CONSUMI ANNUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CLIMATICHE. Il rischio climatico è a carico del Comune: variazioni dei consumi termici dovute all’incremento o alla diminuzione delle condizioni climatiche esterne non saranno imputabili al Concessionario. Le Parti convengono che l’indicatore di riferimento e sintesi per la descrizione dell’andamento climatico dei diversi periodi sono i Gradi Giorno, così come definiti nel D.P.R. 412/93. Per il periodo di riferimento in cui è stata effettuata la misurazione dei Consumi di Baseline, le Parti concordano il seguente valore di riferimento dei Gradi Giorno: [….] (di seguito Gradi Giorno della Baseline − “GGref”). Per i periodi successivi, le Parti concordano che la misurazione dei Xxxxx Xxxxxx sarà effettuata dai dati forniti da […] relativamente alla Stazione di rilevamento di […]. Nel caso in cui i Gradi Giorno misurati per l’anno “i” (GGi ) siano diversi dai Gradi Giorni di Baseline (GGref), per ottenere i Consumi di Energia Termica a parità di Condizioni Climatiche (ConsTermi), i Consumi Annuali Rilevati di Energia Termica (ConsTermril) sono depurati dell’effetto climatico tramite la seguente formula: [6] ConsTermi = ConsTermril * (α+ β* GGref / GGi ) Il meccanismo di aggiustamento tiene in considerazione il fatto che una quota dei consumi (“α”, espressa in termini percentuali) non è dipendente dalle variazioni climatiche. Tale quota è generalmente pari al 10%. Solo la quota residua, individuata dal parametro “β”, stimata generalmente pari al 90% dei Consumi, sarà quindi corretta per le variazioni climatiche riscontrate. I Parametri “α” e “β” saranno oggetto di variazioni da concordare con il Comune in base alle situazioni specifiche dei parchi edilizi comunali (es. palestre con forte uso di ACS; piscine, ecc.). I consumi elettrici non sono normalizzati rispetto alle variazioni metereologiche annuali. Fanno eccezione i consumi elettrici imputabili a eventuali Pompe di Calore installate per il riscaldamento di ambienti per le quali si applicherà, per analogia, la formula sopra riportata. In presenza di impianti di Co−generazione (CAR) i consumi di combustibile destinati alla produzione di energia elettrica (vedi DM 27/10/2011) dovranno essere sottratti dal “ConsTermril”.
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CONSUMI ANNUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CLIMATICHE. Il rischio climatico è a carico del Comunedell’Affidante: variazioni dei consumi termici dovute all’incremento o alla diminuzione delle condizioni climatiche esterne non saranno imputabili al Concessionarioall’Affidatario. Le Parti convengono che l’indicatore di riferimento e sintesi per la descrizione dell’andamento climatico dei diversi periodi sono i Gradi Giorno, così come definiti nel D.P.R. DPR 412/93. Per il periodo di riferimento in cui è stata effettuata la misurazione dei Consumi di Baseline, le Parti concordano il seguente valore di riferimento dei Gradi Giorno: [….] 2557 (di seguito Gradi Giorno della di Baseline − - “GGref”). Il canone per la parte termica viene aggiornato per tutta la durata contrattuale qualora si verifichi la variazione di almeno una delle seguenti componenti:
a) Gradi giorno;
b) Variazione del prezzo del combustibile;
c) Orari di utilizzo;
d) Tipologia uso/Volume utilizzato dell’edificio; Parametri di aggiornamento del canone QUOTA ENERGIA PARTE TERMICA Il canone sarà aggiornato al termine di ogni anno, in maniera direttamente proporzionale alla variazione percentuale media, arrotondata alla terza cifra decimale, del costo del combustibile durante l’anno stesso, della variazione dei GG effettivi misurati rispetto ai GG di riferimento, della variazione delle ore di comfort richieste per gli immobili inseriti nel contratto e del volume riscaldato o tipologia d’uso.
