CONTRACT DOCUMENTS Clausole campione

CONTRACT DOCUMENTS. The contract documents, which comprise the contract between TOWNSHIP and CONTRACTOR, are attached hereto and made a part thereof and consist of the following: 3.1 This Agreement; 3.2 Exhibits to this Agreement (if any); 3.3 Notice of Award; 3.4 Instructions to Bidders; 3.5 General Conditions; 3.6 Supplementary Conditions (if any); 3.7 Specifications; 3.8 Addenda numbers to , inclusive, and; 3.9 Any modifications, including change orders, duly delivered after execution of this Agreement.

Related to CONTRACT DOCUMENTS

  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

  • Contract The temporary research fellowship to carry out the research activity is governed by a specific individual contract. The contract regulates the collaboration on the basis of the following criteria: flexibility according to the needs of the activity, continuous activity, temporally defined, commitment not merely occasional, coordination with the overall activity of the University, close relation to the realization of a research programme, autonomous development of collaboration within the programme, absence of predefined working hours. By signing the contract, the temporary research fellows will carry out the online course on security provided by the University available on the online service portal of Politecnico under the field "data - security training courses" and submit, within 30 days from the beginning of the activity, copy of the related certificate to the Department where the research activity will take place. At the end of the contract, the temporary research fellow is required to submit a written report on the research activity carried out and on the results achieved within the project. In case that the report will not be submitted, it will not be possible to renew the temporary research fellowship or sign a contract for a new temporary research fellowship. Employment under this call falls within the untenured ongoing continuous collaboration category. To the temporary research fellowship, for what concerns tax matters, it must be applied the provisions of article 4 of the law n. 476 of 13 August 1984, as well as, for social security, those referred in Article 2, paragraphs 26 et seq., of the Law n. 335 of 8 August 1995, and subsequent amendments, for compulsory abstention from work for maternity, the provisions of the Decree of the Ministry of Labour and Social Policies of 12 July 2007, published in the Official Journal n. 247 of 23 October 2007, and, with regard to sick leave, the provisions of the Article 1, paragraph 788, of the Law n. 296 of 27 December 2006, and subsequent amendments, as far as they can be compatible. During the period of compulsory maternity leave, the maternity subsidy paid by INPS in accordance with article 5 of the above-mentioned decree of 12 July 2007 is supplemented by Politecnico di Milano up to the total amount of the temporary research fellowship. Citizens of EU countries, who are not able to produce the S1 model related to health assistance in their country of origin, can ask to ASL offices for instructions regarding the registration fee to the Italian National Health Service. The Politecnico di Milano will provide the contracting part insurance coverage for civil liability funded with specific budget items. The Politecnico di Milano will withhold from the grant salary Euro 3,97 for each solar year, for the additional insurance premium "Students, Research Fellows and Similar Roles Accidents", to cover expenses for any injuries sustained during the performance of all activities related to the research grant. The amount of the temporary research fellowship, referred to the contract duration (see article 1 of this call), paid as deferred monthly instalments, is Euro 19367,04 with only deductible expenses included and charged to the contractor. The temporary research fellowship cannot be allocated to employees, either in public or private scheme, including part-time and fixed-term contracts. The temporary research fellowship cannot be assigned to those enrolled in laurea study programmes, laurea Specialistica or Laurea Magistrale (equivalent to Master of Science) programme, Ph.D. programme with scholarships or medical specialization, in Italy or abroad, and it implies to place in unpaid leave the employee in service with public administrations other than those referred to in the fifth paragraph of this article. The participation to the selection is not allowed to subjects with a degree of kinship or affinity within the fourth degree (included) with: ● a full and associate professor of the Department that issued this call; ● the Rector; ● the Director General; ● a Member of the Board of Governors. Those who have already signed contracts for temporary research fellowships pursuant to Article 22 of Law 240/2010 may not participate in this selection, for a number of 6 years, with the exclusion of the period in which the temporary research fellowship was obtained for Ph.D. programme without scholarship, within the maximum limit of the legal duration of the programme. Similarly, those who are not able to carry out the research activity for the entire period provided in Article 1 of the call cannot participate in the selection process, due to the exceeding of the time limits established by Article 22, third paragraph of Law 240/2010 as supplemented by Article 6, paragraph 2bis of the Decree-Law 192/2014, as well as by Article 22 ninth paragraph, Law 240/2010 5. The holders of temporary research fellowships cannot be full employees of Universities, institutions and public research and experimentation bodies, of the National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), of the Italian Space Agency (ASI) and of institutions whose scientific diploma has been recognized as equivalent to a Ph.D. programme according to Article 74, fourth paragraph, of the Presidential Decree n. 382 of 11 July 1980. The holder of temporary research fellowship can carry out professional activities and sign contracts that fall within the self-employment contracts, provided that carrying out this activity will not provide a lack of performance in the research activity subject of the contract and upon written authorization by the Head of the Structure, after consultation with the Head of the research or programme. These activities are considered as not compatible with the temporary research fellowship in the event of lack of the aforementioned authorization. The holder of the temporary research fellowship cannot carry out activities that could lead to a situation of conflict of interest with the activities of Politecnico di Milano. The temporary research fellowship cannot be combined with other fellowships and scholarships except with those granted by national or foreign institutions, useful as integration for research activities abroad for the same holders of the temporary research fellowships. The temporary research fellow can attend Ph.D. courses, also as extra courses and without the right to scholarship, always subject to pass the admission tests. Article 22, third paragraph, law 240/2010 states that "the total duration of the relations established under this article, including any renewals, may not [...] exceed four years, with the exclusion of the period in which the temporary research fellowship was obtained for Ph.D. programme, within the maximum limit of the legal duration of the programme". Article 6, paragraph 2 of the Legislative Decree 192/2014 states that "The total duration of the relations established under Article 22, paragraph 3, of the law of 30 5 December 2010, n. 240, is extended for two years". Article 22, ninth paragraph, Law 240/2010 states that "The total duration of the relationships established with the holders of the temporary research fellowships as referred in this article and of the contracts as referred in Article 24, which also existed with different universities, state, non-state or telematic universities, as well as with entities as mentioned in paragraph 1 of this article, with the same subject, cannot, in any case, exceed twelve years, even if it is a non-continuous period. For calculation of duration of the aforementioned relations, the periods spent on maternity or sick leave, according to current legislation, are not relevant.". Pursuant to EU Regulation no. 679/2016, applicants are informed that the processing of personal data supplied by them will be processed, either on paper or electronically, for the sole purpose of this procedure and the possible establishment of the employment relationship and for the purposes related to its management. The processing will be carried out by the persons in charge of the procedure, as well as by the selection board, also with the use of computerized procedures, in the ways and within the limits necessary to pursue the aforementioned purposes, even in the event of any communication to third parties. The provision of such data is necessary for the assessment, for the verification of the participation requirements and the actual possession of the declared academic qualifications. Failure to provide such information may preclude such obligations and, in the cases provided for in the notice, may result in the exclusion from the selection procedure. Further data may be requested to candidates for the sole purpose mentioned above. The collected data may be communicated to any subjects entitled under the law n. 241/1990, the legislative decree 33/2013 and any subsequent amendments and additions. The data will be stored, in accordance with the provisions of current legislation, for a period of time not exceeding that necessary to achieve the purposes for which they are processed. Pursuant to GDPR 2016/679, the Politecnico di Milano may publish on the University website the Curriculum Vitae of the successful candidates as attached to the application form, for institutional purposes and in compliance with Legislative Decree no. 33 of 14 March 2013 (Transparency Decree) as amended by Legislative Decree 97 of 2016. It is understood that, in addition to the complete Curriculum Vitae, it will be possible to provide a specific Curriculum Vitae, without personal data, for the sole purpose of the publication on the University website. The subjects are granted the rights referred to in the third chapter of EU Regulation no. 679/2016, in particular, the right to access their personal data, to request correction, updating and cancellation, if incomplete, erroneous or collected in violation of the law, and to oppose to their processing for legitimate reasons. Further information is available on the University website at xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx. Complaints can be filed with a specific request to the person responsible for the protection of personal data, point of contact: xxxxxxx@xxxxxx.xx. The Data Controller of the Politecnico di Milano is the General Manager delegated by the Rector pro- tempore - contact: xxxxxx@xxxxxx.xx. Responsible for the processing: the Human Resources and Organization Manager. According to what provided by Article 5 of the Law n. 241 of 7 August 1990 and subsequent amendments, the Head of the procedure for this Call is Xxxxxx Xxxxxxxxx, Human resources and organization - Teaching Staff ManagementService, phone (+00) 00.0000.0000 - (+00) 00.0000.0000 - (+00) 00.0000.0000 - (+39) 02.2399.2156 E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - Italian Certified E-Mail (in Italian: PEC, Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Qualità e provenienza dei materiali Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere: • rispondenti ai requisiti contrattuali • delle migliori qualità; • in buono stato di conservazione; • senza difetti di sorta; • lavorati a regola d'arte; • provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; • adatti all'ambiente in cui vengono impiegati • dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza in sede di collaudo. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto. Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Materiali Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei “materiali compositi” a meno delle possibili variazioni concesse dal CSA-NT che dovranno essere esplicitamente indicati. Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da ANAS, il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell’ultimo, rispetto alla scadenza dell’offerta, Listino Prezzi Ufficiale della Regione interessata dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e, pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni. Di converso, nel caso in cui il concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire esplicite dimostrazioni (ad esempio offerte commerciali) delle particolari condizioni di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale, ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato. Le offerte commerciali redatte dal fornitore di materiali “compositi” dovranno essere strutturate e dettagliate considerando tutti i singoli costi che compongono la lavorazione finita e, su richiesta di ANAS, dovranno essere presentate con lo stesso schema previsto dalle analisi prezzo fornite da ANAS. Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l’altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta, oltre ad essere impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell’appalto. Per i materiali provenienti da cava, dovrà essere fornita la documentazione, firmata digitalmente, attestante l’autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, nella quale dovrà essere riportata la durata della concessione, la tipologia e la quantità di materiale estraibile. In caso di coltivazione di cave in proprio da parte del concorrente, dovrà essere prodotta l’analisi completa del prezzo unitario del materiale fornito (costo di escavazione, carico, stoccaggio, trasporto dal sito al cantiere, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati anche amministrativi). Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d’inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l’effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità. L’analisi dettagliata del costo unitario relativo a tale materiale dovrà contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.