede esplicitamente che dall'1 gennaio 2006 il CCNL 24 aprile 2001 cessa di efficacia, ad eccezione di quanto espressamente e transitoriamente ri- chiamato nell'accordo stesso. Contestualmente, per quanto non diversamente previsto dall'accordo di confluenza, dalla stessa data è pienamente applicato il CCNL delle Atti- vità Ferroviarie.
3. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie
(16 aprile 2003 - 23 giugno 2005 - 1 marzo 2006)
PREMESSA (integrata dalla “Premessa” all’Accordo di confluenza; pag. 81)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, per riconoscimento comune delle parti, assu- me gli indirizzi e i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993.
Il contratto collettivo dà attuazione nel settore ferroviario alle indicazioni contenute nei punti 4.4 e 4.5 del “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998, con particolare riferimento alla ricerca di soluzioni contrattuali in linea con le esigenze di nuove re- gole conseguenti ai processi di liberalizzazione e di apertura al mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee.
In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in dire- zione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nel settore dei trasporti. Il contratto rappresenta l’esigenza, condivisa dalle parti, di una disciplina contrattuale collettiva che si rivolge alla pluralità di imprese operanti nell’esercizio delle attività ferroviarie a fronte della necessità di disporre di risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del merca- to, in relazione all’affermarsi dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali che intervengono sul trasporto ferroviario.
Le parti, ferme restando le distinzioni dei rispettivi ruoli e responsabilità, riconoscono l’esigenza di valorizzare la risorsa lavoro anche attraverso la ricerca di modelli di tipo partecipativo, con l’obiettivo di qualificare i rapporti tra le parti ai vari livelli, con gli strumenti contrattualmente riconosciuti.
Per quanto sopra le parti riconoscono la necessità di favorire le modifiche e le integrazioni delle normative contrattuali che si possono rendere necessarie considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore, le innovazioni tecnologiche e le attese innovazioni norma- tive europee e nazionali.
Le parti stipulanti rilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal “Campo di applicazione” potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e orga- nizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di svi- luppare nel periodo di vigenza del contratto, stipulato tra le parti stesse, una attività di monito- raggio delle normative definite, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate ri- spetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro e sull’occupazione.
Le ipotesi saranno individuate nell’ambito di una apposita Commissione paritetica formata da sei componenti per la parte di rappresentanza delle imprese e da sei componenti per la parte di rappresentanza dei lavoratori.
Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal contratto collettivo in sede nazionale, allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell’attività di monitoraggio.
La prima fase dell’attività di monitoraggio sarà avviata entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, in occasione di uno specifico incontro che sarà convocato per iniziativa con- giunta ovvero su richiesta di una delle parti.
CAMPO DI APPLICAZIONE (integrato dall’Accordo di confluenza; pag. 81)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese che eser-
citano le attività ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la ma- novra, la vendita, ecc.) per il trasporto di persone e merci su ferrovia, i servizi ferroviari alle im- prese di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
DECORRENZA E DURATA (integrato dall’Accordo di confluenza; pag. 81)
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze per singoli istituti ove specificatamente previste, il CCNL decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà durata sino al 31 dicembre 2006 con scadenza della parte economica al 31 dicembre 2004 ai sensi di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Capitolo 1
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
ART. 1 - SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
(applicato con modalità art. 1 Accordo di confluenza; pag. 81)
1. Le parti, coerentemente con i principi affermati in “Premessa” al CCNL, che ne costituisce parte integrante, e nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali, in- tendono sviluppare un sistema di relazioni industriali e della partecipazione negli organismi paritetici di cui alla successiva lettera A, articolato sui livelli di informazione indicati alla lettera B, fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative e carat- terizzato da sistematicità di rapporti su specifici temi individuati di comune interesse per esami- narne le evoluzioni e le ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2. Le parti individuano, a tal fine, i seguenti strumenti relazionali, costituiti da organismi con- giunti e paritetici, da realizzare entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL, orientati alla crea- zione delle condizioni utili alla conoscenza del settore anche al fine di prevenire l’insorgenza di conflitti sia attraverso la più ampia diffusione degli obiettivi d’impresa in funzione dello sviluppo produttivo e dei nuovi scenari organizzativi, tecnologici e di mercato, sia attraverso il coinvolgi- mento delle istanze di rappresentanza.
3. Il sistema della partecipazione negli organismi paritetici potrà essere ulteriormente articola- to nei gruppi societari e nelle realtà aziendali più complesse nel rispetto dei distinti ruoli e re- sponsabilità.
A. ORGANISMI PARITETICI
OSSERVATORIO NAZIONALE
Entro il termine previsto al precedente punto 2 verrà costituito a livello nazionale un Osservato- rio, formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipu- lante e da un identico numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche: situazione economico so- ciale del trasporto ferroviario, formazione professionale, ambiente e sicurezza del lavoro.
In particolare, in tale sede ed in relazione alle aree tematiche sopra individuate, saranno affron- tati i seguenti argomenti:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro, nazionali e comunitarie, del merca- to e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto (su strada, aereo, marittimo);
b) evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie, rispetto all’evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e
alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all’andamento complessivo del comparto pro- duttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internaziona- le;
f) andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore distinti per sesso con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali in- terne, dell’andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evo- lutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni or- ganizzative, normative e professionali;
h) tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto ferroviario, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate;
i) andamento delle relazioni industriali e del sistema della partecipazione negli organismi pari- tetici nelle imprese del settore.
Ai fini dell’analisi e valutazione dei flussi occupazionali verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ri- cerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore. A tale scopo l’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno con apposito accordo le mo- dalità costitutive ed operative per l’avvio ed il corretto funzionamento dell’Osservatorio per ren- derlo operativo nei termini previsti al punto 2 del presente articolo.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Le parti convengono di costituire il Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuove- re comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.1977, n. 903 e alla legge 10.4.1991, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego e nella for- mazione di percorsi professionali.
Il Comitato Paritetico per le Pari Opportunità sarà composto da una rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un eguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, apprendistato, tempo determinato ecc.) ed all’utilizzo degli strumenti atti a favorire l’inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristruttu- razioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell’Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di uditore;
2) seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel
lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione Europea;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove profes- sionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazio- ne e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l’occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende ferroviarie con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuo- vere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella Risoluzio- ne del Consiglio del 29.5.1990 e nella Raccomandazione della Commissione del 27.11.1991 in materia.
Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduto a turno da una componente dei due gruppi, delibera per l’attuazione dei compiti sopraindicati ed annualmente riferisce sulla propria attività alle parti che hanno stipulato il presente CCNL.
Esso si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti al fine di valutare le even- tuali iniziative conseguenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL, il Comitato terminerà i propri lavori presen- tando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verran- no presentate tanto le proposte deliberate quanto le eventuali valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali.
Nel caso di aziende che facciano parte di Gruppi societari, qualora il Gruppo societario occupi complessivamente almeno 1.200 dipendenti nell’intero Gruppo potrà essere costituito un solo CPO.
Sono fatti salvi gli assetti in atto alla data di stipula del presente CCNL.
B. LIVELLI, FASI E MATERIE DELL’INFORMATIVA SINDACALE
Le parti allo scopo di rafforzare il sistema di relazioni industriali, convengono di dare sistematicità ai livelli, alle fasi e alle materie di informazione, disciplinandone le modalità al fine di esaminare l’andamento specifico delle singole aziende.
INFORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, l’Agens fornirà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale e del Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità, elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
• scenari evolutivi del mercato del trasporto, nazionale e comunitario, con riferimento al qua- dro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competi-
tive;
• linee strategiche di riorganizzazione in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
• andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate anche agli strumenti di politica attiva del lavoro ed ai fenomeni connessi all’introduzione di tecnologie in- novative;
• linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore valutati con riferimento al mercato interno ed esterno e in particolare alle tendenze qualitative e quantitative degli investi- menti ed alle dinamiche del costo del lavoro;
• fabbisogni formativi, con particolare riguardo ai mutamenti correlati ad esigenze connesse alle trasformazioni settoriali, tecnologiche, organizzative e professionali in atto, nonché alle abi- litazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell’esercizio;
• pari opportunità, con specifica attenzione all’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
• sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente anche con riferimento al rapporto con le Istitu- zioni nonché con le problematiche poste dal recepimento delle direttive UE in materia.
RELAZIONI INDUSTRIALI DI SECONDO LIVELLO
Il sistema di relazioni industriali è strutturato altresì su un secondo livello di norma corrispon- dente all’ambito aziendale.
In tale ambito le relazioni industriali potranno essere disciplinate da specifici Protocolli che do- vranno essere coerenti con gli assetti e la disciplina generale fissati dal presente CCNL.
INFORMATIVA A LIVELLO AZIENDALE
Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese che occupano complessivamente più di 200 dipendenti, nel corso di uno specifico incontro anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, forniranno una informativa riguardante:
• proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull’organizzazione del lavoro;
• tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, occupazione giovanile, an- damento dell’occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione pro- fessionale;
• problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innova- zione tecnologica. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dagli spe- cifici progetti;
• principali indicatori aziendali di redditività e di economicità;
• documenti di programmazione aziendale derivanti dal piano di impresa o da piani di attivi- tà, nonché il bilancio di esercizio.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell’informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa aziendale.
ART. 2 - COMITATI AZIENDALI EUROPEI
Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di atti- varsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le mo- dalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le mo- dalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto sta- bilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002.
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002.
ART. 3 - ASSETTI CONTRATTUALI - PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1. Le parti confermano di voler realizzare, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.1993 e dal “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998 ed articolati su due livelli:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
• un secondo livello di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL.
Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva.
2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
3. La dinamica degli effetti economici del CCNL sarà individuata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993.
4. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”, alle condizioni, con le modalità e secondo i criteri specificatamente previsti dal Protocollo 23.7.1993.
5. La violazione del periodo di raffreddamento di cui al precedente punto 4 comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal citato Protocollo.
6. La contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del presente articolo.
In conformità a quanto specificatamente previsto dal Protocollo 23.7.1993, le erogazioni econo- miche del livello di contrattazione aziendale saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, sulla base di parametri definiti tra le parti.
La relativa disciplina è contenuta nell’art. 68 (Premio di Risultato).
7. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell’Accordo Interconfedera- le 20.12.1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazio- ni sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni indu- striali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
ART. 4 - PROCEDURA DI RINNOVO DELL’ACCORDO AZIENDALE
1. L’accordo aziendale, relativo alle erogazioni economiche di cui all’art. 3, punto 6, comma 2, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993, ha durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL relativamente al primo biennio economico.
2. Le piattaforme di rinnovo dell’accordo di cui al punto precedente dovranno essere presentate
in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decor- renti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi decorrenti dalla data di presenta- zione della piattaforma le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Ove il negoziato per il rinnovo dell’accordo aziendale sia in corso alla scadenza del sud- detto periodo di due mesi, lo stesso periodo sarà prorogato per un ulteriore mese.
ART. 5 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E RAPPRESENTANTI DEI LA- VORATORI PER LA SICUREZZA
1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e secondo quanto previsto dal presente CCNL, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) - congiuntamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di speci- fici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Ac- cordo Interconfederale.
Sono fatte salve eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del pre- sente contratto o comunque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfe- derale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezio- ne delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
4. I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970,
n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzio- ne del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
5. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei La- voratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995.
Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno.
Sono fatte salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del pre- sente CCNL.
Per gli RLS valgono le tutele previste all’art. 19 del citato X.Xxx. n. 626/1994.
ART. 6 – ASSEMBLEA
1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o le RSU possono indire, nelle singole unità produttive, assemblee del personale dipendente su materie di interesse sindacale e del lavoro, ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20.5.1970, n. 300.
2. La richiesta dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso minimo di due giorni ri- spetto alla data prevista. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali idonei a tale scopo.
A queste assemblee possono partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni del Sindacato.
3. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nei limiti complessivi di 10 ore annue retri- buite, si terranno preferibilmente all’inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con mo- dalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni.
Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.
Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 3 e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
4. Potranno essere indetti referendum, secondo modalità orarie compatibili con la continuità del servizio, in locali di cui l’azienda abbia disponibilità ed aventi caratteristiche tali da consenti- re la segretezza e la sicurezza del voto. I referendum dovranno riguardare le materie inerenti l’attività sindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n. 300. Ulteriori modalità di svolgimen- to potranno essere definite tra le parti a livello aziendale.
5. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporanea- mente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee e ai referendum indetti in azienda.
ART. 7 - DIRITTO DI AFFISSIONE
In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU ap- positi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di comunicazioni riguardanti materie di interesse sindacale.
I volantini, o comunque il materiale informativo, devono recare il nome e la relativa istanza del- la/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto.
Il materiale va affisso solo negli spazi assegnati.
Ferme restando le norme di legge per il materiale esposto correttamente, le aziende provvede- ranno a deaffiggere il materiale di informazione e propaganda affisso al di fuori degli appositi spazi assegnati.
ART. 8 – LOCALI
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, nelle unità produttive con alme- no 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, opportunamente attrezzato, all’interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU potranno usufruire, ove ne fac- ciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In base a specifiche intese aziendali si potrà prevedere, ove le aziende ne abbiano disponibili- tà, di utilizzare locali aziendali per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
ART. 9 - PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE
1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in con- formità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Inter- confederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di dieci giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro fun- zioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavo- rative.
4. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concen- trazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con co- municazione scritta alla Organizzazione sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della L. n. 300/1970 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267.
7. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
ART. 10 - CONTRIBUTI SINDACALI
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante una specifica delega debita- mente sottoscritta consegnata all’azienda, o direttamente dal lavoratore, o tramite l’Organizzazione sindacale stipulante cui aderisce il lavoratore, l’azienda stessa provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle suddette Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
2. La delega dovrà contenere l’indicazione della Organizzazione sindacale stipulante a cui l’azienda dovrà versare i contributi.
In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente, salvo revoca da parte del lavoratore, che potrà intervenire in qualsiasi momento.
Gli effetti dell’eventuale revoca si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata.
3. Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sulle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63,
- aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64,
- salario professionale, di cui all’art. 67 e viene applicato anche sulla 13a e sulla 14a mensilità, di cui all’art. 65.
4. L’azienda verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o po- stale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.
5. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in con- formità alla normativa di cui alla legge 31.12.1996, n. 675, la dicitura:
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al dato- re di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.
In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita al lavoratore che l’ha sottoscritta.
6. A richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, l’azienda fornirà entro e non oltre 20 giorni e nel rispetto della legge n. 675/1996, i dati relativi agli iscritti all’Organizzazione sindaca-
le richiedente, funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell’Organizzazione stessa.
ART. 11 – APPALTI (integrato da art. 2 Accordo di confluenza, pag. 83)
Le aziende manterranno al proprio interno le attività proprie del ciclo produttivo.
Qualora ricorrano le condizioni per l’appalto, le aziende dovranno pertanto porre particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali ac- quisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economici- tà di gestione. Le aziende informeranno le Organizzazioni sindacali stipulanti sulle linee, gli indi- xxxxx, le tipologie e i volumi dei lavori complessivi da dare in appalto.
Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le dispo- sizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applica- te, con particolare riguardo alle attività connesse con l’innovazione tecnologica e con gli stru- menti innovativi avanzati.
Al fine di conseguire una più efficace tutela dei lavoratori, le aziende appaltanti, conformemente alle disposizioni di legge, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché al riconoscimento dei trattamenti individuati dalla disciplina contrattuale appli- cabile nel settore merceologico di riferimento, ivi compresa la possibilità per i lavoratori delle aziende appaltatrici di fruire dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice.
ART. 12 - RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Le parti, al fine di consentire alle aziende del settore di poter disporre di adeguati strumenti per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione azien- dale, convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte, entro sei mesi dalla data di istituzione e comunque non oltre nove mesi dalla data di stipula del presente CCNL, nell’ambito di quanto previsto al comma 28 dell’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, per la definizione di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito.
In tale ambito saranno individuate le procedure sindacali da attivare per la gestione delle ricadu- te sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione e per l’attivazione degli stru- menti di sostegno alle politiche attive del lavoro ed al reddito.
Restano in vigore gli accordi aziendali in materia.
ART. 13 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.
c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18.
Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990 come modificata dal citato D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comuni- cazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuri- diche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei con- fronti di questi ultimi.
Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economi- ci e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del tra- sferimento, nell’ambito e nel rispetto del comma 3 dell’art. art. 2112 c.c. sopra richiamato.
Capitolo 2
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14 – ASSUNZIONE
1. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle vigenti leggi in materia, tenendo conto
anche della legge 10.4.1991, n. 125, come modificata dal D.Lgs. 23.5.2000, n. 196.
2. L’assunzione viene comunicata con lettera nella quale sono contenuti, ai sensi dell’art. 9 bis della legge 28.11.1996, n. 608 e del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152:
- l’identità delle parti;
- la forma e la durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo pieno e a durata indeterminata ovvero di un altro tipo di rapporto di lavoro subordi nato;
- la sede di lavoro;
- la data di assunzione;
- il livello e parametro, il profilo e la figura professionale;
- la retribuzione;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- i dati della registrazione effettuata a libro matricola;
- il rinvio al presente CCNL per quanto non previsto nella lettera di assunzione.
3. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
- documento di identità;
- libretto di lavoro;
- titolo di studio;
- posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- codice fiscale,
e, ove richiesto dalla natura dell’incarico o dal tipo di mansione da svolgere:
- certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di specializ- zazione, addestramento, frequentati ovvero dei tirocini compiuti;
- attestato di conoscenza di una o più lingue estere se richieste dalla natura dell’incarico da svolgere.
Il datore di lavoro potrà chiedere ogni altro documento che ritenga utile e necessario in relazione alle mansioni cui è assegnato il lavoratore.
Inoltre, il lavoratore deve dichiarare la residenza ed il domicilio e dovrà notificarne tempestiva- mente i successivi cambiamenti.
4. Prima dell’assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l’idoneità alla qualifica di assunzione. E’ vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali i test di gravidanza e HIV.
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel ri- spetto della vigente legislazione in materia di tutela della privacy.
ART. 15 - PERIODO DI PROVA
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risul- tare dalla lettera di assunzione.
2. La durata del periodo di prova è:
- di sei mesi, per i livelli professionali A - B - C
- di tre mesi, per i livelli professionali D - E
- di due mesi, per i livelli professionali F - G - H
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
ART. 16 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
(applicato con modalità art. 3 Accordo di confluenza; pag. 83)
1. Le aziende possono procedere all’assunzione con contratto a tempo parziale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61 e successive modifiche e integrazioni, ovvero trasformare il rappor- to di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Caratteri generali del contratto a tempo parziale
2.1 Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 14 (Assunzione):
a) il periodo di prova per i nuovi assunti, come definito all’art. 15 (Periodo di prova);
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione.
2.2 Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale);
b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part-time verticale);
c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) e preveda giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o perio- di ad orario ridotto o di non lavoro (part-time misto).
2.3 La durata della prestazione individuale, stabilita tra datore di lavoro e lavoratore sia nei con- tratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato, sarà:
· non inferiore al 50% di quella ordinaria, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
· non inferiore al 67% di quella ordinaria nei casi di assunzione con contratto a tempo parzia- le.
Nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto 2.2, in relazione a specifiche situazioni tecni- che, produttive o organizzative, le parti a livello aziendale potranno definire articolazioni di ora- rio inferiori e comunque non al di sotto dei 4 mesi in ragione d’anno.