a) Per i periodi successivideterminare la variazione del Canone relativa ai gradi giorno la forma è di seguito riportata: [QUOTA ENERGIA Importo Canone Annuo contrattuale] x [1+ (XX Xxxxxxxx in Corso – 2557 GG riferimento)] / 2557 GG Riferimento Per il calcolo dei gradi giorno si farà riferimento alla STAZIONE METEO ARPA 147 CINISELLO BALSAMO PARCO NORD
b) Per determinare la variazione media del costo del combustibile il valore di riferimento (riferito al costo del gas naturale al lordo della defiscalizzazione prevista per la particolare tipologia di utenza oggetto del presente contratto) viene fissato in 0,602 €/mc , sulla base della Delibera pubblicata dall’AEEG ( Autorità per l'energia elettrica ed il Gas) di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela riferita al 3° trimestre 2020. La formula per il calcolo dell’adeguamento relativo al costo del combustibile è di seguito riportata: [QUOTA ENERGIA Importo Canone Annuo contrattuale Già adeguato per GG ed ore di funzionamento x (1 + Variazione % media prezzo combustibile - media ponderale dei valori trimestrali pubblicati nell’anno in corso dall’ARERA ex-AEEG )] (La media ponderale viene calcolata effettuando il prodotto tra la variazione percentuale del periodo di riferimento e la percentuale dei consumi effettivamente sostenuti dal Concessionario rispetto al totale consumo annuo.)
c) Per determinare la variazione del Canone relativa alle ore attivazione impianto richieste per singolo immobile la forma è di seguito riportata: [QUOTA ENERGIA Importo Canone Annuo contrattuale (Adeguato GG)] x (1+ ORE comfort stagione in corso – Ore comfort standard)/ (Ore comfort standard) Le ore di comfort standard garantite sono definite dal DPR 412/93 e s.m.i e di seguito definite, sulla base delle esigenze operative dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni di legge (d.p.r. 412/93 e ss.mm.ii.). Rientrano nelle ore di comfort standard le attività standard riconnesse alla normale attività istituzionale (Consigli Comunale, commissioni, manifestazioni varie, pulizie ecc) e scolastica (consigli di classe, consigli di istituto, segreteria didattica, pulizie ecc…). Indicativamente si propone: Asili nido: lun-ven ore 7.30-17.30 Scuole Infanzia: lun-ven ore 7.30-17.30 Scuole primarie: lun-ven ore 7.30-17.30 Scuole secondarie di primo grado: lun-ven 7.30-15.30 Centri polisportivi: 55 ore settimanali Uffici: lun-ven ore 8.00-18.00 Custodi: lun-dom ore 8.00-22.00 Magazzini comunali, altri: lun-ven ore 8.00-16.00
d) Variazioni percentuali relative ai volumi riscaldati o alle tipologie d’uso in misura superiore al 5% o nei casi di superamento delle 14 ore di funzionamento previste per legge, si determinerà una variazione proporzionale del canone. Tale variazione sarà applicata in riduzione qualora sia disattivata una porzione di edificio per la quale sia possibile escludere il sistema di distribuzione ed emissione e qualora tale riduzione non determini l’incremento dei consumi di porzioni di edificio adiacenti. In tal caso dovrà essere prevista una quota a compensazione, determinata in contraddittorio tra le parti. L'eventuale eccedenza delle 14 ore giornaliere sono da computarsi a conguaglio sul numero totale di ore riferite a tutti gli edifici contrattualizzati e richiamati nell'elenco degli edifici consegnati. Le accensioni eccedenti le 14 ore riferite ai singoli edifici quali ad es. palestre, sala consiglio, ecc saranno calcolate a compensazione rispetto agli edifici che non raggiungono le 14 ore di utilizzo (es campi di calcio, municipio ecc). A norma delle disposizioni della Legge 10/1991, del D.P.R. 412/1993, del D.P.R. 551/1999, del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 