Controlli qualità screening mammografico Clausole campione

Controlli qualità screening mammografico. Le attrezzature mammografiche presenti sulle strutture mobili in regola con le normative vigenti sulla radioprotezione ed in possesso di tutta la documentazione che attesti la loro idoneità potranno essere sottoposte ad ulteriori valutazioni da parte dell’IRCCS CROB di Rionero prima dell’avvio del servizio e durante l’espletamento dello stesso. I controlli ed i protocolli a cura della DA dovranno valutare i parametri fisici e geometrici nel rispetto del D.Lgs. n. 187/2000 ed in accordo con i principi di best practice(Istituto Superiore di Sanità “Controllo di qualità in mammografia”, rapporto Istisan 95/12 1995 e Linee Guida Europee IV Edizione “Controlli di qualità sulle attrezzature in mammografia analogica e digitale”) e successive. Il Crobprogrammerà ed effettuerà,sulla base dei citati protocolli dell’Istituto Superiore della Sanità e Linee Guida europee IV Ediz. e successive, nonché sulla base delle direttive del GISMA e dell’osservatorio Nazionale screening, i controlli settimanali, trimestrali e semestrali finalizzati alla verifica nel tempo delle condizioni operative dei sistemi installati. Sulla base di tali controlli la SA potrà effettuare prescrizioni alla DA per l’adeguamento dei sistemi. La ditta aggiudicataria garantirà: • attraverso i propri esperti in fisica sanitaria i controlli di qualità periodici previsti ai sensi del D. Lgs. N. 187/2000 da effettuarsi anche dopo gli interventi manutentivi; • attraverso i tecnici in radiologia preposti all’utilizzo delle attrezzature i controlli di qualità giornalieri. I parametri registrati durante i controlli di qualità dovranno essere annotati su appositi registri. In caso di esito negativo dei test di cui al presente paragrafo, sarà obbligo della ditta provvedere nel più breve tempo possibile – anche mediante sostituzione parziale o totale delle attrezzature installate – al ripristino delle condizioni di piena accettabilità e fruibilità delle apparecchiature prima di poter procedere con l’effettuazione degli esami di screening.

Related to Controlli qualità screening mammografico

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).