2.4 Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della pre- stazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili in conformità a quanto pre- visto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000. Sono esclusi dall’applicazione del criterio di proporziona- lità i trattamenti specificatamente connessi alla collocazione della prestazione, secondo quanto disciplinato nel presente CCNL.
3. Lavoro supplementare
3.1 Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro con- cordato tra le parti sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
3.2 Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore di lavoro ordinario.
3.3 In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende, espo- sti al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 10%, da calcolarsi su base settimanale.
3.4 Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000 l’eventuale rifiuto del lavoratore ad ese- guire prestazioni di lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
3.5 Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di pre- stazioni lavorative straordinarie secondo le modalità previste dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
4. Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale
4.1 Il personale di tutti i settori e profili professionali che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4.2 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazio- ne del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento del limite del 10% della forza
lavoro dell’unità produttiva interessata.
4.3 Nella valutazione delle domande, l’azienda terrà conto dei seguenti criteri di preferenza:
a) dipendente che deve seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recu- pero per tossicodipendenza e/o etilismo;
b) dipendente che deve assistere il coniuge ovvero il convivente nelle coppie di fatto ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente) che sia portatore di handicap ovvero tossicodipendente;
c) dipendente che deve assistere per grave malattia o infermità il coniuge ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente);
d) dipendente genitore con bambini di età non superiore a 13 anni, con riferimento al numero dei figli compresi nella stessa fascia di età, dando priorità al genitore unico;
e) per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente ricono- sciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualifica- zione professionale;
f) attività di volontariato sociale, debitamente documentata.
In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibili- tà del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
4.4 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l’impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a 24 mesi.
In tal caso è consentita, ai sensi dell’art. 23 della legge 28.2.1987, n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, setti- manale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percen- tuale di limite complessivo di cui all’art. 19 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL.
4.5 In caso di assunzioni di personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato le aziende applicheranno quanto previsto al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 sopra citato, come modificato dalla lettera c) del punto 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, dando priori- tà a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. Flessibilità della prestazione di lavoro a tempo parziale (clausole elastiche)
5.1 A seguito di accordo scritto tra lavoratore e azienda, a fronte di obiettive esigenze di servizio potrà essere concordato tra le parti lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secon- do modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazio- ne lavorativa inizialmente concordata. Il datore di lavoro comunicherà con un preavviso di alme- no dieci giorni la variazione della collocazione temporale della prestazione.
In relazione a quanto sopra è facoltà del lavoratore richiederne la riconsiderazione in applicazio- ne di quanto previsto all’art. 3, comma 10 del D.Lgs. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. 100-
/2001, anche con riferimento a esigenze di studio o di formazione funzionali all’acquisizione di più elevate capacità professionali.
5.2 Le condizioni obiettive che consentono la variazione della collocazione temporale della pre- stazione ricorrono al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività.
5.3 Il lavoratore che sia chiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di flessibilità avrà diritto ad una indennità giornaliera pari a € 10,00.
ART. 17 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale 31.1.1995 e delle vigenti disposizioni di legge le parti definiscono la presente disciplina per il contratto di formazione e lavoro.
2. Fatti salvi i limiti minimo di 18 anni e massimo di 32 anni, l’assunzione con contratto di for- mazione e lavoro potrà riguardare, al fine del pieno utilizzo dei benefici contributivi:
a) giovani di età inferiore a 25 anni al momento dell’assunzione;
b) giovani fino a 29 anni di età compiuti, se laureati;
c) giovani fino a 32 anni di età se disoccupati da più di 1 anno;
d) assunzioni che determinano un incremento netto di occupati dell’impresa.
3. Le parti definiscono:
- “elevate” le professionalità dei livelli C - D
- “intermedie” le professionalità dei livelli E - F - G Pertanto sono conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professiona- lità “elevate” come sopra definite, prevedano almeno 170 ore di formazione da effettuarsi in luo- go della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professiona- lità “intermedie” come sopra definite, prevedono un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, di almeno 120 ore per 18 mesi di durata.
Con riferimento alle ore di formazione, previste per i progetti di cui sopra, 30 ore dovranno ri- guardare la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro nonché gli aspetti con- nessi alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro.
4. I progetti di formazione e lavoro da sottoporre all’approvazione di idoneità da parte degli organismi competenti, saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
5. Il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è inserito convenzionalmente, per la durata dello stesso, nel livello d’inquadramento/parametro retributivo inferiore rispetto a quello previsto per il profilo/figura professionale da conseguire, con attribuzione dei trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo/figura profes- sionale da conseguire.
6. Il periodo di prova, a decorrere dall’assunzione in CFL, è di due mesi di prestazione effettiva.
7. Il rapporto di formazione e lavoro durante il suo svolgimento ovvero alla sua conclusione può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato e, conseguentemente:
• si intende assolto il periodo di prova;
• il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita;
• il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall’art. 3 della legge 19.12.1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal presente CCNL, con esclusione degli aumenti di anzianità.
8. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 gg. nell’arco dell’intera durata del CFL.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 gg. di calendario nell’arco dell’intera durata del CFL nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malat- tie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel presente punto si intendono riferiti ai contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti per i contratti di durata di 18 mesi.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a maternità o ad aspettativa per l’espletamento del servizio militare di leva, il CFL è prolungato di un periodo corrispondente al periodo di interru- zione del servizio.
ART. 18 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO
(modificato con accordo 1 marzo 2006;
applicato con modalità art. 3 Accordo di confluenza; pag. 84)
1. In attuazione delle disposizioni del D.Lgs n. 276/2003, il contratto di apprendistato profes- sionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al gior-
no antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione di lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasver- sali e tecnico-professionali.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori desti- nati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nei livelli professionali B, C, D, E, F, e G della classificazione professionale definita nell’art. 21 del presente CCNL.
3. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi, per ciascun livello professionale/parametro retributivo finale, è così determinata:
Liv/Par . di destinazione finale | Durata complessiva (mesi) | Primo periodo | Secondo periodo | ||
Inquadramento convenzionale | Mesi | Inquadramento convenzionale | Mesi | ||
B | 29 | C | 18 | B | 11 |
C | 41 | D1 | 18 | C | 23 |
D2 | 46 | E | 18 | D2 | 28 |
E | 46 | F1 | 18 | E | 28 |
F2 | 46 | G1 | 18 | F2 | 28 |
G1 | 46 | H | 18 | G1 | 28 |
4. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato conven- zionalmente, per il primo periodo di cui alla precedente tabella, in un livello/parametro inferiore rispetto a quello previsto per la figura professionale da conseguire.
Nel secondo periodo, convenzionalmente, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli corrispondenti alla figura professionale da conseguire.
Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conse- guire.
5. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 3, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferisca- no alle stesse attività.
6. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.
7. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c. c., l’apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità. Dodici mesi prima della scadenza del contratto di ap- prendistato le aziende, ferma restando la prosecuzione del percorso formativo previsto dal Piano Formativo Individuale, effettueranno una prima valutazione dei risultati dei moduli formativi superati, in funzione della successiva conferma a tempo indeterminato nei confronti dell’apprendista alla scadenza del contratto in corso.
Di quanto sopra l’azienda darà comunicazione all’apprendista interessato.
In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal Ccnl, compreso il passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dei livelli D e F.
L’anzianità di servizio nel primo periodo della tabella indicata al precedente punto 3 non è vali- da ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per l’apprendista mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato, l’aumento periodi- co di anzianità maturato nel secondo periodo della suddetta tabella, sarà corrisposto con la pri- ma retribuzione del mese successivo alla conferma.
8. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, qualora l’azienda disponga di propria capacità formativa, ovvero esterni all’azienda. A tal fine le aziende potranno fare ricorso, per l’erogazione della formazione teorica di carattere trasversale, a strut-
ture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti a livello aziendale.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione debba essere non meno di 150 ore medie annue retribuite e che l’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infor- tuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonchè dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine di del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro, siano collocate all’inizio del rapporto di lavoro.
Per le figure professionali di:
1) Capo Stazione – liv. D;
2) Macchinista - liv. D;
3) Capo Treno/Capo Servizi Treno - liv. D;
4) Specialista Tecnico Commerciale – liv. D;
5) Capo Tecnico – liv. D (infrastruttura);
6) Capo Tecnico – liv. D ( materiale rotabile);
7) Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) – liv. F;
8) Operatore Specializzato della Circolazione – liv. F;
9) Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) – liv. F.
I profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, per ciascuna figura professionale, negli allegati al presente articolo (ndr – non riportati).
Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasver- sale, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento.
Il tutor contribuisce all’attuazione del Piano Formativo Individuale ed attesta, anche ai fini dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgi- mento dell’attività formativa.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 3 giornate da svolgere presso strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti.
Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve:
● possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
● svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
● seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall’azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
9. L’utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite.
Per il Macchinista in apprendistato, ai sensi del presente articolo, ancorchè in possesso delle previste abilitazioni, non potrà essere prevista l’utilizzazione in servizi ad agente unico nei primi 20 mesi di apprendistato; per i Capi Treno in apprendistato, ancorchè in possesso delle previste abilitazioni non potrà essere prevista l’utilizzazione in servizio ad agente unico prima di 8 mesi.
10. I contratti di apprendistato già instaurati all’1.3.2006 continuano a produrre i propri effetti sulla base della previgente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saran- no definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti.
11. Le parti stipulanti in virtù della loro titolarità in materia e nel rispetto dei reciproci ruoli, convengono di incontrarsi a livello nazionale entro il 31 marzo 2006 per la definizione dei profili formativi di ulteriori figure professionali di settore, non disciplinati dal presente articolo.
12. Per quanto non specificatamente disciplinato, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal presente CCNL.
ART. 19 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1. Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES del 18.3.1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresenta- no una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
2. Ai sensi del presente articolo, che disciplina gli ambiti affidati alla contrattazione collettiva, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 10% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nell’intera azienda nel caso di aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei 12 mesi precedenti, a 1.300 unità, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) per incrementi di produzione non ricorrenti;
b) per l’esecuzione di un’attività o di un servizio non definiti o non predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
c) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologi- che ovvero a processi produttivi soggetti a riorganizzazione e riconversione;
d) per far fronte a più commesse concomitanti, anche in aree geografiche distinte, per le quali risulti inefficace l’attivazione di processi di mobilità interna;
e) per sostituzione di lavoratori assenti per i quali le vigenti normative ferroviarie connesse alla circolazione non consentono ai fini della sicurezza una generalizzazione dell’istituto nei confronti del personale appartenente al medesimo impianto considerato.
3. Tenuto conto della specificità ferroviaria e delle particolari mansioni che possono comporta- re i maggiori rischi per la circolazione e per l’incolumità del lavoratore e di soggetti terzi, è esclu- so il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per le mansioni di seguito elencate:
• addetti alla condotta dei rotabili;
• addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio;
• operatori addetti alla protezione cantieri.
4. La fase di avvio di nuove attività che consente, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti a tempo determinato, è individuata in un periodo di tempo di dieci mesi, prolungabile ulterior- mente, mediante verifica in sede aziendale, a fronte di specifiche esigenze riferibili all’area geo- grafica dell’unità organizzativa interessata e/o alle caratteristiche produttive e di mercato del comparto merceologico al quale l’unità stessa appartiene.
5. Nel caso in cui nell’unità produttiva interessata si applichino i contratti a tempo determinato per le tipologie di cui al precedente punto 2 in aggiunta al ricorso ai contratti di lavoro tempora- neo di cui al successivo art. 20, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddet- te tipologie di rapporto di lavoro non potrà superare il 13 %.
6. A livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professiona- li dei contratti a tempo determinato. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa e considereranno in via priori- taria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato.
7. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/ formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 lettera A (Sistema delle Relazioni Indu- striali) del presente CCNL sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
8. Ai lavoratori a tempo determinato il premio di risultato di cui all’art. 68 (Premio di Risulta- to) del presente CCNL verrà riconosciuto con i criteri e le modalità definiti tra le parti a livello aziendale in proporzione al lavoro prestato.
ART. 20 - CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24.6.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 1, lettere b) e c) della legge stessa, anche nelle seguenti ipotesi:
a) incrementi produttivi a carattere temporaneo;
b) per difficoltà contingenti, organizzative e gestionali del lavoro derivanti da eventi non preve- dibili e non altrimenti superabili;
c) esecuzione di specifiche commesse e/o servizi e/o collaborazioni, definiti e determinati nel tempo, cui non sia possibile fare fronte con i normali assetti produttivi;
d) esecuzione di particolari commesse, di durata temporanea, che, per la specificità del servizio richiesto, comportino l’utilizzo di professionalità e specializzazioni non previste dagli attuali as- setti professionali.
2. Tenuto conto dei recenti sviluppi normativi in materia di cui all’art. 64, 1° comma, lett. b) della legge 23.12.1999, n. 488, considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti al 4° comma dell’art. 1 della citata L. n. 196/1997, per le mansioni di seguito elencate:
• addetti alla condotta dei rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte;
• agenti che esplicano servizio a bordo treni con funzioni di capo treno/capo servizi treno;
• addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento, deviatori in cabina e responsabili posto di blocco;
• addetti xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x/x xxxx xxxxxxx;
• operatori con il compito di accertare che il treno si trovi in condizioni di sicurezza;
• addetti agli apparati di sicurezza, operatori addetti alla protezione cantieri, responsabili (livello A) di attività complesse nella manutenzione dei rotabili.
3. Come definito dall’Accordo Interconfederale del 16.4.1998, a livello aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, sono stabilite le modalità ed i criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche previste dall’art. 68 (Premio di Risultato) del CCNL, correlate ai risultati conseguiti dall’impresa e/o all’andamento economico della stessa.
4. L’azienda comunicherà, di norma almeno dieci giorni prima, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria il numero dei lavoratori temporanei, la qualifica, le modalità e la durata di utilizzo non- ché i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e neces- sità la predetta comunicazione è fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Nella comune condivisione dell’importanza da attribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, relativamente all’utilizzo del lavoro temporaneo si richiamano le disposizioni dell’art. 6 della L.
n. 196/1997, in particolare per quanto previsto dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifi- che ed integrazioni.
6. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le imprese utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
7. I lavoratori inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nelle ipotesi e nelle fatti- specie previste, non potranno superare il 9% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva calcolato al 1° gennaio dell’anno in corso. Per le aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei dodici mesi precedenti, a 1.300 unità, la percentua- le suddetta è riferita alla totalità dell’azienda.
8. A livello aziendale le parti potranno individuare maggiori percentuali di ricorso al contratto di lavoro temporaneo, rispetto a quella prevista al precedente punto 7, entro il limite del 14% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva ovvero nell’azienda.
Capitolo 3 CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
ART. 21 - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
(applicato con modalità art. 4 Accordo di confluenza; pag. 84)
1. Premessa
1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 8 livelli professio- nali, cui corrispondono 11 parametri e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati:
Livelli professionali Parametri
H Operatori H
G2
G Operatori qualificati
G1
F2
F Operatori specializzati
F1
E Tecnici E
D2
D Tecnici specializzati
D1
C Direttivi C
B Quadri B
A Quadri A
1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato secondo la declaratoria di livello, il profilo pro- fessionale e sulla base della rispettiva figura professionale, così come individuati nel presente articolo.
La declaratoria esprime il contenuto delle competenze professionali richieste, il profilo professio- nale le capacità necessarie, la figura professionale le mansioni da svolgere.
1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito. Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi.
1.4 Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore, anche a domanda, può svolgere temporaneamente mansioni diverse nell’ambito delle figure professionali dello stesso profilo o di profilo professionale equivalente, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e purché ciò non comporti un mutamento sostanziale della sua posizione pro- fessionale. Permanendo tali esigenze per più di 18 mesi l’assegnazione diventa definitiva ove le parti interessate lo convengano.
1.5 Le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli op- portuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppo tecnico organiz- zativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del pre- sente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali.
2. Xxxxxxx, profili e figure professionali
Livello H - Operatori
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari.
Rientrano in tale livello:
a) Operatori
b) Operatori Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Operatori
Lavoratori che svolgono, anche alle dirette dipendenze di un lavoratore di livello superiore, atti- vità manuali e/o generiche, di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono co- noscenze professionali elementari.
• Figure professionali
Manovale
b) Operatori Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministra- tive vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Mozzo
Allievo comune polivalente Piccolo di cucina
Piccolo di camera
Livello G - Operatori Qualificati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in applicazione di metodi operativi predefiniti e secondo procedure codificate, espletano attività di carattere operativo anche amministrativo, previo addestramento tecnico e pratica operativa, anche attraverso l’acquisizione delle abilitazio- ni di base.
Rientrano in tale livello:
a) Ausiliari
b) Operatori Qualificati
c) Operatori Qualificati Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Ausiliari
Lavoratori che, anche in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acqui- site attraverso un adeguato addestramento o pratica maturata nel livello inferiore, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione del processo lavorativo.
• Figure professionali
Ausiliario
b) Operatori Qualificati
Lavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività operative che richiedono un ade- guato addestramento pratico necessario all’acquisizione delle relative conoscenze professionali.
• Figure professionali
Operatore qualificato
c) Operatori Qualificati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministra- tive vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Carbonaio Giovanotto di coperta Garzone di camera Garzone di cucina
Cameriere (1)
(1) Per questa figura professionale l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parame- tro G 1.
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo G 2 al parametro retributivo G 1 avviene dopo tre anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro G 2.
Livello F - Operatori Specializzati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative con autonomia opera- tiva, nell’ambito di metodi e procedure predefiniti, comprese attività di addestramento al lavoro e di semplice coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professiona- le maturata nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realiz- zazione dei processi produttivi in attività complesse, anche attraverso il coordinamento dei pro- cessi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Operatori Specializzati
b) Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali
c) Operatori Specializzati Sanitari
d) Operatori Specializzati Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Operatori Specializzati
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e della necessaria esperienza, svolgono attività pratico-operative relative a:
- installazione, riparazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle appa- recchiature, sul materiale rotabile, nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le man- sioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse; effettuano, altresì, la mes- sa in esercizio dei mezzi di trazione (Operatore Specializzato Manutenzione);
- manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositi dispositivi ed apparati di sicurezza, manovra di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari, condotta di locomotive da treni/manovra, limitatamente a manovre nell’ambito di un impianto di servizio (stazione, scalo, ecc.) e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato (Operatore Specializzato Circolazione);
- manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni am- ministrative connesse, in possesso delle patenti prescritte (Autista);
- coordinamento e controllo di squadre di lavoratori di livello inferiore, compresa l’effettuazione delle attività amministrative connesse (Capo Squadra Ausiliari).
• Figure professionali Operatore Specializzato Manutenzione Operatore Specializzato Circolazione Autista
Capo Squadra Ausiliari
b) Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali
Lavoratori che, anche seguendo istruzioni su specifiche apparecchiature e sistemi informatici, svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici e, in possesso della necessaria formazione o delle prescritte abilitazioni, svolgono attività di assistenza alla clientela, accompagnamento notte, con compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore.
• Figure professionali Operatore Specializzato Uffici Operatore Specializzato di Bordo
c) Operatori Specializzati Sanitari
Lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività opera- tive e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico.
• Figure professionali Operatore Sanitario Specializzato Infermiere
d) Operatori Specializzati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministra- tive vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Ingrassatore Marinaio
Dispensiere (inquadramento esclusivamente nel parametro retributivo F 1)
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo F 2 al parametro retributivo F 1 avviene dopo sette anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro F 2.
