Assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale...
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group •
Rappresentanza Generale per l’Italia e Direzione per l’Italia: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 • X-00000 Xxxx (Xxxxxx) • Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita
(Tariffa XxXX/2017– AC3)
Set Informativo composto da:
- KID (documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi)
- DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi)
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Fac simile del modulo di proposta
Set Informativo - Copertina prodotto “Oggi per Domani” Ed. 09/2022 Pagina 1 di 1
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
IT
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.
Prodotto
Oggi per Domani Ed. 09/2022
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (la “Compagnia”) xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800 927 412 (numero verde)
Autorità competente: Ente di vigilanza del mercato finanziario (FMA, Finanzmarktaufsichtsbehörde, organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria)
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: Febbraio 2021
Cos’è questo prodotto?
Tipo Oggi per Domani Ed. 12/2019 (il “Prodotto”) è un’assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita.
Obiettivi L’obiettivo del Prodotto è quello di integrare la prestazione pensionistica pubblica con la costituzione di una rendita vitalizia rivalutabile (rendita avente funzione previdenziale), o come opzione un capitale, tramite un piano di investimento a lungo termine (almeno 10 anni, differimento) e prestazioni garantite, in combinazione con una copertura assicurativa in caso di morte sotto forma di restituzione dei premi versati oltre le quote di utile accumulate. L’investimento è operato dalla Compagnia nell’ambito del “fondo di copertura classico” (un fondo speciale gestito dalla Compagnia separatamente dalle altre attività dell’impresa, costituito essenzialmente da obbligazioni, immobili, azioni, prestiti), in maniera unitaria per tutti i contratti di assicurazione. Oltre alle prestazioni garantite, l’investitore partecipa ai guadagni sotto forma di una partecipazione agli utili stabilita annualmente. Il rendimento dipende dall’andamento a lungo termine dei mercati dei capitali. Al fine di garantire le prestazioni assicurate, si attribuisce grande importanza non soltanto alla possibilità del rendimento, ma anche alla sicurezza degli investimenti di capitale.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Prestazioni assicurative e costi
Il Prodotto è adatto ad investitori al dettaglio interessati alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa (rendita) garantita con accumulo di capitale a lungo termine tramite un investimento a basso rischio collegato ad una prestazione in caso di morte. Non sono richieste conoscenze ed esperienze specifiche in materia di investimenti, poiché l’investimento è operato collettivamente da parte della Compagnia.
Il Prodotto offre prestazioni minime garantite alla decorrenza dell’erogazione della rendita (termine del differimento), in fase di erogazione della rendita e in caso di riscatto, che possono aumentare grazie alla partecipazione agli utili. L’importo minimo del premio annuo è pari a 300,00 EUR.
Tutti gli importi di seguito riportati si riferiscono, a titolo esemplificativo, ad una persona assicurata di 40 anni con una durata del differimento di 25 anni e premi annui (investimento) di 1.000,00 EUR ciascuno, per un totale premi versati pari a 25.000,00 EUR. Il valore delle prestazioni è rappresentato nella sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”. Il premio di rischio necessario per la copertura in caso morte (= “premio assicurativo” nella sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”) non varia in base al sesso e dipende dall’età della persona assicurata. Il premio di rischio ammonta complessivamente a 63,77 EUR, corrispondente mediamente a 2,55 EUR annui e allo 0,26% dell’investimento. La diminuzione del rendimento al termine del differimento che ne consegue ammonta allo 0,03% annuo. La diminuzione del rendimento causata dai premi relativi alla copertura assicurativa caso morte è già stata considerata nelle cifre relative ai rendimenti indicate di seguito. L’investimento annuo, al netto del premio assicurativo medio per la copertura in caso di morte, ammonta a 997,45 EUR.
La durata del differimento è pattuita in sede di stipula. Nel corso del differimento, il contratto termina in caso di morte e in caso di riscatto; durante la fase di erogazione della rendita il contratto termina in caso di morte dell’assicurato. WIENER STÄDTISCHE non ha la facoltà di estinguere unilateralmente il contratto anzitempo.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
!
Xxxxxxx più basso Rischio più alto
L’indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto fino alla decorrenza dell’erogazione della rendita (nell’esempio per 25 anni, periodo di detenzione raccomandato). Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato prima dell’inizio dell’erogazione della rendita (riscatto), specie in una fase iniziale, e la somma rimborsata potrebbe essere minore dei premi versati. In caso di disinvestimento anticipato potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari notevoli. Una volta iniziata l’erogazione della rendita non è più possibile richiedere il riscatto.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio “bassa”. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Avete il diritto di ricevere le prestazioni minime garantite alla decorrenza dell’erogazione della rendita, in caso di rimborso del capitale o di riscatto. Gli importi ulteriori e i rendimenti aggiuntivi dipendono dall'andamento futuro del mercato e sono, pertanto, incerti.
Preghiamo di voler prendere nota degli avvertimenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso prelevare il capitale prematuramente?”.
Scenari di performance | Investimento € 1.000,00 l’anno di cui Premio assicurativo per la copertura in caso di morte € 2,55 all’anno | ||
Scenari di sopravvivenza | 1 anno | 13 anni | 25 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
Scenario di stress | |||
Possibile rimborso al netto dei costi | 0,00 € | 10.076,43 € | 22.508,00 € |
Rendimento medio per ciascun anno | -100,00% | -3,71% | -0,82% |
Scenario sfavorevole | |||
Possibile rimborso al netto dei costi | 0,00 € | 10.618,34 € | 25.812,00 € |
Rendimento medio per ciascun anno | -100,00% | -2,94% | 0,24% |
Scenario moderato | |||
Possibile rimborso al netto dei costi | 0,00 € | 11.092,21 € | 28.843,00 € |
Rendimento medio per ciascun anno | -100,00% | -2,29% | 1,08% |
Scenario favorevole | |||
Possibile rimborso al netto dei costi | 0,00 € | 11.765,51 € | 33.504,00 € |
Rendimento medio per ciascun anno | -100,00% | -1,44% | 2,18% |
Importo investito cumulato | 1.000,00 € | 13.000,00 € | 25.000,00 € |
Scenario di morte | 1 anno | 13 anni | 25 anni |
Decesso dell’assicurato (Scenario medio) | |||
Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | 1.000,00 € | 14.069,24 € | 30.439,86 € |
Premio assicurativo cumulato | 2,55 € | 33,16 € | 63,77 € |
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 25 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di € 1.000,00 l’anno. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il Prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui noi non saremo in grado di pagarvi. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. |
Xxxx accade se Wiener Städtische non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
I diritti del Cliente sono tutelati in quanto l’investimento è operato nell’ambito di un “fondo di copertura classico” cioè un fondo speciale gestito dalla Compagnia separatamente dalle altre attività dell’impresa. Per vigilare sul fondo di copertura classico, FMA deve nominare un fiduciario e un suo vice. Come detto, i fondi di copertura sono patrimonio speciale della Compagnia gestiti separatamente dal restante patrimonio dell’impresa. In caso di fallimento, i vostri crediti saranno soddisfatti con privilegio dal fondo di copertura fin dove ciò sarà possibile, in proporzione. Pertanto è possibile che si verifichino perdite.
Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento che potete ottenere. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che siano investiti 1.000,00 EUR l’anno. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l’impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Investimento € 1.000,00 l’anno Scenari | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 13 anni | In caso di disinvestimento dopo 25 anni (periodo di detenzione raccomandato) |
Costi totali | 1.000,00 € | 3.365,15 € | 4.135,48 € |
Impatto sul rendimento (RIY) per anno | 100,00% | 4,61% | 1,24% |
Composizione dei costi La seguente tabella presenta:
- l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una tantum | Costi di ingresso | 0,67% | Impatto dei costi già compresi nel prezzo. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto. |
Costi di uscita | 0,00% | Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza. | |
Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | 0,02% | Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. |
Altri costi correnti | 0,55% | Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi presentati nella sezione II (“Cos’è questo prodotto?”) |
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
È possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.
