OBBLIGO DI ASSISTENZA Clausole campione

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’ organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 Cod. Tur. in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. (ART. 45 CdT)
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. 17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 11, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore ed ai singoli fornitori dei servizi in loco, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le eventuali inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi ossia durante il soggiorno. Richieste di rimborsi per servizi non resi e/o disservizi, dovranno essere ricevuti, entro 10 giorni dal ritorno dei Clienti e non saranno comunque considerate se il Cliente non avrà fatto alcuna segnalazione e/o contestazione scritta al fornitore in loco in merito agli stessi. In caso di presentazione, nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, di reclamo relativo alle stesse, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. L’organizzatore dovrà garantire in ugual modo una sollecita risposta alle richieste del viaggiatore anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L'organizzatore presta,direttamente o tramite il corrispondente locale, adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà, secondo il criterio di diligenza professionale, anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.