Livello E - Tecnici
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa, nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e com- petenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali finalizzate alla realizzazione dei pro- cessi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle capacità acquisite attraverso un adeguato livello di formazione o esperienza professionale matu- rata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realiz- zazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Tecnici Operativi
b) Tecnici Amministrativi/Commerciali
c) Tecnici Sanitari
d) Tecnici Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Tecnici Operativi
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni previste e/o di qualificate competenze tecniche, operano nell’ambito delle manutenzioni dei rotabili, delle infrastrutture e degli impianti, della circolazione e della condotta dei mezzi di trazione ed in particolare svolgono attività:
- tecnico-operative di installazione e manutenzione degli impianti, degli apparati e del mate- riale rotabile, anche attraverso l’utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo (Tecnico della Manutenzione);
- di circolazione e/o di controllo e sorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia operativa relativamente agli istradamenti, ovvero collaborano alle attività gestio- nali di stazione in stazione ferroviaria di non elevato traffico (Tecnico della Circolazione);
- di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano su tratti di linea per i quali le responsabilità sul convoglio sono definite dai regolamenti e dalle nor- mative emanati dai singoli gestori dell’esercizio e le cui competenze alla condotta vengono certi- ficate congiuntamente dalla Società di trasporto e dalla Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture; effettuano controlli tecnici sul mezzo di trazione e sul materiale rimorchiato, non- ché la prova del freno nei casi previsti (Tecnico di Macchina);
- tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, negli impianti ed in linea, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circo- lazione emanate dal Gestore dell’Infrastruttura (Tecnico di Verifica);
- operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del mate- riale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circola- zione emanate dal Gestore dell’Infrastruttura (Tecnico Formazione Treno);
- di condotta di mezzi di trazione da manovra secondo specifiche regolamentazioni, limitata- mente a manovre negli scali o nelle stazioni, di tradotte su tratti di linea specificatamente auto- rizzate nonché, previa abilitazione al mezzo di trazione, effettuano tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o gli impianti di una stessa località; coadiuvano, altresì, l’attività del macchinista; ove previsto, operano inoltre con autonomia operativa relativamente alla manovra, ai dispositivi di frenatura automatica sulle selle di lancio, nonché attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squa- dre di manovra (Tecnico di Manovra e Condotta).
• Figure professionali Tecnico della Manutenzione Tecnico della Circolazione Tecnico di Macchina Tecnico di Verifica
Tecnico Formazione Treno Tecnico di Manovra e Condotta
b) Tecnici Amministrativi/Commerciali
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche, commerciali e amministrative, svolgono singole attività nei rispettivi settori di competenza:
- attività specifica di natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici (Tecnico di Ufficio);
- attività di assistenza alla clientela con compiti di controlleria/vendita biglietti a bordo treno (Tecnico Commerciale).
• Figure professionali
Tecnico di Ufficio Tecnico Commerciale
c) Tecnici Sanitari
Lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitaria ed ammini- strativa, nonché quelle connesse all’accertamento psico-attitudinale e per l’ergonometria.
• Figure professionali
Tecnico Sanitario
d) Tecnici Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministra- tive vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Elettricista Motorista Carpentiere Operaio di Coperta
Livello D - Tecnici Specializzati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezio- nalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di co- noscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestio- nali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale matu-
rata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realiz- zazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Tecnici Specializzati Operativi
b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi
c) Tecnici Specializzati Sanitari
d) Tecnici Specializzati Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Tecnici Specializzati Operativi
Lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e della necessaria preparazione professio- nale in virtù delle rispettive specializzazioni, svolgono attività:
- tecnico-operative/organizzative/amministrative/gestionali e contabili finalizzate alla realiz- zazione ed al controllo dei processi produttivi nelle officine, nei laboratori, in linea, negli impian- ti e nei cantieri (Capo Tecnico);
- di dirigenza del movimento, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/ amministrativo/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio e dell’attività di ripartizione dei veicoli (Capo Stazione);
- di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative previste dal Gestore dell’Infrastruttura e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura fer- roviaria nazionale vengono certificate congiuntamente dalla Società di trasporto e dal Gestore dell’Infrastruttura individuato dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite di control- lo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato. Eseguono la prova freno sui mezzi di trazione e, nei casi pre- visti, anche sui treni (Macchinista).
• Figure professionali
Capo Tecnico Capo Stazione Macchinista
b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi Lavoratori che, in possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, com- merciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professio- nali e/o specialistiche in virtù delle rispettive specializzazioni e, in particolare:
- amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordina- mento; specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di dise- gno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coor- dinamento di particolari attività (Specialista Tecnico/Amministrativo);
- tecnico/contabili/amministrative, di revisione e controllo, da effettuarsi anche mediante l’uso di procedure informatizzate nonché di coordinamento di particolari attività (Analista Con- tabile);
- atte alla risoluzione completa ed integrata di procedure informative aziendali secondo indi- xxxxx di progetto e di procedure applicative (Analista Programmatore);
- relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circola- zione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l’effettuazione della prova freno nei casi previsti, sulla base dei regolamenti e della normativa emanati dal Gestore dell’Infrastruttura; alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scor- ta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell’ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti (Capo
Treno/Capo Servizi Treno);
- relative alla promozione, alla vendita nonché alla realizzazione del contratto di trasporto, di sorveglianza e coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali, di assistenza alla clientela (Specialista Tecnico Commerciale).
• Figure professionali Specialista Tecnico/Amministrativo Analista Contabile
Analista Programmatore
Capo Treno/Capo Servizi Treno Specialista Tecnico Commerciale
c) Tecnici Specializzati Sanitari
Lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecni- co-sanitarie nell’ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l’infermiere profes- sionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico- strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse all’esecuzione di esami radiologici, di anali- si cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione.
• Figure professionali
Coadiutore medico
Tecnico Sanitario Specializzato
d) Tecnici Specializzati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministra- tive vigenti nei settori marittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Nostromo
Capo Elettricista Capo Motorista
Ufficiale Navale (inquadramento esclusivamente nel parametro retributivo D 1) Ufficiale di Macchina (inquadramento esclusivamente nel parametro retributivo D 1) Ufficiale (inquadramento esclusivamente nel parametro retributivo D 1)
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo D 2 al parametro retributivo D 1 avviene dopo sei anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro D 2.
Livello C - Direttivi
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, compe- tenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, espletano con discrezio- nalità e facoltà di iniziativa attività per l’attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifi- che competenze e conoscenze professionali specialistiche, anche attraverso il coordinamento e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche e/o direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi produttivi e/o di attività di personale.
Rientra in tale livello:
a) Esperto
• Profili professionali
Esperto
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell’ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche e/o con funzioni direttive.
• Figure professionali
Impiegato Direttivo
Livello B - Quadri
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione ope- rativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i Quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella ge- stione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico:
a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica
b) Professional
c) Professional Sanitari
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica
Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità opera- tiva-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell’ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico- amministrativo.
• Figure professionali
Responsabile di linea/unità operativa-tecnica
b) Professional
Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marke- ting, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabi- lità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e meto- dologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamen- to nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.
• Figure professionali
Progettista Professional
c) Professional Sanitari
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, di elevata professionalità ed espe- rienza operativa, svolgono le attività tecnico-sanitarie previste dalla vigente normativa di riferi- mento coordinando altresì il personale tecnico-sanitario dei livelli inferiori.
• Figure professionali
Professional Sanitario
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazio- ne delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Mag- giore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali Primo Ufficiale Navale Primo Ufficiale di Macchina Primo Ufficiale
Livello A - Quadri
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono funzioni che implicano ampia autonomia decisionale e potere discrezionale e per le quali è ri- chiesto un altissimo livello di professionalità, competenze, esperienze, iniziativa, capacità pro- gettuale e responsabilità per la gestione di strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i lavoratori che in possesso di altissima professionalità e competenze forni- scono contributi altamente specializzati e rilevanti per la definizione e la realizzazione degli o- biettivi dell’azienda.
Rientrano in tale livello professionale i Quadri con responsabilità diretta sui risultati anche attra- verso il governo delle variabili interne ed esterne all’azienda che comportano la gestione di strut- ture operative amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i Quadri che, in pos- sesso di altissima professionalità e spiccata conoscenza dei settori aziendali di riferimento, forni- scono contributi altamente specializzati e di particolare rilevanza per la realizzazione degli obiet- tivi aziendali:
a) Responsabili di Struttura Operativa
b) Professional Senior
c) Responsabili Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Responsabili di Struttura Operativa
Lavoratori che, in possesso di notevole esperienza e di elevatissime competenze tecniche e ge- stionali organizzano e coordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi mar- gini di discrezionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti settori: manutenzione dell’infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili, circolazione treni, condotta rotabili, ser- vizi di bordo, servizi di vendita, di marketing, di assistenza clienti, di amministrazione e contabi- lità e tecnico-amministrativi.
• Figure professionali
Responsabile di Struttura Operativa
b) Professional Senior
Lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e con- trollo, personale e organizzazione, nell’ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricer- ca, di progettazione e/o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l’attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei pro- grammi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza.
• Figure professionali
Professional Senior
c) Responsabili Navi Traghetto
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazio- ne delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Mag- giore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Comandante Direttore di Macchina
Capitolo 4 ORARIO DI LAVORO
ART. 22 - ORARIO DI LAVORO
(applicato con modalità art. 5 Accordo di confluenza; pag. 86)
1. DISCIPLINA GENERALE
1.1. L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario setti-
manale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 si rinvia a quanto definito ai successivi punti 2 (Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo) e 4 (Personale Navigante).
1.2 Per i lavoratori di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, a livello aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in due distinti periodi, ciascuno di durata non inferiore a 4 settimane e non superiore a 14 settimane, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei due periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite di 44 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 32 ore settimanali.
La modulazione di tale regime e la sua collocazione temporale saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da completarsi entro 30 giorni dalla data di avvio del confronto.
Qualora entro tale termine non si pervenga alla definizione di specifiche intese, le aziende po- tranno realizzare tale regime di flessibilità per un solo periodo e per non meno di 4 e non più di 8 settimane.
A conclusione di ciascun periodo di flessibilità la media settimanale dovrà comunque essere pari a 38 ore.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordi- naria sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavo- ro.
1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale si realizza in funzione delle esi- genze tecniche, produttive e organizzative del servizio.
La distribuzione e le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
1.4 L’orario giornaliero di lavoro non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui siano adottate le flessibilità di cui al precedente punto 1.2.
Ove la prestazione giornaliera interessi il periodo 0.00 - 5.00 la durata massima della stessa non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite mas- simo di 9 ore, definita tra le parti a livello aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6.
1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni sarà oggetto di specifico accordo a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 30 giorni.
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale impiegato in attività di condotta o di scorta, ovvero navigante);
c) in turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.
La prestazione giornaliera di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continua- tivo alternato con prestazione con orario spezzato).
1.7 Per orario spezzato di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, si intende l’orario giorna- liero che preveda un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non sarà inferiore a 3 ore; la
durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, le parti a li- vello aziendale potranno definire una maggiore durata dell’intervallo tra le due prestazioni che, comunque, non potrà essere superiore a 3 ore.
1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio trascorsa un’ora dal completamento della prestazio- ne programmata e, di conseguenza, le aziende programmeranno la sostituzione entro lo stesso termine.
1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 70 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00. I limiti numerici al servizio notturno sono i seguenti:
a) due tra due riposi settimanali;
b) 10 per mese;
c) 80 per anno.
Per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, a livello aziendale le parti potran- no elevare il limite di cui alla precedente lettera a) fino a 3 notti, purché la terza non sia consecu- tiva.
1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, a livello aziendale le parti, in sede di negoziazione dei turni di servizio, potranno stabi- lire durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restan- do la misura minima di 11 ore medie nell’arco del mese.
Allo stesso livello le parti potranno altresì, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l’arco notturno, definire lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie tra due riposi settimanali.
1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare.
Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavo- rativa, comprendente sempre un’intera giornata solare.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo com- preso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
1.12 Fatto salvo quanto definito al successivo punto 2.12 per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente punto 1.6, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti, considerando utili a tali fini anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavo- ro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori la cui pre- stazione giornaliera è articolata ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.
A livello aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.
2. DISCIPLINA SPECIALE PER IL PERSONALE DI MACCHINA E BORDO
2.1 Per i dipendenti in questione, l’orario di lavoro giornaliero comprende, oltre all’attività di condotta (per il personale di macchina) e all’attività di scorta (per il personale di bordo), tutte le prestazioni accessorie e complementari, a tali attività funzionalmente connesse o per l’esecuzione delle quali il lavoratore è nell’esercizio delle sue attività e delle sue funzioni.
2.2 L’orario di lavoro di cui al precedente punto è costituito da:
- il tempo intercorrente tra l’ora di partenza programmata e l’ora di arrivo reale o, se antece- dente, programmata di un treno comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre e le soste durante le quali il personale è tenuto a presenziare il rotabile su cui presta servizio (cosiddette “condotta” e “scorta”);
- le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni (cosiddetti “tempi accessori/di stazionamento”);
- il tempo nel quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del movimento prima della partenza del treno e dopo l’arrivo del treno (cosiddetti “tempi medi”);
- le esecuzioni delle operazioni connesse al cambio di personale con consegna diretta (cosiddetti “tempo supplementare”, “cambi diretti”);
- l’intervallo fra due servizi di scorta o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa (cosiddetto “tempo intermedio”);
- gli spostamenti comandati da effettuare in vettura o con altri mezzi non in servizio di con- dotta o di scorta (cosiddetti “viaggi fuori servizio”);
- gli spostamenti comandati per recarsi anche con mezzi extraferroviari da un impianto ad un altro di una stessa località (cosiddetta “xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx”);
- la presenza nell’impianto a disposizione per l’effettuazione di eventuali servizi (cosiddetta “riserva”);
- l’intervallo fra due successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell’azienda (cosiddetta “sosta di servizio”).
2.3 Le sopra elencate fattispecie saranno quantificate e ulteriormente specificate a livello azien- dale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle ca- ratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
2.4 Le aziende garantiranno gli spostamenti non comandati che il personale effettua in residenza per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di partenza quando questo sia diverso da quel- lo di arrivo, con i mezzi necessari.
2.5 Per i lavoratori di cui al presente punto 2, l’orario settimanale di 38 ore di cui al precedente punto 1.1, in programmazione si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limi- te massimo di 44 ore ed il limite minimo di 32 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base mensile il rispetto delle 38 ore settimanali e le aziende dovranno realiz- zare le condizioni per il rispetto del limite dell’orario settimanale ordinario rapportato a mese.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, il limite massimo di 44 ore e quello minimo di 32 ore di cui al capoverso precedente potrà essere, rispettivamente, elevato e ridotto di 2 ore settimanali.
2.6 Lavoro giornaliero
2.6.1. La durata massima della prestazione giornaliera è pari a 10 ore per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00, prolungabile a livello aziendale sino alle ore 1.00, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l’8a ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo ed in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3 Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore.
Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi:
- per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 - 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggia- tori a media-lunga percorrenza;
- per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 - 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viag- giatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4 Per il personale di cui al presente punto 2 in servizi di andata e ritorno ad agente unico di
condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00 - 24.00 con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’Infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massi- mi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia
5.00 - 24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00 - 5.00 e 24.00 - 1.00, nonché estendere la dura- ta massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi collocati nella fascia oraria 5.00 - 1.00.
2.6.5 L’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza prestazione (andata) + riposo fuori residenza + prestazione (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
2.7 Riposo giornaliero in residenza
2.7.1 Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore.
Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di trasporto regionale e locale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00 - 22.00; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l’ampliamento della fascia oraria 6.00 - 22.00 alla fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.7.2 Nel caso di servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 24.00 - 5.00, il riposo mi- nimo giornaliero seguente il servizio sarà invece modulato come segue:
servizio fino a 1 ora nella fascia oraria 24.00 - 1.00 =
18 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 1 ora e 1 minuto e fino a 2 ore nella fascia oraria 24.00 - 2.00 =
19 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 2 ore e 1 minuto e fino a 3 ore nella fascia oraria 24.00 - 3.00 =
20 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore nella fascia oraria 24.00 - 4.00 =
21 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 4 ore e 1 minuto e fino a 5 ore nella fascia oraria 24.00 - 5.00 =
22 ore consecutive di riposo giornaliero.
2.7.3 Nel caso di servizi con inizio in residenza nelle fasce orarie 24.00 - 2.00 e 4.00 - 5.00 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di 22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso di servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2.00 - 4.00.
2.7.4 Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio è di almeno 22 ore consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto al precedente punto 2.7.3.
2.7.5 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al presente punto, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, prima del- la fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla Direttiva UE n. 2000/34/CE.
2.8 Riposo giornaliero fuori residenza
2.8.1. Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, riducibile a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24.00 - 5.00.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, le parti potranno prevedere la possibilità di programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00 nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria
5.00 - 24.00 della stessa giornata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° capoverso del precedente punto 2.6.3.
2.8.2 Il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza è di 9 ore consecutive, elevabile a livello aziendale fino al limite massimo di 11 ore consecutive per uno dei RFR mensili di cui al successivo punto 2.8.4 e, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per un ulteriore ripo-
so.
2.8.3 La durata dei riposi giornalieri fuori residenza come definita nei precedenti punti è da in- tendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza e comprende la eventuale fruizione del pasto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12.
2.8.4 I riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra due riposi settimanali, più di 5 mensili per il personale di macchina e più di 4 mensili per il personale di bordo, computati a livello aziendale con le modalità definite al successivo punto 2.14
2.9 Riposo settimanale
2.9.1 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e Giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare ed il riposo giornaliero.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo com- preso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
2.9.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno garantendo comunque, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.10 Servizio di condotta
2.10.1 Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorrenza collocati nella fascia oraria 5.00 - 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.10.2 Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le moda- lità definite al successivo punto 2.14, per tutti i servizi viaggiatori collocati nella fascia oraria
5.00 - 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.10.3 Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e locale effettuati con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’Infrastruttura, sempreché lo sviluppo chilometrico tota- le del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale, i limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5.00 - 24.00, sono fissati in:
a) 2 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritor- no con RFR, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 3 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14;
b) 3 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritorno, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 4 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14
2.11 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° ed al 2° ca- poverso del precedente punto 1.9.
I limiti numerici al servizio notturno, invece, sono fissati in:
a) due tra due riposi settimanali;
b) 11 per mese;
c) 80 per anno.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, sono fatte salve le specifiche intese tra le parti realizzate a livello aziendale nell’applicazione del presente CCNL relativamente alle modalità di calcolo dei limiti numerici annui di cui alla precedente let- tera c).
2.12 Pause.
Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00 - 15.00 e/o 18.00 - 22.00 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00 - 15.00 e/o 18.00 -
22.00.
In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei tur- ni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
2.13 Termine del servizio
2.13.1 Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre un’ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.
2.13.2 Il lavoratore dovrà comunicare la circostanza al referente dell’impresa di trasporto di ap- partenenza almeno due ore prima rispetto ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal Gestore dell’Infrastruttura entro i termini di cui al precedente punto 2.13.1.
Le aziende realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per portare il treno a destino ov- vero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo secondo le seguenti modalità:
- in caso di prestazione di sola andata seguita da RFR, entro l’ora successiva rispetto ai limiti di cui al precedente punto 2.13.1 e comunque non oltre un’ora oltre il limite massimo delle pre- stazioni giornaliere di cui al precedente punto 2.6, nella località prevista ovvero in una idonea stazione intermedia purchè sia consentita la ripresa del turno;
- in caso di servizio di andata e ritorno, sempre entro i limiti di cui al precedente alinea, il rientro in residenza.