Periodo di detenzione raccomandato: l’obiettivo di detenzione raccomandato per l’investimento si basa sull’ipotesi che l’assicurazione di rendita sia utilizzata come previdenza fino all’inizio dell’erogazione della rendita (età pensionabile, 65 anni). Sono possibili anche durate del differimento differenti (fase di accumulo) e quindi decorrenze di erogazione della rendita differenti. Tuttavia, consigliamo di mantenere il contratto fino alla fine del differimento da voi prescelto.
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può richiederne la risoluzione anticipata (riscatto) con prestazione minima garantita (valori di riscatto pattuiti contrattualmente).
Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una richiesta di riscatto alla Compagnia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando il fac-simile da richiedere alla Compagnia ed allegando i documenti ivi indicati.
Il valore di riscatto, tuttavia, soprattutto nei primi anni contrattuali, si mantiene nettamente al di sotto della somma dei premi versati. I costi di ingresso indicati nella tabella riportata nella sezione “Quali sono i costi?” gravano sull’andamento iniziale dell'evoluzione dei valori contrattuali. I costi per risoluzione anticipata (riscatto) ammontano ad un massimo del 5% del valore contrattuale, possono inoltre insorgere svantaggi fiscali. Nel caso di riscatto anticipato la copertura assicurativa andrà perduta. Una volta iniziata l’erogazione della rendita non è più possibile richiedere il riscatto.
Come presentare reclami?
Eventuali reclami da parte del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari riguardanti il Prodotto o la condotta della Compagnia devono essere inoltrati per iscritto a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Direzione per l’Italia - Servizio Clienti - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx; telefono x00-00-0000000 - Fax x00-00-00000000.
I reclami possono essere altresì inviati all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx specificando in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Altre informazioni rilevanti
Informazioni più dettagliate sul Prodotto, sono contenute nel DIP Aggiuntivo IBIP, nelle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e nel Modulo di proposta, che costituiscono il set informativo. In conformità a quanto disposto dall’articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 20 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, la Compagnia predispone i documenti costituenti il set informativo, da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita, e li rende disponibili sul proprio sito web, accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group Prodotto: Oggi per Domani
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)
Data di realizzazione: 30/09/2022 (il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG, è una Impresa appartenente al Gruppo Vienna Insurance Group ed è iscritta al registro delle Impresa presso il tribunale del commercio di Vienna con il n. FN333376i; Sede legale: X-0000 Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxxx 00; Rappresentanza Generale per l’Italia: X-00000 Xxxx (Xxxxxx), Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000; Recapito telefonico: x00-00-0000000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx; Indirizzo di posta elettronica: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS, con il numero I-00089. L’autorità di vigilanza competente in Austria è Finanzmarktaufsicht (FMA).
Patrimonio netto al 31/12/2021: € 559,2 milioni di cui € 10,0 milioni relativi al capitale sociale e € 549,2 milioni al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.046,1 milioni Requisito patrimoniale minimo: € 700,1 milioni
Fondi propri ammissibili alla loro copertura: € 5.282,5 milioni
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258,2%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa Solvency II.
Investimento nel fondo di copertura classico
I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che, se si verificano, potrebbero avere un effetto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. L'investimento è progettato per generare rendimenti continui e stabili. Non vengono effettuati nuovi investimenti in società che operano nel settore del carbone e che sono quindi esposte a particolari rischi economici. Questo concetto è ampio e riguarda non solo l'estrazione e il commercio di carbone termico, ma anche la produzione di elettricità da carbone termico. L'investimento esclude anche gli investimenti in società coinvolte nella fabbricazione o nel commercio di armi messe al bando.
Oltre agli indicatori macroeconomici, per valutare i rischi paese negli investimenti sono utilizzati anche indici di sostenibilità. Questi indici sono utilizzati nell'analisi dello spettro internazionale dei paesi per identificare i rischi di sostenibilità.
A causa dell'elevata diversificazione dell'investimento e della considerazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, non ci si aspetta alcun impatto dei rischi di sostenibilità sul rendimento.
Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
Al contratto si applica la legge italiana.
Quali sono le prestazioni?
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Prestazioni in caso di vita
- Xxxxxxx xxxxxxxxx
In caso di vita dell'Assicurato al termine della durata del differimento è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza di una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente per mezzo della partecipazione agli utili dell’Impresa. La rendita viene pagata in rate mensili anticipate.
