Common use of Contenzioso Clause in Contracts

Contenzioso. 1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Contenzioso. 1Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. del 29.11.2007. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. - Reclami - Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. - Controversie individuali - Sulle controversie riguardanti le materie della la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO Tipo di servizio Punteggio A) per ogni anno di servizio comunque prestato, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.appartenenza (1) Punti 6

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Contenzioso. 1Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. del 29.11.2007. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. - Reclami - Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. - Controversie individuali - Sulle controversie riguardanti le materie della la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Tipo di servizio Punteggio A) per ogni anno di servizio comunque prestato, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.appartenenza (1) Punti 6

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Contenzioso. 1. Avverso Il Provveditorato avvalendosi anche della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competenteattività di gestione dei contenziosi stessi, nonché avverso fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitividifesa in giudizio. 2. Sulle controversie riguardanti Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi di cui al comma 1 restano a carico della stazione appaltante conferente. 3. In conformità a quanto disposto dalla Nota n.4016 del 25/03/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento per le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri dirittiInfrastrutture, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Divisione 1°, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche la stazione appaltante conferente si impegna espressamente a convenire in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In giudizio in caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi contenzioso relativo alle procedure di mobilità è appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in qualità di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda Ente titolare e proprietario dell’opera, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di mobilitàogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso. 4. Detto Ufficio provvederà La stazione appaltante conferente si impegna espressamente ad acquisire assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli Atti di gara, anche gli atti relativi conseguenti alle attività di contenzioso e/o a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazionirichieste dell’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Accordo Istituzionale, Accordo Istituzionale

Contenzioso. 1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135130, 136131, 137 132 e 138 133 del CCNL 29/11/200724/7/2003 (1). (1) Art. 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001) 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, tenuto conto delle modifiche comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed e arbitrato apportate del 23 gennaio 2001, come integrato dall’Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/1994. 3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura. 4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al Codice comma 2, ovvero spedita a mezzo di Procedura Civile dall’artlettera raccomandata con avviso di ricevimento. 31 Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della legge 4 novembre 2010 n. 183mobilità e delle assunzioni, facendone sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro 10 il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1. 5. La richiesta deve indicare: - Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto; - il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione; - l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 6. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il quale hanno presentato proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel verbale di cui ai commi 8 e 9. 7. Qualora la domandasoluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta. 8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. 9. In caso di conciliazioni relative mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a trasferimenti verso province cura di diversa regioneuna di esse o di un’associazione sindacale, l’Ufficio presso la competente Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che ha ricevuto prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito Direzione provinciale del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle lavoro con le procedure di mobilità è cui al precedente comma 8. 11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda conciliazione trova applicazione, in materia di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazionicitato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Contenzioso. 1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/200729/11/2007 (1). (1) Art. 135 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001) 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, tenuto conto delle modifiche comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed e arbitrato apportate del 23 gennaio 2001, come integrato dall’Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/1994. 3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura. 4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al Codice comma 2, ovvero spedita a mezzo di Procedura Civile dall’artlettera raccomandata con avviso di ricevimento. 31 Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della legge 4 novembre 2010 n. 183mobilità e delle assunzioni, facendone sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro 10 il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1. 5. La richiesta deve indicare: - Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto; - il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione; - l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il quale hanno presentato proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel verbale di cui ai commi 8 e 9. 7. Qualora la domandasoluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta. 8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. 9. In caso di conciliazioni relative mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a trasferimenti verso province cura di diversa regioneuna di esse o di un’associazione sindacale, l’Ufficio presso la competente Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che ha ricevuto prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito Direzione provinciale del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle lavoro con le procedure di mobilità è cui al precedente comma 8. 11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda conciliazione trova applicazione, in materia di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazionicitato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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Contenzioso. 1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personalidell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazionitrasferimento.

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Contenzioso. 1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/200729/11/2007 (1). (1) Art. 135 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001) 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, tenuto conto delle modifiche comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed e arbitrato apportate del 23 gennaio 2001, come integrato dall’Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/1994. 3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura. 4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al Codice comma 2, ovvero spedita a mezzo di Procedura Civile dall’artlettera raccomandata con avviso di ricevimento. 31 Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della legge 4 novembre 2010 n. 183mobilità e delle assunzioni, facendone sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro 10 il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1. 5. La richiesta deve indicare: - Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto; - il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione; - l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il quale hanno presentato proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel verbale di cui ai commi 8 e 9. 7. Qualora la domandasoluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta. 8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. 9. In caso di conciliazioni relative mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a trasferimenti verso province cura di diversa regioneuna di esse o di un’associazione sindacale, l’Ufficio presso la competente Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che ha ricevuto prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito Direzione provinciale del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle lavoro con le procedure di mobilità è cui al precedente comma 8. 11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda conciliazione trova applicazione, in materia di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazionicitato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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Contenzioso. 1Il processo riguarda la gestione del contenzioso e la transazione delle controversie inerenti i beni dello Stato, la cui gestione è affidata all’Agenzia. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competenteEsso è rivolto, prevalentemente, a fornire tutto il supporto necessario all’Avvocatura dello Stato per tutelare nelle sedi istituzionali i diritti che interessano il patrimonio dello Stato. Il processo prevede diverse modalità di attuazione come di seguito indicato: all’Avvocatura per coadiuvarla nella tutela, nonché avverso per valutare le scelte più opportune sulle modalità di prosecuzione dell’azione; Le Strutture Territoriali dell’Agenzia curano la valutazione gestione del Contenzioso attivo e, soprattutto, passivo, amministrativo, civile e tributario, tenendo i contatti con le Avvocature Distrettuali alle quali forniscono dettagliati rapporti e con le quali collaborano durante tutto l’arco della pendenza giudiziaria. Assicurano la disponibilità di tecnici nominati come Consulenti tecnici di parte, istruiscono le transazioni di chiusura dei contenziosi. Inoltre, redigono le relazioni alla competente Direzione relative ai ricorsi gerarchici e ai ricorsi al Capo dello Stato. A livello centrale la competente Direzione fornisce supporto alle Strutture Territoriali, se necessario, sul contenzioso e autorizza la costituzione in giudizio; tiene i contatti con l’Avvocatura Generale, istruendo tutti i contenziosi arrivati in trattazione avanti gli organi giurisdizionali centrali (Cassazione, Consiglio di Stato ecc.), istruisce i ricorsi gerarchici, e i ricorsi al Capo dello Stato sulla base delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivirelazioni inviate dalle Strutture Territoriali. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.

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