A tal fine, il Gestore dell’Infrastruttura fornirà alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL il reticolo aggiornato delle stazioni in cui è possibile effettuare il ricovero dei treni così come ripor- tato nella documentazione di servizio in dotazione al personale di macchina e di bordo.
2.13.3 Per i servizi che terminano tra le ore 24.00 e le ore 1.00, concordati tra le parti in applica- zione dei precedenti punti 2.6.1, 2.6.3 e 2.6.4, il limite di cui ai precedenti punti 2.13.1 e 2.13.2 è fissato non oltre le ore 1.00.
2.13.4 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al precedente punto 2.13.1, la prosecu- zione del servizio non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di due ore, in attivi- tà di condotta o di scorta, dei limiti della prestazione massima giornaliera definita in applicazio- ne del precedente punto 2.6, cui vanno aggiunti, in tal caso, i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.
2.14. Ferma restando la disciplina sull’orario di lavoro stabilita dal presente articolo, l’articolazione dei turni programmati per l’utilizzazione del personale di macchina e di bordo sarà definita tra le parti a livello aziendale nel corso di una specifica procedura negoziale, la cui durata non dovrà essere superiore a 30 giorni.
Tale procedura, nelle realtà aziendali più complesse, potrà articolarsi a livello nazionale e/o ter- ritoriale/di unità produttiva, e potrà definire, in relazione alle modalità convenute dalle parti a livello aziendale, le flessibilità di cui ai precedenti punti 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2,
2.8.4, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 lett. a), 2.10.3 lett. b), 2.11 lett. c) nonché al 2° capoverso del prece-
dente punto 2.5.
Nelle realtà aziendali più complesse la procedura di cui al presente punto potrà svilupparsi nel termine massimo di 60 giorni.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui sopra non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attueranno i progetti di turnificazione, nel rispetto della normativa contrattuale e delle relative modalità attuative convenute tra le parti stesse a livello aziendale.
2.15 Relativamente al servizio di accompagnamento notte, la cui specifica disciplina è definita dalle parti a livello aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti alle discipline aziendali in essere qualora lo svilup- po tecnico-organizzativo dell’attività, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi applicativi del presente CCNL ne evidenziassero la necessità.
3. Le parti stipulanti convengono di costituire entro il 1° ottobre 2003 una Commissione tecni- ca paritetica che esamini gli aspetti applicativi della nuova disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro, allo scopo di individuare le possibilità di introdurre una riduzione dell’orario annuo a favore di specifiche figure professionali, da realizzare entro la vigenza del presente
CCNL.
La Commissione presenterà entro il 31 ottobre 2004 le sue proposte alle parti stipulanti, che le valuteranno in occasione del rinnovo della parte economica del CCNL, in scadenza al 31 dicem- bre 2004.
4. PERSONALE NAVIGANTE
Per il personale navigante del settore navi traghetto rimane confermata la specifica vigente disci- plina in materia, che potrà essere oggetto di verifica tra le parti a livello aziendale per le eventuali integrazioni e/o modifiche coerenti con quanto definito nel presente articolo.
ART. 23 - LAVORO STRAORDINARIO
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non am- mettere correlativi dimensionamenti di organico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bor- do in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.13 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
f) calamità pubblica,
e, salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, in tutti gli altri casi di eventi impreve- dibili.
3. Fermo restando l’orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate.
Ai fini della corresponsione, nella sommatoria risultante dal computo complessivo mensile la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad un’ora.
3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di la- voro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione gior- naliera programmata definita in applicazione dei punti 1.1, 1.2 e 1.3 del citato art. 22 (Orario di lavoro), ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate.
Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, ana- logamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio. Al riguardo le parti potranno procedere a livello aziendale alla definizione di diverse soluzioni.
In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispetti- vamente per il lavoro straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la mag- giorazione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.
3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale di macchina e di bordo di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, il calcolo delle prestazioni da retri- buire con le maggiorazioni orarie previste all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL sarà effettuato su base mensile.
In ogni caso verranno comunque retribuite con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso
per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando gli arrotondamenti per ciascun evento giornaliero ai sensi di quanto definito al 2° comma del precedente punto 3 e secondo la preva- lenza di ciascuna tipologia di straordinario, le prestazioni giornaliere che eccedono le prestazioni massime giornaliere come definite al punto 2.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL. Per il computo mensile verranno considerate, complessivamente, le prestazioni giornaliere effet- tivamente rese, al netto delle eccedenze giornaliere già riconosciute in applicazione del comma precedente, la cui somma, nel mese, risulti maggiore dell’orario di lavoro settimanale di cui al comma 1 del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, rapportato al mese di riferimento, come di seguito indicato:
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4 (per il mese con 28 gg.);
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4,14 (per il mese con 29 gg.);
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4,29 (per i mesi con 30 gg.);
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4,42 (per i mesi con 31 gg.).
Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel presente CCNL, determinano una riduzione della somma mensile dell’orario di lavoro di cui al precedente comma, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il perso- nale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 dell’orario settimanale di cui al comma 1 del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL.
Le maggiori prestazioni eventualmente risultanti in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti saranno retribuite con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL. A tali fini verranno determinate le differenze tra le prestazioni giornaliere effettuate e quelle programmate nel mese considerato e, a concorrenza delle maggiori prestazioni individuate in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, verranno conta- bilizzate, nell’ordine, le prestazioni festive notturne, quelle festive diurne, quelle feriali notturne e, infine, le prestazioni feriali diurne.
Anche per queste prestazioni si conferma quanto previsto al 2° e 3° comma del precedente punto 3.1.
Ove dalla sommatoria delle prestazioni individuali da turno risultasse eccezionalmente una me- dia settimanale, nel mese, superiore a 38 ore, tali eccedenze di orario, calcolate con i criteri di cui ai precedenti commi del presente punto 3.2, saranno retribuite convenzionalmente con il com- penso per lavoro straordinario di cui al punto 1, lettera b), dell’art. 69 del presente CCNL. Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese di riferimento richieda il recupero delle ecceden- ze di orario di cui al comma precedente, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.
3.3 Per il personale navigante le modalità di riconoscimento del lavoro straordinario sono defi- nite tra le parti a livello aziendale.
4. Per i Quadri collocati nei livelli professionali A e B della scala classificatoria di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL trovano applicazione in sostituzione dei prece- denti punti del presente articolo gli specifici trattamenti economici previsti all’art. 66 (Indennità di funzione) del presente CCNL.
In considerazione della compensazione realizzata al precedente comma e date la specificità del settore ferroviario e le esigenze di assicurare la regolarità e la continuità della circolazione dei treni e delle attività ad essa strumentali, per le figure professionali appartenenti alle categorie dei Quadri operanti su attività preordinate e predeterminate di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL nonché per quelle dell’esercizio con prestazione unica giornaliera ad esse assimilabili per tipologia di impiego, con esclusione pertanto di coloro che svolgano attività e- sclusivamente amministrative, le prestazioni eccedenti che superino le 6 ore, computate su base mensile con le modalità di cui al precedente punto 3.1, saranno retribuite con un compenso ora- rio corrispondente ai trattamenti previsti all’art. 69 del presente CCNL.
Qualora per esigenze tecniche, organizzative e produttive, il Quadro sia chiamato a svolgere, su richiesta dell’azienda e pertanto per ragioni non riconducibili all’autonomia e discrezionalità dell’interessato, una prestazione aggiuntiva in giornata libera dal servizio, al medesimo viene
riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti all’art. 69 del presente CCNL.
5. I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annuali e 80 ore trimestrali.
6. Al fine di realizzare gli opportuni interventi di carattere collettivo riguardanti l’unità produt- tiva, volti a rispondere alle necessità di cui al precedente punto 1, le parti a tale livello concorde- ranno le soluzioni più idonee utilizzando l’insieme degli strumenti così come definiti dal presente CCNL e dagli eventuali accordi aziendali, anche al fine di contenere il ricorso al lavoro straordi- nario.
ART. 24 - RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
(applicato con mocalità art. 6 Accordo di confluenza; pag. 86)
1. Riposo settimanale
1.1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorati- va giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimana- le, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.
2. Giorni festivi
2.1 Agli effetti del presente CCNL sono considerati giorni festivi:
1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì dopo Pasqua; 25 aprile - Anniversario della Liberazione; 1° maggio - Festa del Lavoro; 2 giugno - Festa della Repubblica; 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - Ognis- santi; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Natale; 26 dicembre - X. Xxxxxxx
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL, competono quan- to previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero an- che oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giorna- liera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da go- dere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa ver- rà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui all’art. 69 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coin- cida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festi- vità di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le mo-
dalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR).
Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festi- vo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, qua- lora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori pre- stazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
3. Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi) e 37 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenze stesse.
4. In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazio- nabili nel corso di ciascun anno.
La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall’azienda nell’anno di riferi- mento. Detti permessi saranno fruiti in via prioritaria rispetto alle ferie.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.
ART. 25 – FERIE (applicato con modalità art. 6 Accordo di confluenza; pag.86)
1. Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
· 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.
· 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
b) per i lavoratori con più di 8 anni di anzianità di servizio:
· 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.
· 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazio- ni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario.
Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a livello aziendale e tali da garantire annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori.
Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno.
Al di fuori del periodo di cui sopra le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previ-
sione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche fraziona- bili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi pri- ma. Le parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare solu- zioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione.
Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato e- spressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d),
o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei do- dicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente ma- turate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie di- sposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del pre- sente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termi- ne programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai punti 2.7 e 2.9 dell’art. 22 sopracitato.
E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.
Capitolo 5
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 26 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
(applicato con modalità art. 7 Accordo di confluenza; pag. 86)
1. Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavo- ro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavora- tore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavo- ratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare pre- ventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a dispo- sizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguen-
ti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconosci- mento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo supe- riore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; duran- te tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribu- zione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i succes- sivi 3 mesi.
L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata su- periore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto
1.2 dell’art. 63 (Retribuzione).
Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perduran- do lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salu- te della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata su- periore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi. L’azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di comporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è comunque considerato utile ad alcun ef- fetto contrattuale.
10. I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso.
12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compa-
tibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore.
Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 1- 2.3.1999, n. 68 e del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000, n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa L. n. 68/1999 con riferimento alle quote di riser- va per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
ART. 27 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diret- to, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del cer- tificato medico definitivo da parte del Servizio competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente non in prova compe- te, per l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professiona- le.
Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione cal- colata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad eccezione del compenso per la- voro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di mobilità individuale.
4. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigio- ne, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti mini- steriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affi- datigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora ne- cessari.
Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000, n. 333, si applicheran- no le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa L. n. 68/1999 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
ART. 28 - TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
1. Congedo di maternità e congedo parentale
1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con X.Xxx. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un perio-
do di astensione obbligatoria:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravi- danza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al perio- do di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico atte- stante la data del parto.
1.3 Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavo- ratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Naziona- le o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
1.4 Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1, lettera c), è riconosciuto al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore deve presentare all’azienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di abbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 come modificato dall’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
1.5 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, previo un preavviso che dovrà essere comunicato per i- scritto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’astensione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Le astensioni dei genitori non possono comunque eccedere complessivamente il limite di dieci mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo di astensione continuativo o fra- zionato non superiore a dieci mesi.
Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione facoltativa non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale massimo di sei mesi è elevato a sette e, conseguentemente, il limite complessi- vo di dieci mesi dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici.
1.6 I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi.
L’astensione facoltativa è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e nor- mativi, ad esclusione degli effetti relativi alle ferie.
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazio- ne.
1.7 Ai sensi del 1° comma dell’art. 53 del T.U. approvato con X.Xxx. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravi- danza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavora- trice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del
D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U.
1.9 La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, può avvenire con le modalità previste all’art. 4 del medesimo T.U.
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sostituzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima l’inizio dell’astensione.
2. Trattamento economico
2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice madre e, nei casi previsti dall’art. 28 del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore padre hanno diritto a percepire un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino, ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione), per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di sei mesi.
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restan- te periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al comma precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza ob- bligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
2.4 Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa l’azienda corrisponderà integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità, ovvero integrerà sino al 100%, ove previsto, il trattamento anticipato in forza di norme di legge o disposizioni regolamentari, ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
3. Malattia del bambino
3.1 Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino di età non superiore a tre anni e, per un’età compresa tra i tre e gli otto anni, entro il limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
3.2 La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore inter- rompe il decorso del periodo di ferie in godimento per i periodi di cui al precedente punto 3.1.
3.3 Ai fini dell’esercizio del diritto di cui ai punti 3.1 e 3.2, la lavoratrice o il lavoratore sono te- xxxx a presentare il certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato nonché una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 come modificato dall’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che l’altro genitore non è in astensione da lavoro nello stesso periodo per il medesimo motivo.
3.4 I periodi di assenza di cui al presente punto 3 saranno computati agli effetti dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
4. Riposi giornalieri
4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, du- rante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavora- trice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usu- fruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipen- denze dei locali di lavoro.
4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell’art. 4 della L. n. 15/1968 come modificato dall’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi.
4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddop- piati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
4.5 Per detti riposi è dovuto un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribu- zione relativa ai riposi stessi.
L’indennità è anticipata, ove previsto, dal datore di lavoro ed in tali casi è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8 della legge 9.12.1977, n. 903.
5. Adozione e affidamento
Con riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, in caso di adozione e affidamento, anche nelle ipotesi di preadozioni internazionali, si applicano le specifi- che disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001.
6. Disposizioni varie
6.1 La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
6.2 Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il trentesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino.
6.3 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza, attestato da regolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, sal- vo le eccezioni previste dalla legge.
Analogamente è fatto divieto di licenziamento del lavoratore in caso di fruizione del periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente punto 1.4 e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui sopra, il dipendente ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Il lavoratore provvederà alla convalida preventiva delle dimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente.
6.4 La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
6.5 Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
6.6 Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della L. n. 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
NOTA A VERBALE
In relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4 della legge n. 210/1985 e dall’art. 1, comma 43 della L. n. 537/1993, si conferma l’obbligo di erogare i trattamenti previsti agli artt. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) e 28 (Tutela della maternità e della paternità), in applica- zione del presente CCNL, da parte dei soggetti datori di lavoro che alla data di stipula dello stes- so siano a ciò tenuti.
ART. 29 - TOSSICODIPENDENZA E ALCOLDIPENDENZA
1. Ai sensi del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 i lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intenda- no accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione del- la retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma terapeutico-riabilitativo ai sensi dell’art. 122, del citato D.P.R. n. 309/1990. Il trattamento dei relativi dati avverrà nel ri- spetto di quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.
4. Il dipendente interessato dovrà inoltre far pervenire con periodicità mensile, la documenta- zione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il programma terapeutico, attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione certificato dalla struttura presso la quale è stato eseguito il programma riabilitativo ovvero dalla scadenza del periodo massimo di aspetta- tiva
Ove il lavoratore interrompa volontariamente il programma terapeutico-ribilitativo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto qualora il lavoratore stesso non riprenda servizio entro il giorno successivo all’interruzione del programma.
6. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossi- codipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, ai sensi dell’art. 4 della legge 8.3.2000, n. 53 e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai punti 1 e 6 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.
8. Ai sensi dell’art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l’allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l’accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione oraria agevoli l’accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125.
ART. 30 - PERSONE CON HANDICAP
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con han- dicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricovera- to a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che ap- plicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravi- tà, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assistano un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, frui- bili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
5. Ai permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, che si cumulano con quelli previsti dagli artt. 32 e 47 del T.U. - D.Lgs. 151/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, del citato T.
U., nonché quelle contenute nell’art. 7 della L. n. 903/1977 e nell’art. 43, comma 1, del T.U. - D. Lgs. 151/2001, e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 bis, della legge 8.3.2000, n. 53 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, della L. n. 104/1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall’art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo per il congedo di durata annuale fissato, per l’anno 2002, in € 37.128,09 e rivalutato annualmente secondo le indicazioni dell’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Ai sensi dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il genitore o il familiare lavoratore di cui al precedente punto 4 che assista con continuità ed esclusività un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei per- messi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adegua- mento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli affidatari di persone con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della L. n. 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
ART. 31 - LAVORATORI AFFETTI DA VIRUS HIV
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di in- dagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che pos- sono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3. Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all’art. 35 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.
ART. 32 - VOLONTARIATO
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266 e successivi provvedimenti attuativi, per poter espletare attività di volontariato hanno diritto, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire dei trattamenti eco- nomico-normativi e delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive- organizzative aziendali.
ART. 33 - FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI
1. Ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualifi- cazione professionali, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali, saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la prepara- zione agli esami. Tali lavoratori non saranno obbligati a fornire prestazioni di lavoro straordina- rio oppure prestazioni durante i riposi settimanali, salvo l’insorgenza di calamità.
2. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari e quelli iscritti a corsi post-laurea legal- mente riconosciuti, sono concessi su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con la retribuzione spettante per i giorni di ferie, per le giornate in cui svolgono le prove di esame.
Gli stessi lavoratori studenti possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i due gior- ni lavorativi precedenti ciascun esame, nel caso di esami universitari, ovvero precedenti la ses- sione di esami negli altri casi, fermo restando il diritto dell’azienda di richiedere la produzione delle certificazioni relative all’effettuazione delle suddette prove di esame.
I permessi di cui al presente punto 2 sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo su- periore nell’ambito dello stesso livello professionale.
3. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
4. Inoltre i lavoratori studenti, che abbiano meno di cinque anni di anzianità aziendale, potran- no richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo sarà program- mato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.
A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un congedo per la formazione nei limiti ed alle condizioni previste per i congedi per formazione disciplinati all’art. 34 (Congedi per formazione e per formazione continua) del presente CCNL ed in conformità alle disposizioni dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
5. A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
ART. 34 - CONGEDI PER FORMAZIONE E PER FORMAZIONE CONTINUA
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzia- nità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.
Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
• oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente;
• mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità pro- duttiva medesima.
4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calen- xxxxx.
5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e com- petenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
ART. 35 - CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal DPCM n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato DPCM n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzio- ne; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
ART. 36 - PERMESSI
1. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigen- ze di servizio e sempre che ne ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata, utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
2. Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri retribuiti, non com- putabili nelle ferie annuali, nelle seguenti misure:
a) tre giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 4, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 e del relativo Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. 2- 1.7.2000, n. 278;
b) quindici giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio del lavoratore non in prova. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio del permesso e documentata formalmente al rientro dal periodo di assenza.
3. Per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di Tecnico Specializzato Sanitario del livello professionale D - Tecnici Specializzati di cui all’Art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, che svolgano l’attività di tecnico di radiologia medica, le aziende concederanno in ciascun anno in aggiunta al normale periodo di ferie, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la specifica tutela di questi lavoratori, un periodo di permesso di 15 giorni continuativi non monetizzabili e da fruire nel corso di ciascun anno di competenza, retribuito con lo stesso trattamento economico previsto per le ferie.
ART. 37 - PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO
1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno di- ritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero periodo di degenza ospedaliera.
4. I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
ART. 38 - SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO
1. Il servizio di leva, il servizio civile sostitutivo o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore chiamato al servizio di leva, al servizio civile sostitutivo ovvero richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio stesso.
3. Se il lavoratore chiamato a svolgere i servizi di cui al punto 1 risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennità che gli competono a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l’obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
4. In caso di chiamata o di richiamo alle armi le norme stabilite dal presente articolo si inten- dono completate con quelle previste dalla legge vigente al momento della chiamata o del richia- mo stesso, nonché da quanto contenuto nella legge 26.2.1987, n. 49, "Nuova disciplina della coo- perazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo".
