Anticipazioni di tesoreria Clausole campione

Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione avviene di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata, contemporanea insufficienza del conto di tesoreria delle contabilità speciali.
Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concede, su richiesta dell’Azienda, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali carenze di cassa, nel limite e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo per tempo. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli, nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro di cassa del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annuale. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazione.
Anticipazioni di tesoreria. 10.1 - Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo di cui all’art. 222 del Decreto Lgs. n. 267/00 - è tenuto a concedere anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate o altro stabilito dalla legge tempo per tempo vigente, afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie e per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria - delle contabilità speciali - assenza degli estremi di applicazioni di cui al successivo art. 13.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il tesoriere, su richiesta dell’Ente presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei cinque dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.
Anticipazioni di tesoreria. Ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 2000, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite previsto dalle normative vigenti. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo tasso passivo offerto in sede di gara. L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione". In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, viene applicato un interesse nella seguente misura (parametro a gara), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione.
Anticipazioni di tesoreria. 1) Il Tesoriere è tenuto a concedere al Comune di Scandicci l’anticipazione di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee carenze di liquidità, salva diversa disposizione del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Il Tesoriere, prima di procedere a tali operazioni deve tempestivamente informare l’Ente sulla necessità del ricorso all’anticipazione.
Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere, su richiesta di ARPA Lazio a seguito di apposita deliberazione della stessa, concede anticipazione (di cassa) allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa nei limiti della normativa vigente in materia. Le anticipazioni debbono essere estinte nell’esercizio in cui sono contratte, previa autorizzazione della Regione Lazio o di altro Ente competente. L’anticipazione di tesoreria è calcolata ai sensi della L. n. 160 del 7.08.2016 dell’art. 69 c. 9bis del D. Lgs. 118/2011, “gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione”.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata della deliberazione dell’Organo esecutivo di cui all’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00 - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi, salvo deroghe previste dalla norme di legge, delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo effettivo dell’anticipazione può essere effettuato dal Tesoriere solamente dopo autorizzazione scritta del Responsabile dell’Area economico- finanziaria, ed ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Più specificatamente l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria – delle contabilità speciali -, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 12.