Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al comma 4.
Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concede, su richiesta dell’Azienda, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali carenze di cassa, nel limite e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo per tempo. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli, nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro di cassa del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annuale. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazione.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 222 del Testo Unico, su richiesta dell'Ente presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi, o altro limite previsto dalla legge, delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo effettivo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria e delle contabilità speciali.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente presentata di norma all'inizio dell'esercizio e corredata della deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio dell'entrata dell'Ente accertate nel penultimo anno precedente.
Anticipazioni di tesoreria. Ai sensi del comma 1, dell’art.222 D. Lgs. n.267/2000, il Tesoriere concede, a richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta comunale, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell’Ente. Il Tesoriere, se non diversamente stabilito, si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate. ------------------------------------------------------- In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. Le condizioni di concessione delle anticipazioni di tesoreria sono previste all’art.14 della presente convenzione. Gli interessi maturati a favore del Tesoriere saranno calcolati sull’effettivo utilizzo e per i giorni di esposizione debitoria e la liquidazione a favore del Tesoriere verrà effettuata trimestralmente. La modalità del rientro dall’anticipazione sono previste dalle norme sulla Tesoreria unica.
Anticipazioni di tesoreria. 1) Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente – presentata di norma entro il 15 dicembre o comunque prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull’esercizio successivo e corredata della deliberazione dell’organo esecutivo – concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
Anticipazioni di tesoreria. Le anticipazioni che, a richiesta dell’ASST in osservanza della normativa vigente in materia, il Tesoriere è tenuto a concedere per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, non devono eccedere l’ammontare stabilito dalla normativa contabile di riferimento. La richiesta di apertura dell’anticipazione viene effettuata dall’Ente, previa trasmissione al Tesoriere di apposito provvedimento di autorizzazione regionale, sulla base del livello di anticipazione riconoscibile per l’esercizio, secondo la normativa in materia. L’anticipazione viene messa a disposizione il 1° gennaio automaticamente dal Tesoriere e aggiornata su richiesta dell’ente a seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l’anno interessato. L’ASST provvede a regolarizzare con cadenza mensile l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Gli interessi sulle anticipazioni, calcolati al tasso indicato nell’offerta, saranno addebitati all’ASST annualmente franchi da commissioni sul massimo scoperto. In caso di cessazione del servizio, l’ASST assume l’obbligo di accollare al Tesoriere subentrante, all’atto della assunzione della gestione, ogni esposizione derivante dalle sopra richiamate anticipazioni.
Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata della deliberazione dell’Organo esecutivo di cui all’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00 - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi, salvo deroghe previste dalla norme di legge, delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo effettivo dell’anticipazione può essere effettuato dal Tesoriere solamente dopo autorizzazione scritta del Responsabile dell’Area economico- finanziaria, ed ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Più specificatamente l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria – delle contabilità speciali -, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 12.