ART. 39 - ASSENZE NON RETRIBUITE
1. Il lavoratore che non possa presentarsi in servizio deve darne avviso alla sede di lavoro di appartenenza prima dell’inizio del suo orario di servizio dello stesso giorno, salvo casi di forza maggiore, e giustificare l’assenza entro il giorno successivo.
2. L’assenza di cui al precedente punto 1, anche se giustificata e autorizzata, dà luogo alla trat- tenuta della corrispondente retribuzione di cui all’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL ove non sia possibile la compensazione con ferie, permessi retribuiti o recupero. Nel caso di assenza ingiustificata saranno applicati i provvedimenti disciplinari stabiliti dal presente CCNL.
ART. 40 - TRASFERIMENTI INDIVIDUALI
1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore.
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso di almeno trenta giorni.
Il lavoratore potrà richiedere all’azienda di comprovare le esigenze di cui al punto 1 lettera a) e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunica- zione scritta ed entro i successivi 10 giorni l’azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifi- co riferimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscontro. In tal caso il termine di preavviso di cui al precedente comma è elevato a 40 giorni.
4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato.
5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che:
· abbiano compiuto i 50 anni di età, ad esclusione del personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti;
· rientrino nelle tutele previste dalla L. n. 104/1992.
6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.
Nel caso di valutazione di più domande le aziende, a parità di caratteristiche professionali richie- ste, terranno conto, nell’ordine:
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a carico.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter-
ranno conto, per l’individuazione del lavoratore da trasferire tra i lavoratori dell’unità produttiva di origine che eventualmente rivestano la medesima figura professionale ed abbiano le medesi- me caratteristiche professionali richieste, dei seguenti criteri, nell’ordine:
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda del lavoratore.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
ART. 41 - MOBILITA’ INDIVIDUALE
1. Le aziende potranno disporre la mobilità individuale, ove questa comporti per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro all’interno della stessa unità produttiva come definita al punto 2 del precedente art. 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL.
2. Lo spostamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso non infe- riore a quindici giorni, corredato da qualificate e specifiche motivazioni connesse ad esigenze tecnico-produttive. Entro tale termine il lavoratore potrà addurre sue eventuali contrarie motiva- zioni in ordine allo spostamento anche tramite l’Organizzazione sindacale cui conferisce manda- to.
3. Lo spostamento può essere disposto anche in accoglimento di apposita domanda del lavora- tore ove le esigenze tecniche, organizzative e produttive lo consentano.
4. In occasione dello spostamento al lavoratore verrà riconosciuto un importo una tantum pari a € 100,00 tranne nel caso in cui lo spostamento venga effettuato a domanda del lavoratore.
5. Gli spostamenti di cui sopra saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
ART. 42 - TRASFERIMENTI INDIVIDUALI INTERAZIENDALI
I trasferimenti individuali tra aziende di uno stesso gruppo societario che applichino il presente CCNL e non rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 2112 c.c., avverranno con il consenso dei lavora- tori interessati e pertanto su base volontaria, in applicazione degli artt. 1406 c.c. e seguenti e il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità, con le condizioni normative e retri- butive esistenti al momento del passaggio o quelle equivalenti eventualmente concordate tra le parti.
ART. 43 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazio- ne e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati indivi- duali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le pecu- liarità relative al personale femminile;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiorna- mento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, orga- nizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura ed una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali ovvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in funzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita profes- sionale);
d) al personale interessato da interventi di riqualificazione/riconversione professionale conse- guenti a processi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che com- portino sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualifi- cazione delle competenze/professionalità finalizzata al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
4. L’individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completa- ti, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell’ambito degli Organismi paritetici di cui all’art. 1, lettera A (Sistema delle Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune consa- pevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all’opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento profes- sionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5. Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1, lettera A (Sistema delle Relazioni industriali) le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell’Osservatorio Nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; moni- toraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione af- finché siano coerenti con le esigenze del settore ed anche allo scopo di individuare, in collega- mento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6. In relazione alle finalità della formazione come sopra individuate e dell’interesse del lavora- tore allo sviluppo delle proprie competenze professionali, le iniziative previste nel presente arti- colo saranno attivate in coerenza con quanto previsto dal presente CCNL.
7. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall’avvio dei lavori della Commis- sione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupino almeno
1.200 dipendenti.
ART. 44 - AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
(applicato con modalità Accordo di confluenza; pag.88)
1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e sicu- rezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di sicurezza del lavoro le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, svilupperanno tutte le azioni mirate alla costitu- zione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni
in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispetti- va competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione.
4. Le aziende provvederanno, nell’ambito di quanto previsto all’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 242/1996 in ordine alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari e, ai sensi dell’art. 21, punto 2, della L. n. 39/2002, la valutazione dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle so- stanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di prote- zione individuale, al fine di verificarne l’idoneità e l’adeguatezza.
Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavorato- ri sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale e le di- sposizioni aziendali adottate in materia.
Le aziende organizzeranno le attività di protezione e prevenzione dei rischi anche facendo ricor- so a servizi esterni qualora le competenze interne fossero insufficienti.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal pre- sente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. E’ fatto obbligo al lavoratore di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
Il mancato utilizzo o l’uso non regolare degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale potrà essere oggetto di sanzione disciplinare, come indicato alla lettera c) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del piano di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto.
A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incarica- to della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa ap- paltatrice.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assi- curargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresen- tanza.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza avverrà duran- te l’orario di lavoro.
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politi- ca aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
ART. 45 - DIVISA
1. L’azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, della divisa e degli oggetti di vestiario.
2. E' fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
3. A livello aziendale verranno esaminate congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia della dotazione di vestiario al fine di verificarne l’idoneità e l’adeguatezza.
4. Il mancato utilizzo o l’uso non regolare della divisa e degli oggetti di vestiario potrà essere oggetto di azione disciplinare, come previsto alla lettera c) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
ART. 46 - PASTI AZIENDALI
(integrato da art. 8 Accordo di confluenza; pag.87) --
1. I lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nei punti sottoelencati usufruiranno del pasto aziendale, per le giornate in cui prestano servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sosti- tutivi o alternativi alla mensa aziendale:
A. Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00:
1) lavoratori che effettuano l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spez- zato;
2) lavoratori addetti ai turni avvicendati.
B. Nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
1) lavoratori addetti ai turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale che svolge attività di condotta o di assistenza a bordo);
2) lavoratori quando effettuano viaggi di sorveglianza e lavoratori addetti ai mezzi speciali quando operano su tali mezzi.
2. Considerata la specificità del settore e la grande varietà di situazioni che rendono difficile una regolamentazione generale dell’istituto, le parti convengono che a livello aziendale saranno definite le modalità applicative del presente articolo.
ART. 47 - TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
1. Le aziende, mediante apposita polizza assicurativa, garantiranno la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti che siano citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi all’esercizio delle loro funzioni sempre che tali fatti non siano dipendenti da dolo.
2. Le aziende garantiranno con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svol- gimento delle mansioni e delle competenze per conto dell’azienda siano esposti al rischio di dan- ni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali.
3. A livello aziendale saranno definite le relative discipline in materia, facendo salve le discipli- ne aziendali già operanti alla data di stipula del presente CCNL.
Le aziende valuteranno altresì la possibilità di estendere le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stes- so.
ART. 48 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO
1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato di un dipendente non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un perio- do di preavviso i cui termini e modalità sono di seguito specificati:
Anni di servizio | Liv. H-G-F | Liv. E-D-C | Liv. B-A |
Fino a 5 anni compiuti | 30 gg. | 45 gg. | 60 gg. |
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 45 gg. | 60 gg. | 75 gg. |
Oltre i 10 anni compiuti | 60 gg. | 75 gg. | 90 gg. |
2. La parte recedente che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavvi- so di cui sopra deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL per il periodo di mancato preavviso, ovvero per il periodo di preavviso non compiuto.
3. In caso di decesso del dipendente, l’azienda corrisponde agli aventi diritto l’indennità sosti- tutiva del preavviso, secondo quanto previsto all’art. 2122 del c.c.
4. Nel caso del raggiungimento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché in caso di mancato ritorno in servizio dal periodo militare di leva, dal servizio civile sostitutivo o dal richiamo alle armi, la risoluzione del rapporto avviene senza obbligo per l’azienda di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
5. Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
ART. 49 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
(applicato con modalità Accordo di confluenza; pag. 88)
E’ istituita la previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
A tal fine una specifica Commissione bilaterale paritetica, composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti e da un pari numero di rappresentanti impren- ditoriali, dovrà individuare entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le soluzioni tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer, attraverso le necessarie e con- seguenti modifiche dello Statuto e del Regolamento.
Con accordo tra le parti stipulanti saranno successivamente stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.
ART. 50 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti stipulanti convengono di istituire, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione tecnica, composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizza- zioni sindacali stipulanti e da un pari numero di rappresentanti imprenditoriali, che esaminerà le questioni connesse alla possibilità di istituire un Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa di settore.
A tal fine la Commissione tecnica opererà tenendo conto delle evoluzioni della legislazione nazio- nale e regionale in materia e presenterà le proprie conclusioni alle parti stipulanti, che le valute- ranno in occasione del rinnovo del primo biennio economico del presente CCNL.
ART. 51 - DOVERI DEL PERSONALE
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL ed i regolamenti interni dell’azienda.
In particolare:
a) in attività che comportino contatto con il pubblico, deve mantenere un contegno corretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con la clientela, con specifico riferimento all’informazione al pubblico; dovrà inoltre esporre un adeguato contrassegno identi- ficativo ove previsto;
b) deve avere cura dei locali dell’azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indu-
menti da lavoro affidatigli;
c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione indivi- duale forniti dall’azienda;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall’azienda in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere, ove previsto, alle formalità per la rilevazione della presenza. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all’obbligo della reperibilità, ove prevista;
g) il lavoratore ha l’obbligo di non fornire a terzi informazioni o comunicazioni riservate che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi dell’azienda o contrari a quanto disposto dalla L. n. 675/1996; non deve esplicare, direttamente o per interpo- sta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto con l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. o comunque in concorrenza o in conflitto d’interessi con l’azienda;
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai rego- lamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ra- gioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
i) deve comunicare all’azienda la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, e ogni suc- cessivo mutamento delle stesse;
j) in caso di malattia, che imponga l’assenza dal servizio, deve darne avviso all’azienda con le modalità disciplinate all’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;
k) nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell’art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
2. Le parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie sessuali, costituiscono un aspetto estremamente delicato la cui importanza va tenuta nella migliore considerazione.
Saranno posti in essere, anche d’intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportuni- tà, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evi- tare tali episodi.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affin- ché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.
Al riguardo, le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica tra le parti al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
ART. 52 - SANZIONI DISCIPLINARI
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. n. 300/1970, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a metà della retribuzione giornalie- ra spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del pre- sente CCNL;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nell’individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l’azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore e potrà irrogare una sanzione più lieve.
ART. 53 - MANCANZE PUNIBILI CON IL RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.
ART. 54 - MANCANZE PUNIBILI CON LA MULTA
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 53;
b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;
c) per inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi da parte del personale dipendente;
f) per ritardo colposo nell’effettuare consegne di valori od oggetti;
g) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato;
h) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio da cui non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda.
L’importo delle multe è devoluto ad istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Istituto assicuratore.
ART. 55 - MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA UNO A QUATTRO GIORNI
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribu- zione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 54;
b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all’atto della presentazione in servi- zio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell’esercizio;
d) per assenza ingiustificata fino a tre giorni solari lavorativi consecutivi;
e) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
f) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell’azienda;
g) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
h) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli inte- ressi dell’azienda o vantaggio per sé o per terzi.
ART. 56 - MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA CINQUE A SETTE GIORNI
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribu- zione da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse
mancanze previste nel precedente art. 55;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
c) per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l’azienda, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;
d) per assenza ingiustificata pari a 4 giorni solari lavorativi consecutivi;
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio o danno all’azienda ed alle persone, anche se l’evento non si è verificato;
f) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’azienda e di quanto all’azienda è affidato;
g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell’azienda;
h) per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
ART. 57 - MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA XXXX A DIECI GIORNI
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribu- zione da otto a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle stes- se mancanze previste nel precedente art. 56;
b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio con danno di cose, sia dell’azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
c) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell’azienda, o per manifestazioni calun- niose o diffamatorie, anche nei confronti dell’azienda;
d) per uso del rapporto di lavoro al fine di trarne illecito profitto per sè o per altri;
e) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancor- ché l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di partico- lare gravità, altrimenti perseguibile;
f) per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio ovvero per volontario ab- bandono del posto di lavoro;
g) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
h) per ingiustificato ritardo, per un periodo non superiore alla sola spettanza contrattuale an- nuale delle ferie ancora da fruire, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
i) per assenza ingiustificata pari a cinque giorni solari lavorativi consecutivi.
ART. 58 - MANCANZE PUNIBILI CON IL LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
1. Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per le mancanze di cui alle lettere b) e g) del precedente art. 57 ripetute per più di due volte nel corso dell’anno;
b) per recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nella stessa mancanza prevista in una delle rimanenti lettere del precedente art. 57;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio;
d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell’esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’azienda o alle persone;
e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio con danni gravi al materiale, all’armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
f) per aver occultato fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o sot- trazione di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda
o ad essa affidati;
g) per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
h) per assenza ingiustificata dal servizio di sei giorni solari lavorativi consecutivi;
i) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
l) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l’instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lettera d) del precedente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.
ART.59 - MANCANZE PUNIBILI CON IL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda, come di seguito riportato:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione o furto di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ad essa affidati, ovvero per conni- vente tolleranza o occultamento relativamente ad abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno della clientela o per aver accettato un qualsiasi compenso, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici offerti, ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d’ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto, piombi ferroviari o doganali, registri o atti dell’azienda al fine di trarne profitto;
e) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
g) per aver provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque negli ambiti ferroviari nei quali è consentito l’accesso alla clientela;
h) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassati- vamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle per- sone o alla sicurezza degli impianti;
i) per condanna passata in giudicato, riportata per spaccio di droga, rapina, sequestro di perso- na, estorsione, per furto, truffa ed appropriazione indebita a danno di terzi, per concussione e corruzione, per malversazione;
l) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
m) in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei con- fronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ivi com- preso l’accertato svolgimento delle attività incompatibili di cui alla lett. g) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
ART. 60 - SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE
1. L’azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui al prece- dente art. 59, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al pun- to 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedi- mento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospen- sione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all’esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.
ART. 61 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:
- mediante consegna del provvedimento all’interessato che ne rilascia ricevuta su copia;
- con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell’interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale di spedizione;
- con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
ART. 62 - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno decise per il personale.
Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esi- stenti alla data di stipula del presente CCNL.
2. Il Collegio di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni cir- costanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità.
3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accor- do tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizza- zioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od
associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro.
5. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del Colle- gio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappre- sentante in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
7. Le parti convengono di operare, ciascuna per la propria competenza, affinché i Collegi di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione e che, per casi di particolare necessità, il Collegio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolungare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del Collegio.
Capitolo 6 RETRIBUZIONE
ART. 63 – RETRIBUZIONE
(applicato con modalità art. 9 Accordo di confluenza; (pag.87) -
1. Elementi della retribuzione
1.1 Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 5 del presente articolo.
1.2 Sono elementi ulteriori della retribuzione:
a) tredicesima mensilità;
b) quattordicesima mensilità;
c) indennità di funzione;
d) salario professionale;
e) premio di risultato;
f) compenso per lavoro straordinario;
g) indennità per lavoro notturno;
h) indennità per lavoro domenicale;
i) indennità per lavoro festivo;
j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
k) indennità di trasferimento;
l) indennità di mobilità;
m) compensi per reperibilità e disponibilità;
n) indennità di maneggio denaro;
o) indennità di turno;
p) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
q) indennità diverse.
2. Assegno per il nucleo familiare
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 797/1955 e successive integrazioni e modifiche, ai lavo- ratori che, sulla base della richiesta e della documentazione relativa ai carichi di famiglia prodot- ta dai medesimi, siano in possesso dei necessari requisiti, le aziende provvedono ad anticipare l’assegno per il nucleo familiare.
Si fa salvo l’obbligo di erogare direttamente ai lavoratori i trattamenti economici di famiglia a carico delle aziende che già li erogano, che si riconferma in quanto ritenuto di miglior favore.
3. Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste dal presente CCNL entro il 27 del mese corrente per la parte di retribuzione di cui al punto 1.1, alle lettere c) e d) del punto 1.2 e per l’assegno di cui al punto 2.
La retribuzione di cui al punto 1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo. La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno.
Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di corresponsione della retri- buzione.
4. Minimi contrattuali
In relazione a quanto previsto dall’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, i valori dei minimi contrattuali mensili, con le rispettive decorrenze, sono i seguenti:
Liv/ Par | Minimi contrattuali (euro) | |||||
4.1. da 1.1.2003 | 4.2. da 1.9.2003 | 4.3. da 1.7.2004 | (*) da 1.9.2005 | (*) da 1.1.2006 | (*) da 1.9.2006 | |
A | 1.639,89 | 1.704,66 | 1.750,00 | 1.801,82 | 1.840,68 | 1.879,54 |
B | 1.409,73 | 1.465,41 | 1.504,39 | 1.548,94 | 1.582,35 | 1.615,76 |
C | 1.352,19 | 1.405,60 | 1.442,99 | 1.485,72 | 1.517,77 | 1.549,82 |
D1 | 1.323,42 | 1.375,69 | 1.412,28 | 1.454,10 | 1.485,46 | 1.516,82 |
D2 | 1.265,88 | 1.315,88 | 1.350,88 | 1.390,88 | 1.420,88 | 1.450,88 |
E | 1.217,93 | 1.266,04 | 1.299,71 | 1.338,19 | 1.367,05 | 1.395,91 |
F1 | 1.198,75 | 1.246,10 | 1.279,24 | 1.317,12 | 1.345,53 | 1.373,94 |
F2 | 1.141,21 | 1.186,29 | 1.217,84 | 1.253,90 | 1.280,95 | 1.308,00 |
G1 | 1.122,03 | 1.166,35 | 1.197,37 | 1.232,82 | 1.259,41 | 1.286,00 |
G2 | 1.064,49 | 1.106,54 | 1.135,97 | 1.169,61 | 1.194,84 | 1.220,07 |
H | 959,00 | 996,88 | 1.023,39 | 1.053,69 | 1.076,42 | 1.099,15 |
(*) Decorrenze e importi definiti con rinnovo secondo biennio economico (Accordo 23 .6.2005)
4.4 Gli importi dei minimi contrattuali di cui sopra sono comprensivi dell’ex indennità di contin- genza (ovvero dell’indennità integrativa speciale ex L. n. 324/1959 e successive modifiche ed integrazioni), nonché dell’E.D.R. di cui al Protocollo Interconfederale del 31.7.1992.
5. Assegni ad personam pensionabili
(integrato da art. 11 Accordo di confluenza; pag.88)
Sulla base degli obiettivi comunemente assunti in premessa al presente CCNL e delle connotazio- ni del modello contrattuale così come delineato dal Campo di applicazione del presente CCNL, le eventuali azioni di riassetto retributivo risultanti, in relazione alla loro natura caratteristica e funzionalità, dalla definizione tra le parti a livello aziendale delle condizioni applicative di rac- cordo al presente CCNL, potranno complessivamente produrre eccedenze di retribuzione da sal- vaguardare.
