Common use of Controlli di accettazione in cantiere Clause in Contracts

Controlli di accettazione in cantiere. I controlli di accettazione in cantiere devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3, o- gni 30 t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio inca- ricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove, di compilazione dei certificati, di accettazione delle forniture e per le procedure derivanti da risultati non conformi, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:2009.

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Controlli di accettazione in cantiere. I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del mate- riale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Essi devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni in ragione di cui al precedente § 11.3.3.5.3, o- gni 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa categoria di acciaio classe proveniente dallo stesso stabilimentosta- bilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio inca- ricato in- caricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. Per le modalità I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia (in termini di diametro e dimenioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di provenienza. I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il § 11.3.2.3, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nelle Tabelle seguenti, rispettivamente per barre e reti e tralicci: fy minimo 425 N/mm2 per acciai B450A e B450C fy massimo 572 N/mm2 per acciai X000X x X000X Xxx minimo ≥ 6,0% per acciai X000X Xxx minimo ≥ 2,0% per acciai B450A ft / fy 1,13 ≤ ft / fy ≤ 1,37 per acciai B450C ft / fy ft / fy ≥ 1,03 per acciai B450A fy minimo 425 N/mm2 per acciai B450A e B450C fy massimo 572 N/mm2 per acciai X000X x X000X Xxx minimo ≥ 6,0% per acciai X000X Xxx minimo ≥ 2,0% per acciai B450A ft / fy 1,13 ≤ ft / fy ≤ 1,37 per acciai B450C ft / fy ft / fy ≥ 1,03 per acciai B450A Distacco del nodo ≥ Sez. nom. Ø maggio- re × 450 × 25% per acciai B450A e B450C Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il direttore dei lavori dispone la ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro. Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi, previo avviso al fabbricante nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al centro di trasformazione, a 25 campioni, ap- plicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3). L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al fabbricante, nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al centro di trasformazione, che sarà tenuto a farli inserire tra i risul- tati dei controlli statistici della sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al nodo saldato: un singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di sei nuovi campioni dello stesso diametro, un ulte- riore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità della partita. Inoltre il direttore dei lavori deve comunicare il risultato anomalo al Servizio tecnico centrale. I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l’indicazione del marchio identificativo di cui al § 11.3.1.4 delle presenti Norme tecniche, rilevato sui campioni da sottoporre a prova a cura del laboratorio incaricato dei controlli. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecni- co centrale, di ciò deve essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova. Il prelievo dei campionicampioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso dei requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di accettazione prescritti al pre- sente paragrafo. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove da effettuarsi presso il laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato delle prove di accettazione in cantiere, siano effettivamente quelli prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove contenente l’indicazione delle strutture cui si riferisce ciascun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei La- vori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: – l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; – una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero tota- le di pagine; – l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; – il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; – la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare; – la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; – l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di compilazione riferimento per l’esecuzione della stessa; – le dimensioni effettivamente misurate dei certificaticampioni; – i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento. I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei control- li, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di accettazione tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle forniture presenti norme e per le procedure derivanti da risultati non conformi, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:2009ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

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Controlli di accettazione in cantiere. I controlli di accettazione in cantiere devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui al precedente § 11.3.3.5.3all’art. 59 del DPR n. 380/2001, o- gni 30 t della stessa categoria sono obbligatori per tutte le forniture di acciaio proveniente dallo stesso stabilimentoelementi e/o prodotti, anche se con forniture successivequalunque sia la loro provenienza e la tipologia di qualificazione. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio inca- ricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni. Qualora la fornitura di elementi lavorati provenga da un Centro di trasformazione o da un fabbricante di elementi marcati CE dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione o il fabbricante sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, Il Direttore dei Lavori può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione o fabbricante ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione o del fabbricante secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui preleva- ti, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. A seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere il Direttore dei Lavori deve effettuare i seguenti controlli: - Elementi di Carpenteria Metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate; il numero di campioni, prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per le opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di quantità di acciaio da carpenteria non superiore a 2 tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà con- to anche della complessità della struttura. - Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate; il numero di campioni, prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera,, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di lamiere grecate o profili formati a freddo non superiore a 0.5 tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Di- rettore dei Lavori. - Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati; il numero di campioni, prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non su- periore a 100, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori. - Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati; il numero di campioni, prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non superiore a 10, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori. I controlli di accettazione devono essere effettuati prima della posa in opera degli elementi e/o dei prodotti. I criteri di valutazione dei risultati dei controlli di accettazione devono essere adeguatamente stabiliti dal Direttore dei Lavori in relazione alle caratteristiche meccaniche dichiarate dal fabbricante nella documentazione di identificazione e qualificazione e previste dalle presenti norme o dalla documentazione di progetto per la specifica opera. Questi criteri tengono conto della disper- sione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prelievo prova. Tali criteri devono esse- re adeguatamente illustrati nella “Relazione sui controlli e sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali” predisposta dal Direttore dei campionilavori al termine dei lavori stessi. Se un risultato è non conforme, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è pre- sente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve esse- re ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tutti risultati validi della prova sono maggiori o uguali del previsto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, un ulteriore campionamento, di esecuzione numerosità doppia rispetto a quanto precedente- mente previsto in relazione alle varie tipologie di prodotto, deve essere effettuato da prodotti diversi del lotto in presenza del fabbricante o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove, prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se i singoli risultati ottenuti sugli ulteriori provini è maggiore di accettazione. In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale. Per la i compilazione dei certificati, di accettazione delle forniture e per le procedure derivanti da risultati non conformiquanto applicabile, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:200911.3.2.12 .

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Controlli di accettazione in cantiere. Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che ciascuna miscela omogenea sia coperta da CVT in corso di validità, di cui una copia deve essere presente in cantiere. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’esecutore dei lavori deve inoltre assicurare la conservazione di tutta la documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. I controlli di accettazione in cantiere cantiere: - sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3, o- gni 30 t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori; - devono essere effettuati contestualmente alla messa in opera del FRC; - devono essere eseguiti su provini prelevati in cantiere. In aggiunta alle prove di accettazione richieste per la verifica di lavorabilità e di resistenza alla compressione, previste per il calcestruzzo senza fibre, per ogni miscela omogenea è obbligatorio fare almeno un prelievo di due campioni ogni 100 m3 di getto, da sottoporre a prova di flessione secondo la UNI EN 14651. Il Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio inca- ricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campionii campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle Le prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova controlli necessari sul calcestruzzo FRC sono disposti dalle "Linee Guida per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove, di compilazione dei certificati, valutazione tecnica ed il controllo di accettazione delle forniture e per le procedure derivanti da risultati non conformi, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:2009Fiber Reinforced Concrete)".

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Controlli di accettazione in cantiere. I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 11.3.2.12 del D.M. 17 gennaio 2018 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Essi devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni in ragione di cui al precedente § 11.3.3.5.3, o- gni 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa categoria di acciaio classe proveniente dallo stesso stabilimentostabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive. I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia (in termini di diametro e dimensioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di provenienza. Il prelievo dei campioni va eseguito effettuato alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; . Qualora la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta fornitura, di prove al laboratorio inca- ricato deve essere sempre firmata dal elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che rimane anche responsabile della trasmissione il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni. Il campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di effettuare le prove. La domanda di prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore Direttore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove, di compilazione dei certificati, di accettazione delle forniture e per le procedure derivanti da risultati non conformi, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:2009ciascun prelievo.

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Controlli di accettazione in cantiere. Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che ciascuna miscela omogenea sia coperta da CVT in corso di validità, di cui una copia deve essere presente in cantiere. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’esecutore dei lavori deve inoltre assicurare la conservazione di tutta la documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. I controlli di accettazione in cantiere cantiere: · sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3, o- gni 30 t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori; · devono essere effettuati contestualmente alla messa in opera del FRC; · devono essere eseguiti su provini prelevati in cantiere. In aggiunta alle prove di accettazione richieste per la verifica di lavorabilità e di resistenza alla compressione, previste per il calcestruzzo senza fibre, per ogni miscela omogenea è obbligatorio fare almeno un prelievo di due campioni ogni 100 m3 di getto, da sottoporre a prova di flessione secondo la UNI EN 14651. Il Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio inca- ricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campionii campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle Le prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova controlli necessari sul calcestruzzo FRC sono disposti dalle "Linee Guida per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove, di compilazione dei certificati, valutazione tecnica ed il controllo di accettazione delle forniture dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)". Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e per le procedure derivanti da risultati relative circolari esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non conformi, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:2009all'origine.

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Controlli di accettazione in cantiere. Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che ciascuna miscela omogenea sia coperta da CVT in corso di validità, di cui una copia deve essere presente in cantiere. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’esecutore dei lavori deve inoltre assicurare la conservazione di tutta la documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. I controlli di accettazione in cantiere cantiere: • sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3, o- gni 30 t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori; • devono essere effettuati contestualmente alla messa in opera del FRC; • devono essere eseguiti su provini prelevati in cantiere. In aggiunta alle prove di accettazione richieste per la verifica di lavorabilità e di resistenza alla compressione, previste per il calcestruzzo senza fibre, per ogni miscela omogenea è obbligatorio fare almeno un prelievo di due campioni ogni 100 m3 di getto, da sottoporre a prova di flessione secondo la UNI EN 14651. Il Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda- zione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certifica- zione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio inca- ricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campionii campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sotto- scritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve so- spendere l’esecuzione delle Le prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono con- servare i campioni sottoposti a prova controlli necessari sul calcestruzzo FRC sono disposti dalle "Linee Guida per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove, di compilazione dei certificati, valutazione tecnica ed il controllo di accettazione delle forniture e per le procedure derivanti da risultati non conformi, valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3. Trattandosi di ulteriori trasformazioni, è richiesto che gli acciai di partenza dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (trefoli per calcestruzzo armato precompresso) siano già qualificati secondo le procedure finora descritte. Per le ulteriori caratteristiche (materiale protettivo, quantità, guaine, spessore, ecc…) si rimanda a quanto contenuto nella specifi- ca UNI 7676:2009Fiber Reinforced Concrete)".

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