Coperture complementari Clausole campione
Coperture complementari. 1) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato per infortunio o incidente stradale
2) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato derivante da infortunio
Coperture complementari. 2.3.1 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato per infortunio o incidente stradale
Coperture complementari. Quando sono menzionati nella polizza, i seguenti rischi e cose sono assicurati:
1 Danni al veicolo posteggiato
Coperture complementari. Assicurazione di esonero pagamento premi L'assicurazione complementare non copre la perdita parziale della capacità lavorativa e non copre altresì le conseguenze derivanti da: - autolesionismo intenzionale o lesioni riportate con colpa grave, tentato suicidio; - malattie contratte o ferite riportate in seguito alla partecipazione ad eventi bellici o alla partecipazione attiva a tumulti, sommosse, insurrezioni popolari; - malattie e perdita di forze intenzionalmente procurate; - delitti dolosi commessi dall’Assicurato. - L’Assicurazione non copre inoltre le malattie o le lesioni causate da: - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione; - pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore; - uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - esercizio dell’attività di pilota di qualunque tipo di mezzo aereo; - utilizzo, anche come trasportato, di aeromobili speciali; - delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; - stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche, catastrofe nucleare; conseguenti a bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate; cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
Coperture complementari. La prestazione dell’assicurazione principale può essere integrata, su richiesta del Contraente, con una o più delle seguenti coperture complementari previste dal contratto: • Assicurazione di esonero pagamento premi In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, che abbia come conseguenza un’inabilità totale al lavoro, è previsto l’esonero dal pagamento dei premi relativi alla garanzia principale in scadenza nel periodo compreso tra il 43° giorno di inabilità lavorativa ininterrotta e il termine della stessa. • Assicurazione contro gli infortuni - In caso di Morte conseguente ad infortunio, che si verifica entro un anno dalla data dello stesso, l’Impresa corrisponde la somma assicurata al netto di eventuali pagamenti effettuati per invalidità permanente derivante dal medesimo evento. Se il valore di tali pagamenti è maggiore della somma dovuta per il caso di morte, l’Impresa non potrà chiedere la restituzione della differenza. La somma assicurata è pari ad 1, 2 o 3 volte (a scelta del Contraente) il capitale di opzione minimo garantito al termine del differimento. - In caso di Invalidità permanente da infortunio, accertata entro un anno dalla data dello stesso, l’Impresa liquida l’indennità calcolata sulla somma assicurata applicando le percentuali previste dalla tabella “Grado di invalidità”, indipendentemente dalla maggiore o minore capacità lavorativa. Se il grado di invalidità accertato è minore o uguale al 5%, l’Impresa non liquida alcun indennizzo. La somma assicurata è pari ad 1, 2 o 3 volte (a scelta del Contraente) il capitale di opzione minimo garantito al termine del differimento Tali coperture sono operanti solo se espressamente indicate nella polizza e sia stato pagato il relativo premio. Le coperture complementari non consentono la possibilità di maturare una somma ridotta né un valore riscatto e non danno diritto alla partecipazione degli utili dell’Impresa. Per ogni copertura complementare, il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza.
Coperture complementari. A tale forma assicurativa possono essere abbinate, dietro il pagamento del relativo premio, le seguenti coperture comple- mentari, regolate dalle relative Condizioni speciali: - Garanzia famiglia, le cui Condizioni speciali sono riportate al Capitolo 6 della Sezione B delle Condizioni di assicurazio- ne, che prevede l’ulteriore pagamento del capitale assicurato qualora, dopo la morte dell’Assicurato, si verifichi anche il decesso del suo coniuge entro la durata contrattuale; - Invalidità, le cui Condizioni speciali sono riportate al Capitolo 7 della Sezione B delle Condizioni di assicurazio- ne, che garantisce l’esonero dal pagamento dei premi residui qualora l’Assicurato venga colpito da invalidità permanente e totale; - DueD, le cui Condizioni speciali sono riportate al Capitolo 8 della Sezione B delle Condizioni di assicurazione, che garantisce il pagamento anticipato all’Assicurato del capitale assicurato indicato in polizza, qualora l’Assicurato venga colpito da una delle seguenti malattie: infarto miocardio, ictus cerebrale, tumore, insufficienza renale, chirurgia vasco- lare, trapianto d’organo. - Infortuni, le cui Condizioni speciali sono riportate al Capitolo 9 della Sezione B delle Condizioni di Assicurazione, che prevede la liquidazione di un’ulteriore importo pari al capitale assicurato iniziale, qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a infortunio.
Coperture complementari. Con la conclusione di una 24 h CarAssistance Top, le prestazioni della 24 h CarAssistance vengono ampliate.
Coperture complementari. Prestazioni in caso di decesso e invalidità totale e permanente
