I principi Clausole campione

I principi. L’erogazione dei servizi da parte di Gread avviene nel rispetto dei principi di eguaglianza ed imparzialità di trattamento, nella garanzia di un servizio continuativo, nella partecipazione dei Clienti alla prestazione del servizio, nel perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia.
I principi. 1 I Soggetti Esecutori, nella realizzazione di Iniziative di cooperazione allo sviluppo che prevedono di acquisire sul mercato italiano ed estero beni, servizi e lavori, sono tenuti a osservare i principi generali nazionali e comunitari in materia di scelta del contraente. In particolare, i principi di libera concorrenza, efficienza ed efficacia, nonché i principi di:
I principi. 1. Il modello retributivo si fonda su questi principi prioritari: – trasparenza per i collaboratori, – garanzia di progressione del salario minimo, – flessibilità per premiare adeguatamente il merito, – chiarezza sull’evoluzione del salario massimo, – equilibrio tra le posizioni all’interno delle diverse aree amministrative, – equità fra chi è assoggettato al CCLSUPSI e gli altri collaboratori, – equità salariale tra generi, – garanzia della sostenibilità finanziaria della scuola.
I principi. 1. Il modello retributivo si fonda su questi principi prioritari: – trasparenza per icollaboratori, – garanzia di progressione del salario minimo, – flessibilità per premiare adeguatamente il merito, – chiarezza sull’evoluzione del salario massimo, – equilibrio tra le posizioni all’interno delle diverse aree amministrative, – equità fra chi è assoggettato al CCLSUPSI e gli altri collaboratori, – equità salariale tra generi, – garanzia della sostenibilità finanziaria della scuola. CCL del personale amministrativo SUPSI / V1-27.08.2019
I principi. 1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale del comune di Monopoli nel rispetto del dettato dell’art.59, primo comma, della legge 8/6/1990, n.142, successive modificazioni ed integrazioni.
I principi. 1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto legislativo1.
I principi. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali". L'attività negoziale dell'Ente si ispira a: perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico; realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici; osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività; armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.
I principi. La successione necessaria è un istituto che nasce dal bilanciamento di due valori, quello che tradizionalmente è detto della solidarietà familiare, e quello dell’autonomia privata, nello specifico della libertà di testare74. Pertanto si pone come limite a quest’ultima libertà, e la sua applicazione presuppone un contrasto tra volontà della legge e volontà del defunto75. In realtà, dietro il c.d. principio di solidarietà familiare76 vi è una più ampia valutazione, infatti il legislatore non si limita semplicemente a tutelare i soggetti legati al de cuius da un vincolo particolarmente intenso, ma intende tutelare tutti coloro che avevano una relazione tale da presupporre una certa condivisione della vita col de cuius, avente anche riflessi patrimoniali. Si tratta di ipotesi nelle quali sarebbe ingiusto che questi soggetti non potessero godere dei vantaggi del patrimonio del de cuius o perché ne hanno già beneficiato in passato, o perché addirittura hanno contribuito non solo a conservarlo ma anche ad integrarlo 77 . Pertanto il fondamento dell’istituto risiede nelle concrete esigenze di tutela di alcuni familiari78. 74 In tema di rapporti tra autonomia privata e testamento v. X. XXXXXXXX, Autonomia negoziale e diritto ereditario, in Riv. Not., 2000, p. 789 ss., che definisce il principio dell’autonomia testamentaria come la “determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali che sopravvivono alla morte del testatore, che indubbiamente, è la fondamentale funzione che il negozio (il testamento) è chiamato ad assolvere”, precisando inoltre che “è consentita altresì, suo tramite, la realizzazione di interessi sguarniti del carattere della patrimonialità”. L’A. rileva che “la libertà di disporre per testamento è singolarmente ampia; l’autonomia testamentaria conosce i suoi più importanti, ma esclusivi limiti, nell’intangibilità dei diritti riservati ai legittimarii (artt. 457, 536 ss. e 549 c.c.) e nella liceità e possibilità delle singole disposizioni contenute nella scheda” e aggiunge che il sistema successorio dà “significativo spazio all’autonomia testamentaria, pur eleggendo alcuni famigliari a riservatari, i quali possono venire alla successione anche contro il testamento. Esso, nondimeno, dà tutti i suoi frutti, anche nel caso in cui leda i diritti dei legittimari, ché le sue disposizioni non sono, per questo , nulle: più semplicemente esse possono venire private di efficacia, se i riservatari agiscano in riduzione, nel qual caso, l’esito vittorioso del ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.