Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l'ANEIOA, la FLAI - CGIL, la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l'ANEIOA, la FLAI - CGIL, l'Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l'ANEIOA, la FLAI - CGIL, l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale contrat- tuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato nell’al- legato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente pre- sente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti dipen- denti il contenuto del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l'ANEIOAla Confederazione Generale Italiana del Commercio, la FLAI - CGIL, la FISASCAT-CISL, del Turismo e dei Servizi e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo Federazione Nazionale UGL Terziario procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti capoverso tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 al presente contrattoformeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli previsto negli articoli precedenti 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente contratto e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali il funzionamento degli organismi paritetici al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l'ANEIOAlavoro, la FLAI - CGIL, la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti comma, tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 saranno stabilite entro il 30 giugno 2001 e formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al presente contrattoprimo comma e l'Istituto previdenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. Le parti costituiranno entro il 30 giugno 2001 il Fondo al quale affluiranno i contributi di cui sopra. Tale Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS- UIL e FEDERCOLF.
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Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l'ANEIOAlavoro, la FLAI - CGILle Organizzazioni Unag e Filis/Cgil, la FISASCAT-CISLFisascat/Cisl e Uilsic/Uil, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza contrattuali per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, Legge 04/06/1973 n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma punto precedente potranno essere corrisposti tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive dei contributi e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 al presente contrattoformeranno oggetto di appositi accordi tra le parti e l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai punti precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti previsto negli artt. 41, 42, 43 e 44 del presente contratto e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l'ANEIOAlavoro, la FLAI - CGIL, la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti comma, tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al presente contratto1° comma e con l'Istituto previdenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
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