Garanzie definitive Clausole campione

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto di...
Garanzie definitive. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell’art. 103. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto con le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La ga...
Garanzie definitive. A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).
Garanzie definitive. A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione ………… rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa …………… relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro dì Euro ……………. (……………………………. /00 Euro). L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.
Garanzie definitive. (ART.103 D. LGS. 50/2016)‌ Il soggetto aggiudicatario del servizio, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal citato art, 93 del D.Lgs 50/2016, comma 7, per la garanzia provvisoria. La garanzia fidejussoria è a scelta dell’Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si applica l’art.103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Garanzie definitive. Trattandosi di appalto inferiore a € 40.000,00 non è necessaria la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
Garanzie definitive. 10.1 A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro dì Euro ……………. ( /00 Euro).
Garanzie definitive. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La Ditta appaltatrice, per la sottoscrizione del contratto e a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che la ASL abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma cauzione o fideiussione con modalità di cui all'art.93, comma 2 e 3 del D. lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento o l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia dovrà essere fornita nei modi e nei tempi previsti all'art. 103 D.lgs 50/2016.
Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa). Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell’importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella: progressione mesi Progressioni in percentuale 12 Progressioni in percentuale 24 Progressione in percentuale 36 mesi mesi mesi 6 50 25 16,67 12 100 50 33,33 18 75 50 24 100 66,67 30 75 36 100 Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’X.X.XX. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla ...