Common use of Contributo di assistenza contrattuale Clause in Contracts

Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,10% A carico dell’azienda 0,10% A carico del dipendente come XX.XX.XX. 0,10% A carico dell’azienda 0,15% A carico del dipendente come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a .... Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre. Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo. L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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Samples: www.fiscoetasse.com

Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,10% A carico dell’azienda 0,10% A carico del dipendente come XX.XX.XX. 0,10% A carico dell’azienda 0,15% A carico del dipendente ; come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato indicato. Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*), intestato a .... intestato.............. Il mancato versamento del Contributo contributo di Assistenza Contrattuale assistenza contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio febbraio per il quarto trimestre. Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo. L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,10% A carico dell’azienda 0,10% A carico del dipendente come XX.XX.XX. 0,10% A carico dell’azienda 0,15% A carico del dipendente CO.AS.CO; come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato indicato. Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su xc/x xxxxxxxx x. c bancario n. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*), intestato a .... intestato.............. Il mancato versamento del Contributo contributo di Assistenza Contrattuale assistenza contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio febbraio per il quarto trimestre. Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo. L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all'articolo all'Art. precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,10% A carico dell’azienda dell'azienda 0,10% A carico del dipendente come XX.XX.XX. 0,10% A carico dell’azienda dell'azienda 0,15% A carico del dipendente come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1o comma del precedente articolo Art. 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a .... Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre. Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo. L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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Samples: www.cospsindacato.it

Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,10% A carico dell’azienda 0,10% A carico del dipendente come XX.XX.XXCO.AS.CO. 0,10% A carico dell’azienda del dipendente 0,15% A carico del dipendente dell’azienda come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su xc/x xxxxxxxx x. c bancario n. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a .... Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre. Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo. L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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Samples: www.rapportolavoro.it