Considerazioni di carattere generale. Il divario fiscale, da ora in avanti tax gap, è definito come la differenza tra le imposte che i contribuenti dovrebbero pagare se assolvessero completamente agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione vigente, denominato gettito potenziale, e le imposte effettivamente incassate tramite adempimento spontaneo. Tale aggregato comprende: a) mancati versamenti di importi dichiarati; b) errori nella compilazione dei modelli; c) somme intenzionalmente occultate al fisco. La misura più frequentemente utilizzata per rappresentare il tax gap è data dalla “propensione al gap”, ottenuta rapportando il valore del tax gap all’imposta potenziale, ovvero l’imposta effettivamente incassata più il tax gap stesso. In questo modo si relativizza l’andamento dell’ammontare monetario, che può contrarsi o espandersi anche in virtù delle fasi del ciclo economico. La letteratura economica è concorde nell’affermare che la “propensione al gap” può essere influenzata da molteplici fattori e che l’attività svolta dalle Agenzie fiscali ne rappresenta solo uno. Tali fattori possono essere prevalentemente: di carattere economico-finanziario, ad esempio crisi di liquidità o fasi congiunturali avverse; di politica fiscale, come la variazione della pressione fiscale o dell’ammontare delle sanzioni; infine, di tendenza più o meno forte e radicata dei contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. Uno studio condotto sull’Italia, riportato in Ministero dell’economia e delle finanze (2014)5, evidenzia come i fattori esogeni all’operato dell’Agenzia esercitano un’influenza tale che si possa registrare un incremento della “propensione al gap” anche a fronte di un’efficace azione dell’Agenzia e viceversa. L’Agenzia delle entrate e Dipartimento della Finanze hanno condotto una ricerca congiunta, riportata in Ministero dell’economia e delle finanze (2015), evidenziando come l’attività deterrente che si manifesta nell’anno d’imposta “t” è il risultato dello sforzo prodotto per metà nell’anno “t” e 5 “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all’evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66)”. per metà nell’anno “t+1”6. Tale sfasamento temporale è dovuto alla tempistica relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, infatti, il contribuente può presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta “t” entro la meta dell’anno successivo. Pertanto, se un contribuente riceve un accertamento, o una comunicazione da parte dell’Agenzia, nei primi mesi dell’anno “t+1” e se ciò produce un effetto deterrente, lo steso contribuente può modificare la dichiarazione che presenterà successivamente, relativa all’anno di imposta “t”. Il fenomeno appena esposto crea un disallineamento temporale tra l’operato dell’Agenzia e la tempistica della Convenzione, che segue l’anno solare.
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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale, Convenzione Triennale
Considerazioni di carattere generale. Il divario fiscale, da ora in avanti tax gap, è definito come la differenza tra le imposte che i contribuenti dovrebbero pagare se assolvessero completamente agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione vigente, denominato gettito potenziale, e le imposte effettivamente incassate tramite adempimento spontaneo. Tale aggregato comprende:
a) mancati versamenti di importi dichiarati;
b) errori nella compilazione dei modelli;
c) somme intenzionalmente occultate al fisco. La misura più frequentemente utilizzata per rappresentare il tax gap è data dalla “propensione al gap”, ottenuta rapportando il valore del tax gap all’imposta potenziale, ovvero l’imposta effettivamente incassata più il tax gap stesso. In questo modo si relativizza l’andamento dell’ammontare monetario, che può contrarsi o espandersi anche in virtù delle fasi del ciclo economico. La letteratura economica è concorde nell’affermare che la “propensione al gap” può essere influenzata da molteplici fattori e che l’attività svolta dalle Agenzie fiscali ne rappresenta solo uno. Tali fattori possono essere prevalentemente: sono di carattere prevalentemente economico-finanziario, finanziario (ad esempio crisi di liquidità o fasi congiunturali avverse; ), di politica fiscale, fiscale (come la variazione della pressione fiscale o dell’ammontare delle sanzioni; infine), di tendenza o riguardanti l’attitudine più o meno forte e radicata dei contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. Uno studio condotto sull’Italia, riportato in Ministero dell’economia e delle finanze (2014)52014)2, evidenzia come i fattori esogeni all’operato dell’Agenzia esercitano esercitino un’influenza tale che si possa registrare un incremento della “propensione al gap” anche a fronte di un’efficace azione dell’Agenzia e viceversa. L’Agenzia delle entrate e Dipartimento della Finanze hanno condotto una ricerca congiunta, riportata in Ministero dell’economia e delle finanze (2015), evidenziando come l’attività deterrente che si manifesta nell’anno d’imposta “t” è il risultato dello sforzo prodotto per metà nell’anno “t” e 5 .
