Garanzie definitive Clausole campione

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023. Ai sensi del medesimo art. 117, comma 3, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. Lo svincolo verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.
Garanzie definitive. A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione ………… rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa …………… relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro dì Euro ……………. (……………………………. /00 Euro). L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.
Garanzie definitive. A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).
Garanzie definitive. L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta della singola Amministrazione, per ciascun lotto aggiudicato. La garanzia definitiva deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di riferimento, pari al 10% dell’importo contrattuale del singolo lotto o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’A.T.S. capofila all’aggiudicatario del lotto 1 contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione e dalle XX.XX.XX. mandanti in seguito alla presa d’atto dell’esito della presente procedura, ciascuna per i lotti di interesse. La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ATS. La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. È facoltà di ciascuna ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS interessata. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme: - quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermedi...
Garanzie definitive. 4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”. 10.1 A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 10.2 Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione ………… 10.3 L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto. 10.4 [nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia della anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito per una somma pari all’importo dell’anticipazione maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati.
Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Garanzie definitive. Ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa). Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 % dell'importo contrattuale. La percentuale del 10% è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10%, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20% (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell’importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella: progressione mesi Progressioni in percentuale 12 mesi Progressioni in percentuale 24 mesi Progressione in percentuale 36 mesi Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento - da consegnare all’Istituto garante - comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’ASST, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere...
Garanzie definitive. Trattandosi di appalto inferiore a € 40.000,00 non è necessaria la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
Garanzie definitive. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La Ditta appaltatrice, per la sottoscrizione del contratto e a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che la ASL abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma cauzione o fideiussione con modalità di cui all'art.93, comma 2 e 3 del D. lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento o l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia dovrà essere fornita nei modi e nei tempi previsti all'art. 103 D.lgs 50/2016.
Garanzie definitive. A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.