152/2006, del X.Xxx. 311/2006 e del D.P.R. 74/2013, il Gestore, quale soggetto Terzo Responsabile, s’impegna ad eseguire, per tutta l’effettiva durata del contratto, tutte le operazioni necessarie per il corretto esercizio degli impianti termici oggetti di questo contratto. A riguardo per quanto riguarda il servizio riscaldamento, le Parti concordano che temperature da garantire all’interno delle varie utenze calcolate sulla media dei valori rilevabili nei vari ambienti, dettate dalle normative vigenti (v. articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, e articolo 12 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013), sono le seguenti: − asilo nido, scuole materne e speciali 20°C con tolleranza +2°C; − altre scuole, uffici, abitazioni o assimilabili 20°C +2°C; − atri e corridoi 18°C +2°C; − palestre e impianti sportivi dove si svolgano attività, archivi e depositi 18°C +2°C. − ACS 48° C +2°C Per il servizio riscaldamento la misurazione tolleranza ammessa sulla temperatura media nelle singole unità immobiliari degli edifici é di + 2° C (D.P.R. n. 551/99). Le temperature indicate si intendono misurate al centro dei Xxxxx Xxxxxx locali con termometro posto 1,5 metri dal pavimento e con porte e finestre chiuse da almeno 2 ore. In caso di contenzioso riguardante la rilevazione delle temperature si adotteranno i criteri indicati nelle norme UNI di riferimento per il collaudo degli impianti termici. In giornate particolarmente rigide, dopo il fermo di attività, potranno essere disposte accensioni anticipate agli impianti in deroga alla normativa vigente per garantire le condizioni di benessere ambientale agli utenti. In caso di temperature esterne particolarmente rigide, registrate per più giorni consecutivi sarà effettuata dai ammessa una tolleranza sulle temperature richieste con il limite di – 2°C (con temperature esterne < -5°C) . Su richiesta del Concedente, entro 15 gg, il Concessionario dovrà trasmettere i dati forniti da […] relativamente alla Stazione di rilevamento di […]relativi ai costi contrattuali suddivisi per immobile o per servizio. Nel caso in cui i Gradi Giorno misurati per l’anno “i” (GGi ) non siano diversi dai Gradi Giorni di Baseline (GGref), per ottenere i Consumi di Energia Termica a parità di Condizioni Climatiche (ConsTermi), i Consumi Annuali Rilevati di Energia Termica (ConsTermril) sono depurati dell’effetto climatico tramite disponibili misurazioni che consentano la seguente formula: [6] ConsTermi = ConsTermril * (α+ β* GGref / GGi ) Il meccanismo di aggiustamento tiene in considerazione il fatto che una quota suddivisione effettiva dei consumi (“α”, espressa la stessa sarà effettuata in termini percentuali) non è dipendente dalle variazioni climatiche. Tale quota è generalmente pari al 10%. Solo la quota residua, individuata dal parametro “β”, stimata generalmente pari al 90% dei Consumi, sarà quindi corretta per le variazioni climatiche riscontrate. I Parametri “α” e “β” saranno oggetto di variazioni da concordare accordo con il Comune in base alle situazioni specifiche dei parchi edilizi comunali Concedente facendo riferimento ad altri parametri oggettivi (es. palestre con forte uso Metri Cubi riscaldati, ore di ACS; piscine, utilizzo ecc).). I consumi elettrici non sono normalizzati rispetto alle variazioni metereologiche annuali. Fanno eccezione i consumi elettrici imputabili a eventuali Pompe di Calore installate per il riscaldamento di ambienti per le quali si applicherà, per analogia, la formula sopra riportata. In presenza di impianti di Co−generazione (CAR) i consumi di combustibile destinati alla produzione di energia elettrica (vedi DM 27/10/2011) dovranno essere sottratti dal “ConsTermril”.