Le cifre corrispondenti alle eccedenze di retribuzione di cui sopra, comunque denominate, con- corrono a determinare l’importo di un assegno ad personam pensionabile e potranno risultare in tutto o in parte non riassorbibili sulla base di quanto definito tra le parti, mentre non saranno né frazionabili né rivalutabili. Tali cifre concorrono altresì alla determinazione di 13a e 14a mensilità come definito nell’art. 65 (Tredicesima e Quattordicesima mensilità) nonché alla determinazione del TFR, come definito nell’art. 79 (Trattamento di fine rapporto) del presente CCNL.
6. Elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.)
Gli eventuali importi già riconosciuti a livello aziendale a titolo di E.D.R. (Elemento Distinto dalla Retribuzione) in favore dei lavoratori occupati nelle aziende che adotteranno il presente CCNL, rimangono riconosciuti nelle stesse misure mensili, con le stesse finalità e con analoghe modalità di assorbimento, eventualmente previste e da ridefinire a livello aziendale tra le parti per tener conto della nuova struttura retributiva stabilita dal presente CCNL.
7. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retri- buzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo.
NOTA A VERBALE
Le parti confermano che le voci retributive di cui al punto 1.1 ed al punto 6 del presente articolo sono elementi dello “stipendio” ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 del T.U. 1092/1973 come
sostituito dall’art. 22 della L. n. 177/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 64 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito a decorrere dalla data di assunzione, alla corresponsione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a:
Livello/Parametro | Importo (euro) |
Tabella 2 | |
A | 47,19 |
B | 38,27 |
C | 35,95 |
D1 | 33,62 |
D2 | 31,77 |
E | 29,91 |
F1 | 28,42 |
F2 | 25,64 |
G1 | 24,34 |
G2 | 22,66 |
H | 18,58 |
2. Il numero massimo maturabile di aumenti bienna- li di anzianità è 7.
3. Gli aumenti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità.
4. All’atto del passaggio al livello/parametro superio- re, ai lavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nel livello/parametro di provenienza, con gli importi rivalutati in relazione al valore dell’aumento di anzianità previsto per il nuovo livello/parametro al precedente punto 1 e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione del successivo aumento al valore del nuovo livello/parametro.
5. Nel caso in cui, alla data di applicazione del pre- sente istituto, il lavoratore abbia maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità inferiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato. La differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale, nella nuova misura prevista dal presente articolo, considerando utile a tal fine il tempo trascorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento di anzianità.
Resta ferma la previsione di cui al precedente punto 4 nel caso di successivo passaggio al livello/ parametro superiore.
6. Viceversa, nel caso in cui alla stessa data il lavoratore abbia maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità pari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore saranno nominalmente attribuiti i 7 aumenti di anzianità e la eventuale differenza verrà mantenuta ad personam al lavoratore.
In caso di successivo passaggio al livello/parametro superiore in applicazione del precedente punto 4, la differenza di cui al precedente comma del presente punto 6 sarà riassorbita fino a concorrenza del valore complessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dal presente articolo per il nuovo livello/parametro.
7. Le eventuali differenze economiche scaturenti dall’applicazione dei precedenti punti 5 e 6 sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
ART. 65 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA’
1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte, secondo le modalità previste al punto 3 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL, una tredicesima ed una quat- tordicesima mensilità, di importo pari alla somma della retribuzione mensile di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.1 dell’art. 63, dell’indennità di funzione di cui all’art. 66 e del salario profes- sionale di cui all’art. 67 del presente CCNL.
Alla determinazione dei valori della tredicesima e quattordicesima mensilità concorrono anche gli importi eventualmente individuati a titolo di E.D.R., di cui al punto 6 dell’art. 63 del presente CCNL, con le modalità definite a livello aziendale.
2. La tredicesima mensilità sarà corrisposta con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 1° dicembre di ciascun anno, entro il 15 dicembre dello stes- so anno.
3. La quattordicesima mensilità sarà corrisposta con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 30 giugno di ciascun anno, entro il 27 luglio dello stes- so anno.
4. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e/o della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’azienda nei 12 mesi antecedenti quello di erogazione. La frazione di mese superiore a quindici giorni va con- siderata a questi effetti come mese intero.
5. Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono considerati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi di cui al precedente punto 4 ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
Inoltre, le quote della tredicesima e della quattordicesima mensilità non competono al lavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l’azienda durante il periodo di prova. NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che per i lavoratori già occupati nelle aziende che applicheranno il presen- te CCNL, per i quali la quattordicesima mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse, a livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente in vigore.
ART. 66 - INDENNITA’ DI FUNZIONE
1. Ai Quadri compete una indennità di funzione mensile determinata come di seguito indicato:
1.1 un importo mensile in relazione alla peculiare natura delle responsabilità proprie della quali- fica rivestita, alle specifiche funzioni e alle tipologie di attività definite nelle declaratorie di livello e di profilo di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, nelle misure di seguito indicate:
a) Livello A: € 238,00
b) Livello B: € 159,00;
1.2 un ulteriore importo mensile che tiene conto della compensazione prevista al punto 4 dell’art. 23 del presente CCNL, nelle misure di seguito indicate:
c) Livello A: € 87,00
d) Livello B: € 75,00.
2. Ai lavoratori dei livelli A e B che svolgano le funzioni di titolare d’impianto, le misure delle indennità di funzione di cui sopra sono incrementate rispettivamente di € 52,00 mensili per i lavoratori inquadrati nel livello A e di € 36,00 mensili per i lavoratori inquadrati nel livello B.
3. Ai lavoratori con funzioni direttive inquadrati nel livello C dell’art. 21 (Classificazione pro- fessionale) del presente CCNL compete una indennità di funzione mensile pari a € 44,00.
ART. 67 - SALARIO PROFESSIONALE
(applicato con modalità art. 10 Accordo di confluenza; pag.87)
Ai lavoratori compete il salario professionale in ragione della funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali e, ove previsto, in relazione alle caratteristiche e al grado di complessità del processo lavorativo.
Gli importi del salario professionale sono quelli individuati nella tabella di seguito riportata.
Il salario professionale è utile ai fini della determinazione della 13a e 14a mensilità come definite nell’art. 65 (Tredicesima e Quattordicesima mensilità) del presente CCNL.
Livello professionale | Figura professionale | Attività | Importo mensile € |
H | Manovale | 38,73 | |
Mozzo | 129,11 | ||
Allievo comune polivalente | 129,11 | ||
Piccolo di cucina | 129,11 | ||
Piccolo di camera | 129,11 |
Livello professionale | Figura professionale | Attività | Importo mensile € |
G | Ausiliario | Circolazione | 80,57 |
Manutenzione infrastruttura | 64,00 | ||
Manutenzione Rotabili | 78,07 | ||
Officine Xxx.xx Infrastruttura | 78,07 | ||
Officine Navi Traghetto | 65,07 | ||
Uffici | 56,66 | ||
Operatore qualificato | Circolazione | 80,57 | |
Manutenzione infrastruttura | 64,00 | ||
Manutenzione Rotabili | 78,07 | ||
Officine Navi Traghetto | 65,07 | ||
Cameriere | 129,11 | ||
Carbonaio | 129,11 | ||
Giovanotto di coperta | 129,11 | ||
Garzone di camera | 129,11 | ||
Garzone di cucina | 129,11 | ||
F | Operatore Specializzato Manutenzione | Manutenzione infrastruttura | 79,08 |
Manutenzione Rotabili | 104,21 | ||
Officine Xxx.xx Infrastruttura | 104,21 | ||
Officine Navi Traghetto | 91,21 | ||
Operatore Specializzato Circolazione | 107,73 | ||
Autista | 69,94 | ||
Capo Squadra Ausiliari | 68,64 | ||
Operatore Specializzato Uffici | 69,84 | ||
Operatore Specializzato di Bordo | 86,25 | ||
Operatore Sanitario Specializzato | 69,94 | ||
Infermiere | 69,94 | ||
Ingrassatore | 129,11 | ||
Marinaio | 129,11 | ||
Dispensiere | 129,11 | ||
E | Tecnico della Manutenzione | Manutenzione Infrastruttura | 89,25 |
Manutenzione Rotabili | 125,48 | ||
Officine Xxx.xx Infrastruttura | 125,48 | ||
Officine Navi Traghetto | 112,48 | ||
Tecnico della Circolazione | 123,07 | ||
Tecnico di Macchina | 131,49 | ||
Tecnico di Verifica | 125,48 | ||
Tecnico Formazione Treno | 123,07 | ||
Tecnico di Manovra e Condotta | 131,49 | ||
Tecnico di Ufficio | 74,79 | ||
Tecnico Commerciale | 77,89 | ||
Tecnico Sanitario | 74,79 | ||
Elettricista | 139,44 | ||
Motorista | 139,44 | ||
Carpentiere | 139,44 | ||
Operaio di coperta | 129,11 |
Livello professionale | Figura professionale Tabella 3 | Attività | Importo mensile € |
D | Capo Tecnico | Manutenzione Infrastruttura | 111,40 |
Manutenzione Rotabili | 175,94 | ||
Officine Xxx.xx Infrastruttura | 175,94 | ||
Officine Navi Traghetto | 162,94 | ||
Capo Stazione | 166,20 | ||
Macchinista | 208,96 | ||
Specialista Tecnico/Amministrativo | 104,02 | ||
Analista contabile | 104,02 | ||
Analista programmatore | 104,02 | ||
Capo Treno/Capo Servizi Treno | 142,54 | ||
Specialista Tecnico Commerciale | 137,22 | ||
Coadiutore Medico | 104,02 | ||
Tecnico Sanitario Specializzato | 104,02 | ||
Ufficiale Navale | 167,85 | ||
Ufficiale di Macchina | 167,85 | ||
Ufficiale | 167,85 | ||
Nostromo | 144,61 | ||
Capo Elettricista | 144,61 | ||
C | Impiegato Direttivo | 212,52 | |
B | Responsabile di linea/unità operativa-tecnica | 301,10 | |
Progettista | 279,10 | ||
Professional | 279,10 | ||
Professional Sanitario | 279,10 | ||
Primo Ufficiale Navale | 279,10 | ||
Primo Ufficiale di Macchina | 279,10 | ||
Primo Ufficiale | 279,10 | ||
A | Responsabile di Struttura Operativa | 364,02 | |
Professional Senior | 329,02 | ||
Comandante | 364,02 | ||
Direttore di Macchina | 329,02 |
ART. 68 - PREMIO DI RISULTATO (integrato da art. 13 Accordo di confluenza;pag.88) In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 6 dell’art. 3 (Assetti contrattuali - Pro- cedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro) del presente CCNL, il Premio di Risultato è strettamente correlato e commisurato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
ART. 69 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
1. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la retribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2, è incrementata come segue:
a) prestazioni straordinarie feriali diurne
(dalle 6.01 alle 22.00): 18 %
b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00)
e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 35 %
c) prestazioni straordinarie festive notturne
(dalle 22.01 alle 6.00): 50 %
2. La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al precedente punto 1 è data applicando il divisore orario di cui al punto 7 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL all’importo mensile delle seguenti voci retributive, spettanti nel mese in cui sono state effettuate le prestazioni straordinarie:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 64;
c) salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale).
ART. 70 - INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO
(applicato con modalità art. 12 Accordo di confluenza; pag.88)
1. Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno pari a € 2,20.
2. Ai fini della corresponsione dell’indennità:
a) per i lavoratori di cui alle lettere a), c), d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del pre- sente CCNL, si arrotonda ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti dell’intera presta- zione giornaliera;
b) per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 del citato art. 22 si sommano le prestazioni notturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
3. Al personale di macchina ed al personale di bordo che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ha titolo all’indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2 dell’art. 72 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del presente CCNL, viene corri- sposta una indennità giornaliera di pernottazione pari a € 2,80.
La medesima indennità di cui al comma precedente viene corrisposta anche al personale di equi- paggio delle navi traghetto che parte e arriva tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o che rimane fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso.
L’indennità di cui al presente punto 3 non compete quando il lavoratore ha titolo all’indennità di trasferta di cui al punto 1 del citato art. 72.
ART. 71 - INDENNITA’ PER LAVORO DOMENICALE O FESTIVO
(applicato con modalità art. 12 Accordo di confluenza; pag.88)
1. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta una indennità pari a € 18,00.
2. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 1 è corrisposta una indennità pari a € 60,00.
3. Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono corrispo- ste nella misura del 50%.
4. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di cui al punto 2.1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL è corrisposta una indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci retributive:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 64;
c) salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale).
ART. 72 - TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA’ FUORI SEDE
1. Trasferta
1.1 Ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate.
Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo
stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di prima colazione in albergo, quan- do per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite mas- simo di € 60,00 per notte. A tal fine i lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere eventualmente indicate dalle aziende;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto (xxxxxx e/o cena), quando per la durata del ser- vizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto;
d) un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00 se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore.
A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di partenza all’ora di arrivo con il mezzo autoriz- zato dall’azienda per il viaggio come indicate nell’autorizzazione stessa.
Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della determina- zione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera.
Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a carico del lavoratore.
1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00;
c) il rimborso per spese forfetarie di un importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.
1.3 I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per:
· sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in relazione alle mansioni svolte;
· partecipare, nell’interesse dell’azienda, a procedimenti giudiziari in qualità di testimone;
· partecipare ad attività di formazione professionale realizzate dall’azienda.
I trattamenti di cui al presente punto si applicano anche ai lavoratori di cui ai successivi punti 2 e 3.
1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne fac- cia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) e dell’indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetarie di un importo giorna- liero pari ad € 45,00.
Per specifiche situazioni organizzative o produttive le parti a livello aziendale potranno definire diverse soluzioni.
1.5 Per le trasferte all’estero, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e prima colazione in albergo a tre stelle o categoria equivalente;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto, di cui alla lettera c) del precedente punto 1.1, con le misure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavoratore in relazione alle diverse destinazioni;
d) una indennità di trasferta con le modalità definite alla lettera d) del precedente punto 1.1, maggiorata del 30%.
Quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 1.4 si applica anche nel caso di trasferte all’estero con gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 1.2 ed al punto 1.4 maggiorati del 30%.
1.6 I rimborsi e l’indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, ver-
ranno corrisposti dalle aziende con le competenze del mese nel quale la trasferta viene effettuata. Al lavoratore sarà attribuita, su sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.1, con le modalità definite dalle aziende.
1.7 I rimborsi e le indennità definite al presente punto 1, riconosciuti al personale in trasferta, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta nella medesima località per periodi conti- nuativi superiori a 240 giorni, permanendo le condizioni che avevano determinato l’invio in tra- sferta l’azienda potrà prolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del lavoratore nella nuova sede di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL.
2. Assenza dalla residenza
2.1 Al personale di condotta ed al personale di bordo in servizio sui treni le aziende corrisponde- ranno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall’ora di partenza del treno, secondo l’orario stabilito, all’ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell’unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un’assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,20
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,10
c) per servizi di accompagnamento notte nelle carrozze cuccette: € 0,90
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti superi i 30 minuti, in aggiunta ai com- pensi di cui al precedente comma verrà corrisposto il compenso di cui alla precedente lettera a).
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all’estero o di sosta nelle località estere di confine con l’Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,90
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 3,00
c) per servizi di accompagnamento notte nelle carrozze cuccette: € 1,44
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall’ora di tran- sito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all’ora di transito presso la stessa locali- tà.
2.3 Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro è soggetto allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
3. Indennità di linea
3.1 Ai soli lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie che, per lo svolgi- mento della loro attività lavorativa, sono comandati a spostarsi per più di 3 Km. dalla residenza di lavoro, compete, per ciascuna giornata di spostamento e per spostamenti di durata non infe- riore a due ore e non superiore a 10 ore comprendenti i tempi per lo spostamento, una indennità di linea nelle seguenti misure individuali:
· Quadri € 4,60
· Rimanente personale € 3,70
3.2 Per spostamenti superiori alle 10 ore gli importi dell’indennità di linea di cui al precedente punto 3.1 sono maggiorati del 20%.
3.3 L’indennità di linea è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
3.4 L’indennità di linea è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
4. I trattamenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.
ART. 73 - INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO
1. Nel caso di trasferimento individuale disposto dall’azienda in applicazione dell’art. 40
(Trasferimenti individuali) del presente CCNL, al lavoratore compete:
a) il rimborso delle spese documentate di trasporto per sé e per i familiari conviventi nonché per il mobilio, l’arredamento e il bagaglio, previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda;
b) un compenso pari all’indennità di trasferta di cui al punto 1, lettera d) dell’art. 72 (Trasferta e trattamenti speciali per attività ricorrenti fuori sede) del presente CCNL, pari a 15 giorni dal tra- sferimento qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 30 giorni qualora il lavoratore si trasfe- risca con i familiari conviventi, nel caso di trasferimento disposto nell’ambito della stessa Provin- cia, ovvero, in caso di trasferimento disposto nell’ambito della stessa Regione, pari a 30 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 45 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi;
c) un’indennità una tantum all’atto del trasferimento pari ai 4/3 dell’ultima retribuzione men- sile globale percepita nel mese precedente il trasferimento.
Tale indennità viene raddoppiata nel caso di trasferimento disposto oltre l’ambito della stessa Provincia ed il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi.
2. Ove il trasferimento disposto comporti il mutamento della sede di lavoro in una nuova unità produttiva nella Regione limitrofa alla Regione della sede di lavoro originaria, il trattamento di cui alla lettera b) del precedente punto 1 è corrisposto per 45 giorni qualora il lavoratore si tra- sferisca da solo e per 60 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lettera c), primo e secondo comma, del punto stesso sono raddoppiate, nei casi previsti.
In caso di trasferimento disposto oltre il confine della Regione limitrofa, il trattamento di cui alla lettera b) è corrisposto per 90 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e per 120 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lettera c), primo e secondo comma, del punto 1 sono triplicate, nei casi previsti.
3. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda in una nuova unità produttiva nella medesima Regione della sede di lavoro originaria, al lavoratore saranno concessi i seguenti permessi retribuiti per effettuare il trasloco:
- 2 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui;
- 4 giorni al lavoratore che abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui.
4. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda in una nuova unità produttiva in una Regione diversa dalla Regione della sede di lavoro originaria, le aziende concederanno i se- guenti permessi retribuiti per effettuare il trasloco:
- 3 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui;
- 5 giorni al lavoratore che abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 al lavoratore verrà corrisposta la re- tribuzione giornaliera di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
6. Qualora per effetto del trasferimento individuale disposto dall’azienda il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto per la propria abi- tazione, regolarmente registrato in data antecedente alla comunicazione del trasferimento, l’azienda riconoscerà al medesimo il rimborso di tale indennizzo per un importo massimo pari a 6 mensilità del canone di affitto, nonché il rimborso delle spese relative alla disdetta delle utenze precedenti e all’intestazione delle nuove utenze per il nuovo alloggio.
7. Quando il trasferimento determini il cambio di domicilio, debitamente documentato, al di fuori del territorio della Provincia della sede di lavoro originaria, l’azienda attribuirà al lavorato- re, a partire dall’effettivo trasloco nella nuova abitazione, una indennità mensile per contribuire alle spese per la stessa abitazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di importo non superiore ad € 350,00.
Ove il trasferimento venga disposto per una sede collocata in una Regione diversa da quella di origine l’importo massimo di cui al precedente comma viene raddoppiato o triplicato secondo quanto definito al precedente punto 2.
