Common use of COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Clause in Contracts

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, attribuite al Dipartimento dall’articolo 56, comma 1, lettera a)del D.Lgs. 300/1999, trova applicazione la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 23gennaio 2008. Il Dipartimento e l’Agenzia definiscono, quindi, nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento, le azioni e gli interventi volti a rafforzare la cooperazione amministrativa, favorendo l’integrazione delle banche dati e l’incremento della qualità dei flussi informativi. Il Dipartimento e l’Agenzia, per il miglioramento reciproco delle attività e dei servizi, finalizzatial conseguimento degli obiettivi di politica fiscale e gestione tributaria, indicati nell’Atto di indirizzo, definiscono appositi percorsi formativi, con specifica evidenza al settore fiscale tributario, destinati adirigenti e funzionari del Dipartimento e dell’Agenzia. L’Agenzia, su richiesta del Dipartimento, nel rispetto del principio di riservatezza delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e di quello di minimizzazione dei dati delle persone fisiche, si impegna a fornire le risposte più significative alle istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000 e rese anteriormente al 1°settembre 2018, nonché agliinterpelli per i quali l’Agenzia ha pubblicato il solo principio giuridico. Le risposte sono rese disponibili in forma anonima e con modalità volte a garantire la riservatezza dei dati. L’Agenzia si impegna, altresì, ad adottare idonee misure organizzative atte a garantire il corretto ed efficace uso da parte dei propri uffici delle modalità telematiche di notifica e di depositodegli atti processuali e dei documenti presso le Commissioni tributarie. L’Agenzia rende disponibili alle altre Agenzie e ad altre Pubbliche Amministrazioni, ove normativamente previsto, i dati utili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali per incrementare la “tax compliance” e migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti/utenti. I dati elementari sono forniti dall’Agenzia a titolo gratuito; gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazionisono a carico della Struttura richiedente. Previa verifica di fattibilità, viene consentita l'operatività alle altre strutture della fiscalità, in base alle rispettive funzioni e competenze, su talune piattaforme e reti di comunicazione gestite direttamente dall’Agenzia al fine di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale. L’Agenzia collabora con l’Ufficio di Statistica del Dipartimento nelle attività connesse alla partecipazione dell’Amministrazione Finanziaria al Sistema Statistico Nazionale e fornisce tempestivamente al Dipartimento le informazioni necessarie per la valutazione e l’attuazione delle politiche fiscali. Gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazioni sono a carico diquest’ultimo. L’Agenzia, su richiesta del Ministero, assicura la propria collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti in materia tributaria e delle istruttorie alle interrogazioni parlamentari ed ai ricorsi presentati ai vari organismi giurisdizionali, anche nel settore della fiscalità internazionale.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, attribuite al Dipartimento dall’articolo 56, comma 1, lettera a)del D.Lgs. 300/1999, trova applicazione la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 23gennaio 2008. Il Dipartimento e l’Agenzia definiscono, quindi, nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento, le azioni e gli interventi volti a rafforzare la cooperazione amministrativa, favorendo l’integrazione delle banche dati e l’incremento della qualità dei flussi informativi. Il Dipartimento e l’Agenzia, per il miglioramento reciproco delle attività e dei servizi, finalizzatial conseguimento degli obiettivi di politica fiscale e gestione tributaria, indicati nell’Atto di indirizzo, definiscono appositi percorsi formativi, con specifica evidenza al settore fiscale tributario, destinati adirigenti e funzionari del Dipartimento e dell’Agenzia. L’Agenzia, su richiesta del Dipartimento, nel rispetto del principio di riservatezza delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e di quello di minimizzazione dei dati delle persone fisiche, si impegna a fornire le risposte più significative alle istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000 e rese anteriormente al 1°settembre 2018, nonché agliinterpelli per i quali l’Agenzia ha pubblicato il solo principio giuridico. Le risposte sono rese disponibili in forma anonima e con modalità volte a garantire la riservatezza dei dati. L’Agenzia si impegna, altresì, ad adottare idonee misure organizzative atte a garantire il corretto ed efficace uso da parte dei propri uffici delle modalità telematiche di notifica e di depositodegli atti processuali e dei documenti presso le Commissioni tributarieCorti di Giustizia Tributaria. L’Agenzia rende disponibili alle altre Agenzie e ad altre Pubbliche