2 “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all’evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66)”. L’Agenzia delle entrate e il Dipartimento della Finanze hanno condotto una ricerca congiunta, riportata in Ministero dell’economia e delle finanze (2015), evidenziando come l’attività deterrente che si manifesta nell’anno d’imposta “t” è il risultato dello sforzo prodotto per metà nell’anno “t+1”6t” e per metà nell’anno “t+1”3. Tale sfasamento temporale è dovuto alla tempistica relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, infatti, il contribuente può presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta “t” entro la meta dell’anno durante l’anno successivo. Pertanto, se un contribuente riceve un accertamento, o una comunicazione da parte dell’Agenzia, nei primi mesi dell’anno “t+1” ”, e se ciò produce un effetto deterrente, lo steso stesso contribuente può modificare la dichiarazione che presenterà successivamente, relativa all’anno di imposta “t”. Il fenomeno appena esposto crea un disallineamento temporale tra l’operato dell’Agenzia e la tempistica della Convenzione, che segue l’anno solare.
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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale
Considerazioni di carattere generale. Il divario fiscale, da ora in avanti tax gap, è definito come la differenza tra le imposte che i contribuenti dovrebbero pagare se assolvessero completamente agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione vigente, denominato gettito potenziale, e le imposte effettivamente incassate tramite adempimento spontaneo. Tale aggregato comprende:
a) mancati versamenti di importi dichiarati;
b) errori nella compilazione dei modelli;
c) somme intenzionalmente occultate al fisco. La misura più frequentemente utilizzata per rappresentare il tax gap è data dalla “propensione al gap”, ottenuta rapportando il valore del tax gap all’imposta potenziale, ovvero l’imposta effettivamente incassata più il tax gap stesso. In questo modo si relativizza l’andamento dell’ammontare monetario, che può contrarsi o espandersi anche in virtù delle fasi del ciclo economico. La letteratura economica è concorde nell’affermare che la “propensione al gap” può essere influenzata da molteplici fattori e che l’attività svolta dalle Agenzie fiscali ne rappresenta solo uno. Tali fattori possono essere prevalentemente: di carattere economico-finanziario, ad esempio crisi di liquidità o fasi congiunturali avverse; di politica fiscale, come la variazione della pressione fiscale o dell’ammontare delle sanzioni; infine, di tendenza più o meno forte e radicata dei contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. Uno studio condotto sull’Italia, riportato in Ministero dell’economia e delle finanze (2014)52014)4, evidenzia come i fattori esogeni all’operato dell’Agenzia esercitano un’influenza tale che si possa registrare un incremento della “propensione al gap” anche a fronte di un’efficace azione dell’Agenzia e viceversa. L’Agenzia delle entrate e Dipartimento della Finanze hanno condotto una ricerca congiunta, riportata in Ministero dell’economia e delle finanze (2015), evidenziando come l’attività deterrente che si manifesta nell’anno d’imposta “t” è il risultato dello sforzo prodotto per metà nell’anno “t” e 5 per metà nell’anno “t+1”5. Tale sfasamento temporale è dovuto alla tempistica relativa alla 4 “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all’evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66)”. per metà nell’anno “t+1”6. Tale sfasamento temporale è dovuto alla tempistica relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, infatti, il contribuente può presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta “t” entro la meta dell’anno successivo. Pertanto, se un contribuente riceve un accertamento, o una comunicazione da parte dell’Agenzia, nei primi mesi dell’anno “t+1” e se ciò produce un effetto deterrente, lo steso contribuente può modificare la dichiarazione che presenterà successivamente, relativa all’anno di imposta “t”. Il fenomeno appena esposto crea un disallineamento temporale tra l’operato dell’Agenzia e la tempistica della Convenzione, che segue l’anno solare.
