Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all’articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; 0,25% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7.sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. 00000 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l’elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all’articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; 0,25% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere saranno mensilmente versate da tutti i dai datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7.sul 7. Fermo restando l’obbligatorietà del pagamento del contributo di cui sopra, le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti salariali di cui all’art.93 , del presente Contratto, si è tenuto conto corrente del solo contributo dello 0,10% su paga conglobata a carico degli istituti, istituito con il presente CCNL. Conseguentemente, con decorrenza 01/01/2002, l’Istituto che verrà comunicato dalla propria associazioneometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di importo pari allo 0,10% della paga base conglobata. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. 00000 intestato L’E.D.R., di cui al comma precedente, è corrisposto per 14 mensilità Il contenuto del presente articolo sarà portato espressamente a ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni conoscenza dei datori di lavoro forniranno l’elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestredipendenti.
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Contributo di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli Strumenti di bilateralità di cui al presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le parti firmatarie procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale x.xx. x.xx.xx art. 148 ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l’INP“. Le relative modalità sono definite dal relativo regolamento. La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopracitati, allegate al presente CCNL onde formarne parte integrante ed essenziale, Il contributo di cui all’articolo precedente è fissato nella misura dello 0,450,50% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 13 mensilità ed è così ripartito: 0,20 0.20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; 0,25 0.30% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento mensile del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7.sul dipendenti sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazionedall’ente bilaterale. Gli istituti I datori di lavoro non associati verseranno su xc/x xxxxxxxx x. 00000 c bancario intestato a E.Bi.P.I.C. – ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l’elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestrePICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE.
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