Amministrazioni, ove normativamente previsto, i dati utili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali per incrementare la “tax compliance” e migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti/utenti. I dati elementari sono forniti dall’Agenzia a titolo gratuito; gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazionisono a carico della Struttura richiedente. Previa verifica di fattibilità, viene consentita l'operatività alle altre strutture della fiscalità, in base alle rispettive funzioni e competenze, su talune piattaforme e reti di comunicazione gestite direttamente dall’Agenzia al fine di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale. L’Agenzia collabora con l’Ufficio di Statistica del Dipartimento nelle attività connesse alla partecipazione dell’Amministrazione Finanziaria finanziaria al Sistema Statistico Nazionale e fornisce tempestivamente al Dipartimento le informazioni necessarie per la valutazione e l’attuazione delle politiche fiscali. Gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazioni sono a carico diquest’ultimo. L’Agenzia, su richiesta del Ministero, assicura la propria collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti in materia tributaria e delle istruttorie alle interrogazioni parlamentari ed ai ricorsi presentati ai vari organismi giurisdizionali, anche nel settore della fiscalità internazionale.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2023 2025, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2023 2025

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, attribuite al Dipartimento dall’articolo con l’articolo 56, comma 1, lettera a)del D.Lgs. a) del Decreto Legislativo n. 300/1999, trova applicazione la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 23gennaio 23 gennaio 2008. Il Dipartimento e l’Agenzia definiscono, quindi, nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento, le azioni e gli interventi volti a rafforzare la cooperazione amministrativa, favorendo l’integrazione all’integrazione delle banche dati e l’incremento dell’Amministrazione finanziaria ed all’incremento della qualità dei flussi informativi. Il Dipartimento e l’Agenzia, anche attraverso l’aggiornamento del vigente Accordo di servizio per il miglioramento reciproco delle attività e dei servizi, finalizzatial conseguimento degli obiettivi di politica fiscale e gestione tributaria, indicati nell’Atto di indirizzo, definiscono appositi percorsi formativi, con specifica evidenza al settore fiscale l’accesso alle rispettive banche dati del contenzioso tributario, destinati adirigenti e funzionari del Dipartimento e dell’Agenzia. L’Agenzia, su richiesta del Dipartimento, nel rispetto del principio di riservatezza delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e di quello di minimizzazione dei dati delle persone fisiche, si impegna a fornire le risposte più significative alle istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000 e rese anteriormente al 1°settembre 2018, nonché agliinterpelli per i quali l’Agenzia ha pubblicato il solo principio giuridico. Le risposte sono rese disponibili in forma anonima e con modalità volte a garantire la riservatezza dei dati. L’Agenzia si impegna, altresì, ad adottare idonee misure organizzative atte a garantire il corretto ed efficace uso da parte dei propri uffici delle modalità telematiche di notifica e di depositodegli atti processuali e dei documenti presso le Commissioni tributarie. L’Agenzia rende disponibili alle altre Agenzie e ad altre Pubbliche Amministrazioni, ove normativamente previstoprevisto dalla norma, i dati utili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali per incrementare la “tax compliance” e migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti/utenti. I dati elementari sono forniti dall’Agenzia a titolo gratuito; gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazionisono informazioni sono a carico della Struttura richiedente. Previa verifica di fattibilità, viene consentita l'operatività alle altre strutture della fiscalità, in base alle rispettive funzioni e competenze, su talune piattaforme e reti di comunicazione gestite direttamente dall’Agenzia al fine di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale. L’Agenzia collabora con l’Ufficio di Statistica del Dipartimento delle Finanze nelle attività connesse alla partecipazione dell’Amministrazione Finanziaria al Sistema Statistico Nazionale e fornisce tempestivamente al Dipartimento le informazioni necessarie per la valutazione e l’attuazione delle politiche fiscali. Gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazioni sono a carico diquest’ultimodel Dipartimento. L’Agenzia, su richiesta del Ministero, assicura la propria collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti in materia tributaria e delle istruttorie alle interrogazioni parlamentari ed ai ricorsi presentati ai vari organismi giurisdizionali, anche nel settore della fiscalità internazionale.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2015 2017