In alternativa, al lavoratore trasferito che acquisti un alloggio nella località in cui si trova la nuo- va sede di lavoro, saranno attribuiti gli stessi contributi di cui al presente punto 7, calcolati con i criteri di cui al comma precedente, per un importo corrispondente ad un periodo di 18 mesi, da
erogare in un’unica soluzione.
In tal caso il lavoratore dovrà presentare all’azienda specifica richiesta entro 12 mesi dal trasferi- mento e documentare l’acquisto entro 30 giorni dal ricevimento del contributo aziendale, con le modalità stabilite dall’azienda.
8. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda, in applicazione dell’art. 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL, i lavoratori trasferiti hanno diritto di priorità, per un periodo di 3 anni dalla data del trasferimento, nella richiesta di anticipazione del TFR ai fini dell’acquisto della casa di abitazione nelle zone limitrofe alla nuova sede di lavoro, entro i limiti quantitativi previsti dalla legge.
9. I trattamenti di cui al presente articolo non competono ai lavoratori che vengano trasferiti a domanda, ai quali verranno accordati soltanto due giorni di permesso retribuito per effettuare il trasloco con la retribuzione di cui al precedente punto 5 ove il lavoratore si trasferisca con la fa- miglia.
10. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo, attribuiti al lavoratore trasferito, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.
ART. 74 - REPERIBILITA’ E DISPONIBILITA’
1. Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavo- ratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non altrimenti prevedibili.
2. Per le peculiari necessità del servizio ferroviario, la reperibilità è prevista per i lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture.
Ulteriori specifici settori di attività interessati all’istituto della reperibilità potranno essere indi- viduati previa intesa tra le parti a livello aziendale.
3. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 51 (Doveri del personale) del pre- sente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 15 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno trimestrale.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente comma, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente comma, consiste nell’impegno, da parte del lavo- ratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizio- ni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 9.
Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibi- lità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro set- timane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
4. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazio- ne dell’azienda, in relazione a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell’ambito di quanto previsto al successivo punto 9, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.
5. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedi- sca l’effettuazione delle prestazioni.
A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell’intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati du- rante la pausa o nell’intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso as- soggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all’art. 23 (Lavoro straordinario) del pre- sente CCNL.
6. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti trattamenti retributivi speci- fici:
6.1 Compenso per reperibilità
Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:
a) se si tratta di giornate lavorative € 13,50
b) se si tratta di giornate solari libere dal servizio € 31,00
L’individuazione dei compensi per le giornate lavorative o libere dal servizio è stabilita in base al turno programmato di reperibilità.
Per i soli giorni del 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25 dicembre il compenso per reperibilità viene elevato a € 57,00.
6.2 Indennità di chiamata
Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità di cui al precedente punto 6.1, una indennità per ogni chiamata nella misura di € 19,00.
Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell’azienda.
La misura dell’indennità di chiamata di cui al precedente comma è comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
6.3 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL ovvero, a richiesta scritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l’intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di recupero. In tale ultimo caso, al lavoratore verrà comunque corrisposta la eventuale differenza tra le maggiorazio- ni orarie per lavoro straordinario, ove l’intervento non sia stato effettuato durante il periodo fe- riale diurno.
Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da recuperare viene consi- derato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l’ora in cui il dipendente raggiunge il punto di rac- colta o di riunione o di intervento e l’ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento.
7. Le aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 4, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro.
In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 32,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stes-
se modalità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 6.3.
Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.
8. Nel caso le aziende autorizzino il lavoratore all’uso dell’automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento, lo stesso sarà coperto da apposita polizza “kasko” stipulata dalle aziende stesse, le quali provvederanno a garantire anche le eventuali franchigie.
In tal caso, al lavoratore saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
9. Xxxxx restando i criteri ed i compensi sopra definiti, le modalità applicative dell’istituto, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto da utilizzare, ai rimborsi ed alle condizioni di inter- vento, verranno definite tra le parti a livello aziendale.
ART. 75 - INDENNITA’ DI MANEGGIO DENARO
1. Ai lavoratori utilizzati in impianti di vendita diretta (viaggiatori e merci) o addetti agli Uffici Cassa Valori ed al maneggio di valuta estera, con responsabilità diretta per eventuali ammanchi, compete una indennità giornaliera pari a € 2,00.
2. Ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta, invece, una percentuale non inferiore al 25% dell’importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non infe- riore al 5% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.
ART. 76 - INDENNITA’ DI TURNO
(applicato con modalità art. 12 Accordo di confluenza; pag.88)
1. Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno e- spletato, nelle misure di seguito indicate:
a) turni avvicendati nelle 24 ore € 1,70
(di cui alla lettera a del punto 1.6 dell’art. 22c“Orario di lavoro” del presente CCNL)
b) turni non cadenzati nelle 24 ore € 1,90
(di cui alla lettera b del punto 1.6 dell’art. 22 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 0,85
(di cui alla lettera c del punto 1.6 dell’art. 22 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
2. L’indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 36 (Permessi) del presente CCNL.
ART. 77 - INDENNITA’ PER LAVORAZIONI IN CONDIZIONI DISAGIATE
1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l’uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l’insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavora- zioni di seguito indicate:
· operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l’uso di sostanze nocive o tossiche;
· interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l’uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dell’insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavora- tiva, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 10,33.
1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze noci- ve o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,29.
1.3 Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività di decoibentazione dell’amianto in appositi ambienti all’uopo attrezzati e protetti denominati di “tipo A”, è corrisposta, per ogni giornata di
effettiva utilizzazione in tale attività, una indennità giornaliera pari a € 20,66.
I lavoratori possono essere utilizzati in tale attività per non più di 5 giorni consecutivi e fino ad un massimo di dieci giorni nell’arco di quattro mesi.
1.4 Il trattamento di cui al precedente punto 1.3 è esteso anche al personale che collauda le ope- razioni di bonifica e decoibentazione presso le officine delle aziende medesime o presso le indu- strie private incaricate dell’attività.
1.5 Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività in luoghi con presenza di amianto, deno- minati ambienti di “tipo S”, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attivi- tà, una indennità giornaliera pari a € 5,16.
1.6 Ai lavoratori del settore sanitario individuati con i criteri previsti dal D.P.R. 270/1987 e dalla
L. n. 460/1988 addetti ad apparecchiature radiologiche è corrisposta una indennità giornaliera di € 4,80.
1.7 Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.
2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo
2.1 Ai lavoratori che per almeno due ore nell’arco della prestazione giornaliera svolgano il servi- zio in gallerie di lunghezza superiore a 300 m. spetta una indennità giornaliera pari a € 1,50.
2.2 Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda e sulla base delle caratteristiche definite dagli organi tecnico-sanitari competenti, spetta una indennità giornaliera pari a € 0,75.
ART. 78 - INDENNITA’ DIVERSE
1. Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità settimanale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per ciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto
1.2 sopracitato, si supera l’orario di lavoro settimanale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate:
a) nel caso di periodi di flessibilità di cui al 3° comma del punto 1.2 dell’art. 22: a.1) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00
a.2) con superamento dell’orario settimanale per oltre 3 ore e fino a 6 ore: € 36,00
b) nel caso di periodi di flessibilità di cui al 1° comma del punto 1.2 dell’art. 22: b.1) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 22,00
b.2)con superamento dell’orario settimanale per oltre 3 ore e fino a 6 ore: € 43,00
Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1/5 per ogni giornata di assenza dal servizio a qual- siasi titolo, ovvero di 1/6 qualora la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 6 giorni, non considerando, a tali fini, le assenze di durata inferiore all’intera giornata lavorativa.
2. Nei casi di ripartizione concordata dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00.
Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni.
3. Ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui al punto 1.7 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL con orario spezzato è corrisposta, per prestazioni con intervallo supe- riore a 2 ore e fino a 3 ore, una indennità giornaliera nelle misure di seguito indicate:
a) per i lavoratori dei livelli professionali A, B, C, D: € 17,00
b) per i lavoratori dei livelli professionali E, F, G, H: € 11,35
L’indennità di cui al presente punto 3 non viene corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia, nelle giornate di assenza facoltativa retribuita e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 36 (Permessi) del presente CCNL.
4. Per le ulteriori flessibilità dell’orario di lavoro concordate tra le parti a livello aziendale, se- condo quanto stabilito al punto 2 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di seguito indicate per ciascuno dei servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata:
4.1 per la flessibilità di cui al punto 2.6.1 del ripetuto art. 22, ai lavoratori è corrisposta una in- dennità, per ciascun servizio, pari a € 12,00;
4.2 per le flessibilità di cui ai punti 2.6.3, 2.6.4, 2.8.2, 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3 dell’art. 22, ai lavo- ratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a:
a) € 8,00 per i servizi collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00;
b) € 10,00 per i servizi interessanti le fasce orarie 0.01 - 1.00 e 4.00 - 4.59;
4.3 per la flessibilità di cui al punto 2.7.1 dell’art. 22, ai lavoratori è corrisposta una indennità pari a € 12,00;
4.4 nei casi di cumulo delle flessibilità di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità complessiva pari a € 16,00;
4.5 nel caso di servizi in regime di flessibilità concordata programmati e non effettuati dall’azienda, al lavoratore verrà comunque corrisposta la prevista indennità e il lavoratore resta a disposizione dell’azienda per un altro servizio.
Nel caso di reimpiego, al lavoratore verrà corrisposta l’indennità di maggior valore tra quella prevista per il servizio originariamente programmato e quella eventualmente spettante per il nuovo servizio.
Nel caso il lavoratore non venga reimpiegato e, per effetto del servizio originariamente program- mato, si fosse verificato il cumulo delle flessibilità di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, al lavo- ratore verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 4.4, l’indennità di importo maggiore tra quelle indicate ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 corrispondenti al servizio non effet- tuato.
4.6 Le indennità di cui al presente punto 4 non vengono corrisposte in caso di assenza a qualsia- si titolo.
ART. 79 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’azienda corrisponderà al lavoratore un trat- tamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.1982, n. 297; il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del tratta- mento maturato.
2. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. art. 2120 del codice civile, sono inclu- se nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:
- Minimo contrattuale, di cui al punto 4, assegni ad personam pensionabili di cui al punto 5 ed E.D.R. di cui al punto 6 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL;
- Aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 del presente CCNL;
- Tredicesima e quattordicesima mensilità, di cui all’art. 65 del presente CCNL;
- Indennità di funzione, di cui all’art. 66 del presente CCNL;
- Salario professionale, di cui all’art. 67 del presente CCNL;
- Indennità per lavoro notturno, di cui all’art. 70 del presente CCNL;
- Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all’art. 71 del presente CCNL,
- Compenso per reperibilità, di cui al punto 6.1 dell’art. 74 del presente CCNL;
- Indennità per maneggio denaro, di cui all’art. 75 del presente CCNL;
- Indennità di turno, di cui all’art. 76 del presente CCNL;
- Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all’art. 77 del presente CCNL;
- Indennità di cui al punto 3 dell’art. 78 del presente CCNL.
3. Le aziende concederanno ai lavoratori anticipazioni del TFR con le modalità definite tra le parti a livello aziendale, in applicazione della legislazione vigente in materia.
4. Le assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR. Per le assenze retribui- te di cui al presente CCNL, la retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR è quella indicata al precedente punto 2 ove corrisposta.
5. In relazione a quanto previsto al 3° comma dell’art. 49 (Fondo pensione complementare) del presente CCNL, le parti individueranno a livello aziendale la quota del TFR accantonato da desti- nare alla pensione integrativa.
4. Accordo di confluenza e applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie
al settore delle pulizie e dei servizi ferroviari
(19 novembre 2005)
Premessa (integra “Premessa” CCNL; pag.8)
Le parti convengono che il presente accordo costituisce la disciplina di applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alle imprese che operano nel settore delle attività di sup- porto alle imprese ferroviarie.
Le parti riconoscono nella disciplina contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie la regola- zione contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese rappresentate, in quanto elemento fondamentale di semplificazione e di razionalizzazione del sistema contrattuale nell’intero settore delle attività connesse all’esercizio e al trasporto ferroviario.
L’applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie ai lavoratori delle aziende che svolgono attivi- tà di supporto alle imprese ferroviarie rappresenta l’esigenza, riconosciuta dalle parti, di una disciplina contrattuale in grado di integrare le regolazioni precedenti, con il contratto generale di settore, con l’obiettivo di disporre di risposte coerenti e tempestive in grado di raccordare le esigenze di flessibilità, economicità e di qualità del servizio ferroviario, nell’ottica dell’integrazione delle attività proprie del ciclo ferroviario con quelle dei servizi connessi.
Come conseguenza diretta ciò comporta una migliore conoscenza e responsabilità da parte delle imprese e del lavoro delle attività complessivamente svolte.
Questa necessità nasce anche dai nuovi scenari competitivi previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive dell’Unione Europea, che impongono alle imprese che operano nel settore una sempre migliore integrazione dei cicli della produzione e della qualità, con lo scopo di costruire un mo- dello industriale più avanzato e stabile.
Con la presente intesa le parti intendono applicare le discipline previste nel CCNL delle Attività Ferroviarie, attraverso il riconoscimento delle specificità relative alle attività svolte nelle aziende interessate, in particolare per le parti non regolamentate dal CCNL delle Attività Ferroviarie e per quelle che richiedono una disciplina specifica di armonizzazione.
Il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il presente accordo saranno interamente applicati ai lavora- tori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative, compresi i trattamenti economici e normativi dovuti agli istituti previdenziali e mutualistici, fermo rimanendo l’applicazione di quanto previsto dalla legge n. 142/2001
Campo di applicazione (integra “Campo di applicazione” CCNL; pag.,8)
Il presente accordo, che costituisce le modalità applicative del CCNL delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, si applica alle imprese fornitrici di servizi in appalto, ad aziende, enti, società o coo- perative operanti nel settore dei trasporti ferroviari comunque gestiti. In detto contratto conflui- ranno i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi direttamente o indirettamente, per conto delle imprese che esercitano le attività ed i servizi connessi al trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi alle imprese di trasporto ferroviario, ivi compresi i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori delle società cooperative.
Decorrenza e durata ((integra “Decorrenza e durata” CCNL; pag.9)
L’applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie decorre dall’1.1.2006 con le modalità discipli- nate dal presente accordo che ha validità dal 01 dicembre 2005 e scade il 31.12.2008.
Le parti convengono di effettuare entro maggio 2006 una verifica di merito sugli effetti dell’applicazione di quanto convenuto nel presente accordo.
Art. 1 - MODELLO RELAZIONI INDUSTRIALI (applicativo art. 1 CCNL; pag.9)
In applicazione di quanto stabilito al punto 3 dell’art. 1 (sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie, il sistema della partecipazione, come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni fra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgi-
mento dei lavoratori, potrà essere ulteriormente articolato per il settore con la costituzione di uno specifico osservatorio.
A) Osservatorio Nazionale
Al fine di monitorare l’andamento del settore le parti convengono di costituire a livello nazionale, un osservatorio formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sin- dacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte datoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sulle seguenti aree tematiche:
• Situazione economico-sociale del settore
• Andamento delle imprese e dei servizi
• Evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie
• Evoluzioni normative interessanti i meccanismi di gara
• Modalità e criteri di gara e affidamento dei servizi
• Tipologia e volume dei servizi dati in appalto
• Andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro
• Andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale
B) Livelli e fasi delle relazioni industriali
Le parti, coerentemente con i principi affermati in premessa, convengono di sviluppare un siste- ma di relazioni industriali articolato su due livelli, uno nazionale ed uno aziendale, che prevedo- no momenti di informazione e contrattazione.
Informazione
A livello nazionale:
Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni industriali di secondo livello dell’art. 1 CCNL delle Attività Ferroviarie, l’informativa a livello nazionale comprenderà anche:
• Processi di riorganizzazione del settore, il riposizionamento strategico delle imprese, con particolare riferimento ai meccanismi di gara;
• Volume complessivo delle attività assunte e/o date in appalto;
• Tipologia dei rapporti di lavoro;
• Andamento generale dell’orario di lavoro;
• Percorsi formativi;
• Dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
• Progetti di azioni positive;
• Iniziative in tema di sicurezza del lavoro. A livello aziendale:
• Modificazione ed evoluzione dell’assetto societario;
• Obiettivi di produzione e di produttività;
• Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qua- lità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
• Le ricadute relative alla modifica della struttura organizzativa. Contrattazione
A livello nazionale:
La contrattazione a livello nazionale si muove nell’ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL delle Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo come regolata dall’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie non- ché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro nel presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:
• Procedure e modalità di gestione dei cambi appalto
• Norme applicative della disciplina del lavoro
• Disciplina di funzionamento delle RSU e RLS
• Ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative di lavoro
• Promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere
• Formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei con- gedi per formazione continua ai sensi dell’art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie
• Modalità attuative dell’orario di lavoro contrattuale
• Modifiche dei modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo
• Programmi di riequilibrio delle risorse umane. A livello aziendale :
• Premio di risultato;
• Ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta da esigenze di servi- zio, saranno contrattate le eventuali modifiche della distribuzione;
• La turnazione delle ferie;
• L’equa distribuzione del lavoro notturno;
• Il lavoro straordinario;
• Le caratteristiche, la tipologia e la qualità degli indumenti di lavoro;
• Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innova- zioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative;
• Linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
C) Procedura negoziale
L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle XX.XX. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali aziendali.
• Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presen- te accordo si dovrà procedere all’individuazione della data di apertura del confronto
• L’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni.
• In caso di mancato accordo, qualora una delle parti lo richieda, si potrà effettuare un passaggio di livello superiore da tenersi entro i 7 giorni successivi;
• Decorsi i termini di cui sopra senza che sia stata raggiunta un’intesa le parti potranno ritenersi libere.
D) Procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificato dalla legge 83/2000
Le parti convengono di incontrarsi entro il 31.3.2006 al fine di definire e armonizzare le proce- dure di raffreddamento di cui alla legge 146/90 con gli accordi vigenti nel settore.
ART. 2—APPALTI (applicativo art. 11 CCNL; pag.17)
In applicazione dell’art. 11 del CCNL delle Attività Ferroviarie e del modello relazionale previsto dal presente accordo, le parti convengono di dare piena applicazione, in caso di cambio di appal- to, alla normativa contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie come disciplinate e integrate dalla presente intesa. Tali normative si applicano oltre che ai lavoratori delle imprese affidatarie, dirette o indirette, anche ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative che acquisiscono o subentrano negli appalti. In caso di cambio appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all’atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell’appalto, dall’impresa cessante all’impresa subentrante. In occasione di tale passag- gio diretto saranno garantiti i trattamenti normativi, retributivi e le anzianità possedute dai sin- goli lavoratori all’atto del passaggio. Nell’eventualità che siano intervenute modifiche alle condi- zioni di appalto l’impresa subentrante e le XX.XX. si incontreranno per concordare le soluzioni possibili. I cambi di appalto si realizzeranno senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
ART. 3—COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(applicativo Cap. 2 CCNL; pag.17)
Contratto a tempo parziale
In applicazione dell’art. 16 del CCNL delle Attività ferroviarie restano confermati i contratti in essere alla data di stipula del presente accordo. Qualora le condizioni produttive delle Aziende lo
consentano, tali contratti potranno rientrare nei limiti disciplinati dal CCNL Attività Ferroviarie.
Contratto di apprendistato
In applicazione dell’art. 18 le Parti convengono di incontrarsi entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo al fine di istituire la normativa relativa alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Le situazioni attualmente in essere relative agli apprendisti restano confer- mate secondo le modalità e le discipline autorizzate.