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Considerazioni di carattere generale. Il divario fiscale, da ora in avanti tax gap, è definito come la differenza tra le imposte che i contribuenti dovrebbero pagare se assolvessero completamente agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione vigente, denominato gettito potenziale, e le imposte effettivamente incassate tramite adempimento spontaneo. Tale aggregato comprende:
a) mancati versamenti di importi dichiarati;
b) errori nella compilazione dei modelli;
c) somme intenzionalmente occultate al fisco. La misura più frequentemente utilizzata per rappresentare il tax gap è data dalla “propensione al gap”, ottenuta rapportando il valore del tax gap all’imposta potenziale, ovvero l’imposta effettivamente incassata più il tax gap stesso. In questo modo si relativizza l’andamento dell’ammontare monetario, che può contrarsi o espandersi anche in virtù delle fasi del ciclo economico. La letteratura economica è concorde nell’affermare che la “propensione al gap” può essere influenzata da molteplici fattori e che l’attività svolta dalle Agenzie fiscali ne rappresenta solo uno. Tali fattori possono essere prevalentemente: di carattere economico-finanziario, ad esempio crisi di liquidità o fasi congiunturali avverse; di politica fiscale, come la variazione della pressione fiscale o dell’ammontare delle sanzioni; infine, di tendenza più o meno forte e radicata dei contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. Uno studio condotto sull’Italia, riportato in Ministero dell’economia e delle finanze (2014)52014)8, evidenzia come i fattori esogeni all’operato dell’Agenzia esercitano un’influenza tale che si possa registrare un incremento della “propensione al gap” anche a fronte di un’efficace azione dell’Agenzia e viceversa. L’Agenzia delle entrate e Dipartimento della Finanze hanno condotto una ricerca congiunta, riportata in Ministero dell’economia e delle finanze (2015), evidenziando come l’attività deterrente che si manifesta nell’anno d’imposta “t” è il risultato dello sforzo prodotto per metà nell’anno “t” e 5 8 “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all’evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66)”. per metà nell’anno “t+1”6t+1”9. Tale sfasamento temporale è dovuto alla tempistica relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, infatti, il contribuente può presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta “t” entro la meta dell’anno successivo. Pertanto, se un contribuente riceve un accertamento, o una comunicazione da parte dell’Agenzia, nei primi mesi dell’anno “t+1” e se ciò produce un effetto deterrente, lo steso contribuente può modificare la dichiarazione che presenterà successivamente, relativa all’anno di imposta “t”. Il fenomeno appena esposto crea un disallineamento temporale tra l’operato dell’Agenzia e la tempistica della Convenzione, che segue l’anno solare.
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Considerazioni di carattere generale. Il divario fiscale, da ora in avanti tax gap, è definito come la differenza tra le imposte che i contribuenti dovrebbero pagare se assolvessero completamente agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione vigente, denominato gettito potenziale, e le imposte effettivamente incassate tramite adempimento spontaneo. Tale aggregato comprende:
a) mancati versamenti di importi dichiarati;
b) errori nella compilazione dei modelli;
c) somme intenzionalmente occultate al fisco. La misura più frequentemente utilizzata per rappresentare il tax gap è data dalla “propensione al gap”, ottenuta rapportando il valore del tax gap all’imposta potenziale, ovvero l’imposta effettivamente incassata più il tax gap stesso. In questo modo si relativizza l’andamento dell’ammontare monetario, che può contrarsi o espandersi anche in virtù delle fasi del ciclo economico. La letteratura economica è concorde nell’affermare che la “propensione al gap” può essere influenzata da molteplici fattori e che l’attività svolta dalle Agenzie fiscali ne rappresenta solo uno. Tali fattori possono essere prevalentemente: sono di carattere prevalentemente economico-finanziario, finanziario (ad esempio crisi di liquidità o fasi congiunturali avverse; ), di politica fiscale, fiscale (come la variazione della pressione fiscale o dell’ammontare delle sanzioni; infine), di tendenza o riguardanti l’attitudine più o meno forte e radicata dei contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. Uno studio condotto sull’Italia, riportato in Ministero dell’economia e delle finanze (2014)52014)2, evidenzia come i fattori esogeni all’operato dell’Agenzia esercitano esercitino un’influenza tale che si possa registrare un incremento della “propensione al gap” anche a fronte di un’efficace azione dell’Agenzia e viceversa. L’Agenzia delle entrate e Dipartimento della Finanze hanno condotto una ricerca congiunta, riportata in Ministero dell’economia e delle finanze (2015), evidenziando come l’attività deterrente che si manifesta nell’anno d’imposta “t” è il risultato dello sforzo prodotto per metà nell’anno “t” e 5 .
2 “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all’evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66)”. per metà nell’anno “t+1”6. Tale sfasamento temporale è dovuto alla tempistica relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, infatti, il contribuente può presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta “t” entro la meta dell’anno successivo. Pertanto, se un contribuente riceve un accertamento, o una comunicazione da parte dell’Agenzia, nei primi mesi dell’anno “t+1” e se ciò produce un effetto deterrente, lo steso contribuente può modificare la dichiarazione che presenterà successivamente, relativa all’anno di imposta “t”. Il fenomeno appena esposto crea un disallineamento temporale tra l’operato dell’Agenzia e la tempistica della Convenzione, che segue l’anno solare.
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