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CONSUMI ANNUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CLIMATICHE. Il rischio climatico è a carico del Comune: variazioni dei consumi termici dovute all’incremento o alla diminuzione delle condizioni climatiche esterne non saranno imputabili al Concessionario. Le Parti convengono che l’indicatore di riferimento e sintesi per la descrizione dell’andamento climatico dei diversi periodi sono i Gradi Giorno, così come definiti nel D.P.R. 412/93. Per il periodo di riferimento in cui è stata effettuata la misurazione dei Consumi di Baseline, le Parti concordano il seguente valore di riferimento dei Gradi Giorno: [….] (di seguito Gradi Giorno della Baseline − - “GGref”). Per i periodi successivi, le Parti concordano che la misurazione dei Xxxxx Xxxxxx Gradi Giorno sarà effettuata dai dati forniti da […] relativamente alla Stazione di rilevamento di […]. Nel caso in cui i Gradi Giorno misurati per l’anno “i” (GGi ) siano diversi dai Gradi Giorni di Baseline (GGref), per ottenere i Consumi di Energia Termica a parità di Condizioni Climatiche (ConsTermi), i Consumi Annuali Rilevati di Energia Termica (ConsTermril) sono depurati dell’effetto climatico tramite la seguente formula: [6] ConsTermi = ConsTermril * (α+ β* GGref / GGi ) Il meccanismo di aggiustamento tiene in considerazione il fatto che una quota dei consumi (“α”, espressa in termini percentuali) non è dipendente dalle variazioni climatiche. Tale quota è generalmente pari al 10%. Solo la quota residua, individuata dal parametro “β”, stimata generalmente pari al 90% dei Consumi, sarà quindi corretta per le variazioni climatiche riscontrate. I Parametri “α” e “β” saranno oggetto di variazioni da concordare con il Comune in base alle situazioni specifiche dei parchi edilizi comunali (es. palestre con forte uso di ACS; piscine, ecc.). I consumi elettrici non sono normalizzati rispetto alle variazioni metereologiche annuali. Fanno eccezione i consumi elettrici imputabili a eventuali Pompe di Calore installate per il riscaldamento di ambienti per le quali si applicherà, per analogia, la formula sopra riportata. In presenza di impianti di Co−generazione Co-generazione (CAR) i consumi di combustibile destinati alla produzione di energia elettrica (vedi DM 27/10/2011) dovranno essere sottratti dal “ConsTermril”.
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CONSUMI ANNUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CLIMATICHE. Il rischio climatico è a carico del Comune: variazioni dei consumi termici dovute all’incremento o alla diminuzione delle condizioni climatiche esterne non saranno imputabili al Concessionario. Le Parti convengono che l’indicatore di riferimento e sintesi per la descrizione dell’andamento climatico dei diversi periodi sono i Gradi Giorno, così come definiti nel D.P.R. 412/93. Per il periodo di riferimento in cui è stata effettuata la misurazione dei Consumi di Baseline, le Parti concordano il seguente valore di riferimento dei Gradi Giorno: [….] (di seguito Gradi Giorno della Baseline − -‐ “GGref”). Per i periodi successivi, le Parti concordano che la misurazione dei Xxxxx Xxxxxx sarà effettuata dai dati forniti da […] relativamente alla Stazione di rilevamento di […]. Nel caso in cui i Gradi Giorno misurati per l’anno “i” (GGi ) siano diversi dai Gradi Giorni di Baseline (GGref), per ottenere i Consumi di Energia Termica a parità di Condizioni Climatiche (ConsTermi), i Consumi Annuali Rilevati di Energia Termica (ConsTermril) sono depurati dell’effetto climatico tramite la seguente formula: [6] ConsTermi = ConsTermril * (α+ β* GGref / GGi ) Il meccanismo di aggiustamento tiene in considerazione il fatto che una quota dei consumi (“α”, espressa in termini percentuali) non è dipendente dalle variazioni climatiche. Tale quota è generalmente pari al 10%. Solo la quota residua, individuata dal parametro “β”, stimata generalmente pari al 90% dei Consumi, sarà quindi corretta per le variazioni climatiche riscontrate. I Parametri “α” e “β” saranno oggetto di variazioni da concordare con il Comune in base alle situazioni specifiche dei parchi edilizi comunali (es. palestre con forte uso di ACS; piscine, ecc.). I consumi elettrici non sono normalizzati rispetto alle variazioni metereologiche annuali. Fanno eccezione i consumi elettrici imputabili a eventuali Pompe di Calore installate per il riscaldamento di ambienti per le quali si applicherà, per analogia, la formula sopra riportata. In presenza di impianti di Co−generazione Co-‐generazione (CAR) i consumi di combustibile destinati alla produzione di energia elettrica (vedi DM 27/10/2011) dovranno essere sottratti dal “ConsTermril”.
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