ART. 4—CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(applicativo Cap. 3 CCNL; pag.26)
Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il CCNL 24.4.2001 per gli “Addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell’indotto ferroviario e dei trasporti”, è ap- plicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall’art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2006, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indica- to nel quadro di equiparazione di seguito riportato.
1. per i lavoratori provenienti dagli ex 1° e 2° livello professionale destinati ad attività di Opera- tore tunnel lavaggio, Addetto manipolazione batterie, Addetto alla manutenzione, Addetto offici- ne generiche e squadra rialzo, Addetto lavaggio parti meccaniche e pulizia scambi, addetto rifor- nimento, pulizia e servizi accessori, pulitore viaggiante, commesso/fattorino, autista, l’inquadramento avviene nel livello H, come da quadro di equiparazione.
2. per i lavoratori provenienti dall’ex 2° livello - impiegato esecutivo – e dall’ex 3° livello desti- nati ad attività di manutentore elettrico, pulitore specialista, addetto alle piattaforme girevoli/ carrello/trasportatore/carroponte, l’inquadramento avviene nel livello G. Relativamente ai lavo- ratori provenienti dall’ex 2° livello – impiegato esecutivo - nel profilo professionale di ausiliario di ufficio. Per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello al parametro G, profili professionali di ausiliario e di operatore qualificato per il personale del settore manutentivo.
3. per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello – impiegato esecutivo – e dall’ex 4° livello desti- nati ad attività di manutenzione specialista, addetto manutenzione accumulatori, caposquadra addetto ai servizi, l’inquadramento avviene nel livello F. Relativamente ai lavoratori provenienti dall’ex 3° livello nei profili professionali tecnici/amministrativi, come da quadro di equiparazio- ne.
4. per i lavoratori provenienti dall’ex 4° livello – impiegato d’ordine e contabile - e dall’ex 5° livello destinati ad attività di responsabile della manutenzione officine, contabile/contabile clien- ti, capopiazzale/responsabili di più impianti, l’inquadramento avviene nel livello E come da qua- dro di equiparazione.
5. per i lavoratori provenienti dall’ex 5° livello – segretario – e dall’ex 6° livello – responsabile tecnico/amministrativo impianti – l’inquadramento avviene nel livello D. relativamente ai lavo- ratori provenienti dall’ex 5° livello – segretario – come da quadro di equiparazione.
6. per i lavoratori provenienti dall’ex 7° livello – assistente di direzione, capo contabile, capo contabile clienti – l’inquadramento avviene nel livello C come da quadro di equiparazione.
7. per i lavoratori provenienti dall’ex 8° livello – specialista di pianificazione aziendale, specia- lista finanziario/amministrativo, specialista di approvvigionamenti – Quadri - l’inquadramento avviene nel livello B Quadri come da quadro di equiparazione.
8. Le parti stipulanti il presente accordo convengono di incontrarsi, a richiesta di una delle par- ti stipulanti, al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in ma- teria, qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore o le esigenze produttive delle aziende evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali.
9. Le parti stipulanti verificheranno la completezza dell’inserimento delle figure professionali entro tre mesi dalla data di firma del presente accordo.
Le anzianità possedute nella qualifica di provenienza sono utili ai fini del passaggio al parametro 1 dei relativi livelli di inquadramento.
LIVELLO H - Operatore
Pulitore Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono ad eseguire, avvalendosi an-
che di mezzi ed attrezzature meccaniche, quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette, mac- chine a getto di vapore, ecc., alla pulizia, alla disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie nonché all’allestimento e disallestimento delle vetture.
Pulitore viaggiante Lavoratori che provvedono alla pulizia, alla disinfezione , al ripristino ed all’approntamento delle vetture in corso di viaggio.
Operatore ai servizi Lavoratori che eseguono operazioni di contenuto prevalentemente manuale sulla base di precise istruzioni e attraverso l’applicazione di procedure definite e ricorrenti (ad esempio il personale addetto ai bagagli).
LIVELLO G -Operatore qualificato
Ausiliario di ufficio Lavoratori che, previo addestramento e pratica operativa e sulla base delle conoscenze acquisite, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni amministrative ricevute.
LIVELLO F – Operatore specializzato
Operatore d’ufficio Lavoratori che previo addestramento e pratica operativa, sulla base delle conoscenze acquisite, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni amministrative ricevute anche mediante l’ausilio e l’utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie di ufficio.
QUADRO DI EQUIPARAZIONE
CCNL Attività Ferroviarie | CCNL Appalti Ferroviari (24/04/01) | |||
Livelli | Prof professionali/ fig. professionali | Par. | Liv. e den. | Profili professionali/ figure professionali |
H OPERATORE | OPERATORE | H | 1°/2° | LAVORATORI NON QUALIFICATI Operatore tunnel lavaggio, addetto mani- polazione batterie, addetto alla manuten- zione, addetto officine generiche e squadra rialzo, addetto lavaggio parti mecc. e puli- zia scambi, addetto rifornimenti, pulizia e servizi accessori, pulitore viaggiante, com- messo/fattorino, autista |
G OPERATORE QUALIFICATO | AUSILIARI OPERA- TORI QUALIFICATI | G2 G1 | 2°/3° | LAVORATORI QUALIFICATI manutentore elettrico, pulitore speciali- sta, addetto alle piattaforme girevoli/ carrello/ trasportatore/carroponte, impie- gato esecutivo 2° livello |
F OPERATORI SPECIALIZZATI | OPERATORI SPE- CIALIZZATI | F2 F1 | 3°/4° | LAVORATORI QUALIFICATI CON SPECIFICHE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI manutentore specialista, addetto manu- tenzione accumulatori, caposquadra ad- detto ai servizi, impiegato esecutivo 3° livello |
E TECNICI | TECNICI OPERATI- VI; TECNICI AM- XXX.XX/XXXX.XX | E | 4°/5° | LAVORATORI QUALIFICATI AD- DETTI COMPITI COMPLESSIVI responsabile della manutenzione officina, contabile/contabile clienti; capopiazzale/ responsabile di più impianti, impiegato d'ordine contabile 4° livello |
D TECNICI SPECIALIZZATI | TECNICI SPECIALIZ- ZATI OPERATIVI; TECNICI SPECIALIZ- ZATI XXXXX.XX/ XXXX.XX | D2 D1 | 5°/6° | LAVORATORI ADDETTI A COMPITI DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DI IMPIANTO/ UFFICIO/LAVORAZIONE Resp. Tecnico/ammin.vo impianti, segre- tario 5° livello |
CCNL Attività Ferroviarie | CCNL Appalti Ferroviari (24/04/01) | |||
Livelli | Prof professionali/ fig. professionali | Par. | Liv. e den. | Profili professionali/ figure professionali |
C DIRETTIVI | ESPERTO | C | 7° | IMPIEGATI CON MANSIONI DIRETTIVE assistente di direzione; capo contabile; capocontabile clienti |
B QUADRI | RESPONSABILE DI LINEA/UNITA' OPE- RATIVA-TECNICA PROFESSIONAL | B | 8° Quadro | IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE specialista di pianificazione az.le; speciali- sta finanziario/ amministrativo, speciali- sta di approvvigionamenti |
A QUADRI | RESPONSABILE DI LINEA/UNITA' OPE- RATIVA-TECNICA PROFESSIONAL | A |
ART. 5—ORARIO DI LAVORO
(applicativo Cap. 4 CCNL; pag.34)
Le Parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL delle Attività Ferroviarie e del presente accordo sono confermati gli orari di lavoro attualmente in vigore nonché le modalità relazionali in essere in materia di modifiche dell’orario di lavoro e di utilizzazione del personale, ove non espressamente modificate dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo.
Disciplina speciale per il pulitore viaggiante
Xxxxx restando che per orario di lavoro si intende l’intero tempo in cui il lavoratore è a disposi- zione dell’impresa e stante la particolarità dell’attività del personale viaggiante, le parti concor- dano la seguente disciplina speciale in applicazione di quanto stabilito nell’art. 22, punto 2 del citato CCNL 16 aprile 2003:
in relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi” che potranno essere articolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale normati dal CCNL delle Attività Ferroviarie e la durata dell’orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore. L’orario settimanale di 38 ore dovrà comunque essere garantito come media su base mensile. In considerazione della complessità dei “giri” del materiale rotabile e dell’orario ferroviario la pre- stazione si intende completamente resa anche se la durata effettiva del turno predisposto rag- giunga le 36 ore su base settimanale.
ART. 6—FERIE E PERMESSI (applicativo artt. 24-25 CCNL; pagg. 44-45)
Al personale che alla data di sottoscrizione del presente accordo fruisce di 24 giorni di ferie più 5 giorni a recupero per le ex festività soppresse si applicano, in virtù della nuova normativa con- trattuale, 25 giornate di ferie e 4 giorni di permesso individuale retribuiti di cui al punto 4 dell’art. 24 CCNL Attività Ferroviarie.
Al personale che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, fruisce di 22 giorni di ferie spettano dal:
a) 1.1.2006 – 18 giornate di ferie e 4 giorni di permesso di cui al citato p. 4 dell’art. 24 CCNL AF
b) 1.1.2008 – 19 giornate di ferie e 4 giorni di permesso di cui al citato p. 4 dell’art. 24 CCNL AF
c) 1.1.2009 – 20 giornate di ferie e 4 giorni di permesso di cui al citato p. 4 dell’art. 24 CCNL AF Al personale assunto a far data dal 1.1.2006 si applicano le gradualità previste dai precedenti punti a), b) e c).
ART. 7—MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
(applicativo art. 26 CCNL; pag.45)
In fase di prima applicazione dell’art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie, a decorrere
dall’01.01.2006 e fino al 31.12.2008, ad integrazione del punto 6 del citato articolo si applicano le seguenti percentuali:
a) 100% dal 1° al 180° giorno di malattia;
b) 50% dal 181° giorno al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro. A decorrere dal 01.01.2009 troverà piena applicazione l’art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie. Le parti, atteso che nel settore si rilevano notevoli criticità relativamente alle assenze per malattie, con- vengono di individuare tutti i possibili accorgimenti tesi a ridurre le percentuali di tali assenze.
ART. 8—PASTI AZIENDALI (integrativo art. 46 CCNL; pag.59)
Resta in vigore la normativa attualmente in essere. A far data dal 01.10.2006 il valore del Ticket Restaurant sarà:
• per prestazioni fino a 4 ore € 0,40;
• per prestazioni superiori a 4 ore e fino a 5 ore € 3,50;
• per prestazioni superiori a 5 ore e fino a 6 ore € 4,50;
• per prestazioni superiori a 6 ore € 5,20.
Le parti si riservano di trovare soluzioni alternative in applicazione dell’art. 46 CCNL Attività Ferroviarie, in occasione del rinnovo del contratto.
ART. 9—RETRIBUZIONE (applicativo art. 63 CCNL; pag.66)
La retribuzione in vigore dall’01.01.2006 è quella prevista dall’art. 63 del CCNL Attività Ferro- viarie con i minimi contrattuali fissati per tale data dall’accordo di rinnovo del 23 giugno 2005 e cioè:
LIVELLO | NUOVI MINIMI DAL 1.1.2006 |
A | 1.840,68 |
B | 1.582,35 |
C | 1.517,77 |
D1 | 1.485,46 |
D2 | 1.420,88 |
E | 1.367,05 |
F1 | 1.345,53 |
F2 | 1.280,95 |
G1 | 1.259,41 |
G2 | 1.194,84 |
H | 1.076,42 |
Per quanto attiene alla modalità di correspon- sione della retribuzione di cui al capitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie come integrato dall’accordo di rinnovo di biennio economico del 23 giugno 2005, valgono le disposizioni di cui al p.3 dell’art. 63 CCNL delle Attività Ferro- viarie.
Sono fatte salve diverse modalità in uso a livello aziendale al momento di sottoscrizione del pre- sente accordo.
ART. 10 - SALARIO PROFESSIONALE (applicativo art. 67 CCNL; pag.69)
LIVELLO | IMPORTO |
H | 38,73 |
G | 64,00 |
F | 79,08 |
E | 89,25 |
D | 111,40 |
C | 212,52 |
B | 279,10 |
A | 329,02 |
A decorrere dall’01.01.2006 trova applicazione il salario professionale di cui all’art. 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie secondo i seguenti
valori rapportati alle figure professionali per livello di inquadramento:
ART. 11 - FORMAZIONE DEI MINIMI CONTRATTUALI, SALARIO PROFESSIONA- LE E ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (ERI) – SCATTI DI ANZIANITA’
(integrativo art. 63.5 CCNL; pag.67)
A decorrere dall’1.1.2006, alla definizione dei minimi contrattuali e del salario professionale di cui ai precedenti articoli concorreranno:
• i minimi contrattuali in vigore al 31.12.05
• EDR 31.7.92
• indennità di funzione
• scatti di anzianità
• scatti di anzianità congelati
• superminimi di categoria
• superminimi individuali
• ADPNR
Gli elementi di cui sopra confluiranno in un unico superminimo individuale dal quale sarà suc- cessivamente assorbita la quota necessaria per compensare il divario esistente tra i minimi del nuovo CCNL delle Attività Ferroviarie (compreso il salario professionale e l’indennità di funzio- ne) e quelli in vigore al 31.12.2005. L’eventuale differenza economica eccedente rispetto alla sommatoria del nuovo minimo contrattuale, compreso il salario professionale e l’indennità di funzione formerà, ad integrazione del punto 5) dell’art. 63 CCNL Attività Ferroviarie, un Ele- mento Retributivo Individuale, denominato ERI, non riassorbibile, non rivalutabile, e valevole a tutti gli effetti retributivi, ivi compresi la retribuzione oraria, la 13^, la 14^ mensilità ed il TFR. Aumenti periodici di anzianità:
I ratei maturati sono utili ai fini della maturazione del nuovo scatto.
ART. 12 - INDENNITA’ (integrativo artt. 70, 71 e 76 CCNL; pagg. 72-78)
Le parti convengono che in fase di prima applicazione dei seguenti istituti regolamentati dal CCNL delle Attività Ferroviarie e sino alla data del 30.12.2008 restano confermati i valori econo- mici in vigore delle seguenti indennità:
-indennità lavoro notturno € 1,30 orari
-indennità di turno: 3° € 0,78 a presenza, 2° € 0,78 a presenza
A decorrere dal 31.12.2008 in sostituzione dei valori indicati, troveranno piena applicazione le relative normative e i trattamenti economici riferite alle suddette indennità come disciplinato dal CCNL delle Attività Ferroviarie.
A far data dal 01.01.2006 e fino al 30.11.2007 il valore economico della indennità lavoro domeni- cale sarà pari a € 8,78 giornaliera. Dal 01.12.2007 tale indennità sarà pari a € 18,00.
ART. 13 - PREMIO DI RISULTATO (integrativo art. 68 CCNL; pag. 71)
Le parti si danno atto che il premio di risultato di cui all’art. 68 del CCNL Attività Ferroviarie non sarà definito prima della scadenza del biennio del prossimo rinnovo contrattuale.
Restano confermati gli accordi aziendali in essere.
NORME FINALI E TRANSITORIE (applicativo art. 44 CCNL; pag. 57)
Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Al fine di applicare correttamente la materia regolata all’art. 44 CCNL Attività Ferroviarie, tenuto conto delle specificità del settore, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 marzo 2006 al fine di concordare le necessarie procedure.
Fondo pensione complementare (applicativo art. 49 CCNL; pag.60)
Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo al fine di verificare la individuazione del fondo pensione complementare di settore.
Dal 1.1.2006, trova piena applicazione il CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 integrato, per la parte economica, dall’accordo nazionale di rinnovo del biennio economico del 23 giugno 2005, così come disciplinato dal presente accordo, sia per le aziende e le società previste nel campo di applicazione che per tutti i lavoratori per i quali, alla data odierna, si applica il CCNL siglato il 24
aprile 2001.
Dal 1 gennaio 2006 il CCNL siglato il 24 aprile 2001 tra le parti stipulanti è superato, fatta ecce- zione per le parti espressamente richiamate.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena appli- cazione la disciplina del CCNL delle Attività Ferroviarie.
AUMENTI CONTRATTUALI
A decorrere dal 1.12.2005 le retribuzioni in essere saranno aumentate dei seguenti importi:
LIVELLO | MINIMO CONTRATTUALE | AUMENTO | NUOVO MINIMO |
1 | 945,18 | 43,47 | 988,65 |
2 | 1.028,29 | 47,39 | 1.075,68 |
3 | 1.091,27 | 50,00 | 1.141,27 |
4 | 1.155,80 | 53,03 | 1.208,83 |
5 | 1.219,29 | 56,07 | 1.275,36 |
6 | 1.295,69 | 59,55 | 1.355,24 |
7 | 1.406,68 | 64,77 | 1.471,45 |
8 | 1.520,24 | 69,98 | 1.590,22 |
A decorrere dall’1.1.06 saranno corrisposti i nuovi minimi del CCNL delle Attività Ferroviarie come disciplinato dal presente contratto di settore agli artt. 9, 10 e 11.
Tali minimi dal 1.9.2006 saranno incrementati, coerentemente con gli aumenti previsti per il CCNL delle Attività Ferroviarie dei seguenti valori:
LIVELLO | AUMENTO | NUOVI MINIMI 1.9.06 |
A | 38,86 | 1.879,54 |
B | 33,41 | 1.615,76 |
C | 32,05 | 1.549,82 |
D1 | 31,36 | 1.516,82 |
D2 | 30,00 | 1.450,88 |
E | 28,86 | 1.395,91 |
F1 | 28,41 | 1.373,94 |
F2 | 27,05 | 1.308,00 |
G1 | 26,59 | 1.286,00 |
G2 | 25,23 | 1.220,07 |
H | 22,73 | 1.099,15 |
LIVELLO | EURO |
A | 28,49 |
B | 24,49 |
C | 23,49 |
D | 22,49 |
E | 21,15 |
F | 20,33 |
G | 19,00 |
H | 16,66 |
Alla data delll’1 novembre 2006 ai lavoratori inquadrati nei livelli A, B, C, D, E, F, G e H indi- pendentemente dal parametro retributivo di ciascun livello, il valore dell’ERI sarà così incre- mentato:
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza in azienda alla data del presente accordo per il periodo 01.01.2004 – 3- 0.11.2005 verrà riconosciuto un importo pro-capite una tantum nelle misure di seguito riportate. Gli importi corrisposti a titolo di una tantum saranno riproporzionati ai periodi in cui i lavoratori erano in forza nelle aziende nell’intervallo temporale considerato.
LIVELLO | EURO |
1 | 869,57 |
2 | 947,85 |
3 | 1.000,00 |
4 | 1.060,88 |
5 | 1.121,75 |
6 | 1.191,31 |
7 | 1.295,66 |
8 | 1.400,01 |
Tali importi non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge e saranno corrisposti secondo le seguenti scadenze al netto della IVC dovuta e già corrisposta.
LIV. | MARZO 2006 (€) | GIUGNO 2006 (€) | OTTOBRE 2006 (€) |
1 | 347,83 | 260,86 | 260,86 |
2 | 379,13 | 284,34 | 284,34 |
3 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
4 | 424,35 | 318,24 | 318,24 |
5 | 448,70 | 336,50 | 336,50 |
6 | 476,53 | 357,38 | 357,38 |
7 | 518,27 | 388,68 | 388,68 |
8 | 560,01 | 419,98 | 419,98 |
L’informazione mensile della Filt-Cgil nel Veneto
contrattazione collettiva, tutela individuale e servizi per i lavoratori dei trasporti