Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiato, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazione, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità. 2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori. 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Di Radiocomunicazioni DMR
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiato, ai Ai sensi dell’art. 48 48, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 163/2006, dovrà comprovare prima di procedere all’apertura delle buste presentate dalle Ditte concorrenti, sarà effettuato sorteggio tramite procedura telematica ai sensi dell’Art. 295 del D.p.R. 207/2010 a seguito del quale sarà richiesto ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-economico finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata richiesti dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale, comprovante quanto dichiarato in sede Bando di gara, presentando i seguenti documenti, o qualsiasi altro idoneo a provare quanto dichiarato. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante Per la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare il possesso prova del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionetecnico-organizzativa si richiede la produzione di dichiarazioni di effettuazione della prestazione sottoscritte dall’acquirente in originale, che o in copia corredata da dichiarazione di autenticità, da cui si evinca: • la produzione di almeno due calorimetri secondo la norma EN14511 • lo sviluppo di software di gestione e monitoraggio per calorimetri conformi alla norma EN14511 Nel caso in cui, il concorrente abbia dichiarato di aver effettuato forniture presso pubbliche amministrazioni, la prova di quanto dichiarato sarà verificata acquisita direttamente dall’Amministrazione. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 all’escussione della garanzia a corredo dell’offerta ed alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006fatto all’Autorità.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Samples: Fornitura Di Un Calorimetro
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un nu- mero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del pos- sesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all'escussione della relativa cauzione 59 Centro servizi di documentazione di rete Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in attesa di conversione) provvisoria e il concorrente che segue in graduatoriaalla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autori- tà dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (comma modificato dall'art. 4, come previsto comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 e poi dall’art. 48 20, comma 1, lettera f), decreto legge n. 5 del d.lgs. 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.35)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un nu- mero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del pos- sesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Xxxxxx. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all'escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoriaalla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autori- tà dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (comma modificato dall'art. 4, come previsto comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 e poi dall’art. 48 20, comma 1, lettera f), decreto legge n. 5 del d.lgs. 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.35)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un nu- mero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del pos- sesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all'escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoriaalla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autori- tà dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (comma modificato dall'art. 4, come previsto comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 e poi dall’art. 48 20, comma 1, lettera f), decreto legge n. 5 del d.lgs. 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.35)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiatoNelle procedure di affidamento di lavori, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, dovrà comprovare le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) xxxxxx. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità tramite l’Osservatorio per i provvedimenti di revisione o collegio sindacale, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare il possesso cui all'articolo 48 del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazione, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualitàdecreto legislativo 163/2006.
2. Ad analoga verifica saranno sottopostiA prescindere dall’importo del contratto, le stazioni appaltanti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario richiedono all'aggiudicatario e il al concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
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Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all’escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui al all'art. 6 comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di esclusione di cui all’artaffidamento. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.(110)
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Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all’escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui al all'art. 6 comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di esclusione di cui all’artaffidamento. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.(114) (115)
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Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacalexxxxxx. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casella- rio informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia comma 10, ovvero attraverso il sito del certificato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di qualità.
2. Ad analoga servizi la verifica saranno sottopostidel possesso del requisito di cui all'articolo 42, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni comma 1, lettera a), del presente codice è effettua- ta tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di garacui all'articolo 62-bis del codice dell'ammini- strazione digitale, anche l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederàdecreto legislativo 7 marzo 2005, prima n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovve- ro non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della stipulazione relativa cauzione provvisoria e alla se- gnalazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all’artall'articolo 6 comma 11. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatoriL'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia comma 10, ovvero attraverso il sito del certificato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di qualità.
2. Ad analoga servizi la verifica saranno sottopostidel possesso del requisito di cui all’articolo 42, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di garacomma 1, anche l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatorialettera a), come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei soggetti contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al comma precedente si procederàdecreto legislativo 7 marzo 2005, prima n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della stipulazione relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all’artall'art. 38 del d.lgs6 comma 11. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.(96)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiatoIn ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 48, ai sensi dell’art. 48 comma 2, del d.lgsD.Lgs. n. 163/2006, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare il possesso 163 del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazione, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti2006, entro 10 (dieci) dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario la Società richiederà all'aggiudicatario e il al concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 graduatoria di presentare entro dieci giorni la documentazione probatoria del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generalecui all’articolo 6. La mancata presentazione della documentazione o la mancata conferma di quanto dichiarato comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006. In particolare dovranno essere esibiti: bilanci o estratti di bilancio, dichiarazioni annuali IVA, registri fatture ecc. a dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni riguardanti il fatturato relativo agli ultimi tre esercizi, come da articolo 6 paragrafo 6.3; nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 163 del 2006: certificati di regolare esecuzione rilasciati da parte di enti o amministrazioni pubbliche e/o dichiarazioni di privati o dello stesso concorrente, attestanti l’effettiva e corretta esecuzione delle forniture da parte del concorrente a dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni riguardanti la regolare esecuzione di forniture analoghe negli ultimi tre anni, vedi sopra articolo 6 paragrafo 6.4. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere corredate di ogni documento necessario a dimostrare la loro veridicità; quant’altro necessario o ritenuto utile per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e per confermare la veridicità delle dichiarazioni rese.
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Samples: Concession Agreement
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ((di cui all'articolo 6-bis del presente Codice)). Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all'escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui al all'articolo 6 comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di esclusione di cui all’artaffidamento. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.(29)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all'escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui al all'articolo 6 comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatoriaffidamento.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, L. n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-economico- finanziaria e tecnico-organizzativa tecnico- organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Xxxxxx. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all’escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui al all'art. 6 comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatoriaffidamento.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Controlli sul possesso dei requisiti. (1) (Articolo 10, legge n. 109/1994)
1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, che sarà verificata dalla stazione appaltante. • copia comma 10, ovvero attraverso il sito del certificato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di qualità.
2. Ad analoga servizi la verifica saranno sottopostidel possesso del requisito di cui all'articolo 42, entro 10 comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di garaprevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, anche l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederàdecreto legislativo 7 marzo 2005, prima n. 82) (parole sostituite il 10/2/12 dall’Articolo 20 del d.l. 5/12 e l.c. 35/12). Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della stipulazione relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all’artall'articolo 6 comma 11. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatoriL'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento (2).
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.
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Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Il concorrente sorteggiatoLe stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, dovrà comprovare arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di seguito indicata: • copia dei bilanci dell’ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacaleinvito. Le stazioni appaltanti, comprovante quanto dichiarato in sede di gara. • copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzionecontrollo, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell’amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare verificano il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazionequalificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, che sarà verificata comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla stazione appaltante. • copia del certificato di qualità.
2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l’aggiudicatario all’escussione della relativa cauzione provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 alla segnalazione del d.lgs. n. 163/2006.
3. Nei confronti dei soggetti fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui al all'art. 6 comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di esclusione di cui all’artaffidamento. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.(110)
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