CONTRATTAZIONE A LIVELLO LOCALE. 1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli Enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Ente, sulle seguenti materie: a) criteri per l’attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche; b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali. 2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di Ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti. 3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell’art. 34.
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CONTRATTAZIONE A LIVELLO LOCALE. 1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli Enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l’attuazione l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all’igieneall'igiene, all’ambienteall'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l’attuazione l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività l'attività dei dipendenti disabili;
c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di Ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell’artnell'art. 3428.
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CONTRATTAZIONE A LIVELLO LOCALE. 1. Il livello locale di contrattazione riguarda, qualora ne ricorrano le condizioni e secondo le caratteristiche ordinamentali degli Entidell’ASI, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Enteintegrativa, sulle seguenti materie:
a) criteri per l’attuazione l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all’igieneall'igiene, all’ambienteall'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l’attuazione l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività l'attività dei dipendenti disabili;
c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di Entecollettiva, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di Entenazionale, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell’artnell'art. 3428.
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CONTRATTAZIONE A LIVELLO LOCALE. 1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli Enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l’attuazione l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all’igieneall'igiene, all’ambienteall'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l’attuazione l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività l'attività dei dipendenti disabili;
c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di Ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell’artnell'art. 3433.
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