- Bonus Finale
In caso di vita dell’Assicurato al termine della durata del differimento, nel caso siano stati corrisposti tutti i premi pattuiti, la rendita vitalizia sopra descritta viene maggiorata di un Bonus Finale secondo la misura deliberata dall’Impresa.
Prestazioni in caso di decesso
- In caso di decesso dell’Assicurato prima del termine della durata del differimento è previsto il pagamento ai beneficiari di un importo pari ai premi versati, maggiorato delle quote di utili riconosciute fino al momento dell’evento (controassicurazione).
- In caso di decesso dell’Assicurato durante il godimento della rendita il pagamento della stessa si estingue ed è previsto il pagamento ai beneficiari del capitale residuo, cioè la differenza fra il valore capitale della rendita al termine del differimento e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione derivanti dalla partecipazione agli utili.
COPERTURE COMPLEMENTARI
La prestazione dell’assicurazione principale può essere integrata, su richiesta del Contraente, con una o più delle seguenti coperture complementari previste dal contratto:
• Assicurazione di esonero pagamento premi
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, che abbia come conseguenza un’inabilità totale al lavoro, è previsto l’esonero dal pagamento dei premi relativi alla garanzia principale in scadenza nel periodo compreso tra il 43° giorno di inabilità lavorativa ininterrotta e il termine della stessa.
• Assicurazione contro gli infortuni
- In caso di Morte conseguente ad infortunio, che si verifica entro un anno dalla data dello stesso, l’Impresa corrisponde la somma assicurata al netto di eventuali pagamenti effettuati per invalidità permanente derivante dal medesimo evento. Se il valore di tali pagamenti è maggiore della somma dovuta per il caso di morte, l’Impresa non potrà chiedere la restituzione della differenza. La somma assicurata è pari ad 1, 2 o 3 volte (a scelta del Contraente) il capitale di opzione minimo garantito al termine del differimento.
- In caso di Invalidità permanente da infortunio, accertata entro un anno dalla data dello stesso, l’Impresa liquida l’indennità calcolata sulla somma assicurata applicando le percentuali previste dalla tabella “Grado di invalidità”, indipendentemente dalla maggiore o minore capacità lavorativa. Se il grado di invalidità accertato è minore o uguale al 5%, l’Impresa non liquida alcun indennizzo. La somma assicurata è pari ad 1, 2 o 3 volte (a scelta del Contraente) il capitale di opzione minimo garantito al termine del differimento
Tali coperture sono operanti solo se espressamente indicate nella polizza e sia stato pagato il relativo premio.
Le coperture complementari non consentono la possibilità di maturare una somma ridotta né un valore riscatto e non danno diritto alla partecipazione degli utili dell’Impresa.
Per ogni copertura complementare, il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza.
OPZIONI CONTRATTUALI
Al termine della durata del differimento, la prestazione in caso di vita (Xxxxxxx Xxxxxxxxx ed eventuale Bonus Finale) può essere convertita, su richiesta del Contraente, in una delle seguenti forme:
• Capitale, liquidabile in unica soluzione, nella misura riportata in polizza e rivalutato.
• Rendita vitalizia di maggiore importo, si tratta di una rendita vitalizia di maggiore importo (denominata “Rendita con Bonus”) ottenuta mediante anticipazione di parte degli utili futuri, con garanzia di rimborso del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita.
Le opzioni possono essere esercitate almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, purché l’Assicurato sia in vita, e vengono calcolate secondo le basi tariffarie (demografiche e finanziarie) in vigore al momento della conversione della prestazione principale.
Nessuna delle suddette forme di rendita può essere riscattata durante l’erogazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se richiamate in polizza)
- Copertura Provvisoria Immediata: tale condizione deroga parzialmente a quanto disposto in materia di entrata in vigore dell’assicurazione; le informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce (Xxxxxx)”;
- Frazionamento del Premio: tale condizione deroga parzialmente a quanto disposto in materia di rateazione del premio; le informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione “Quando e come devo pagare (Premio)”;
- Pagamento del Premio: tale condizione deroga parzialmente a quanto disposto in materia di luogo e modalità del pagamento del premio; le informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione “Quando e come devo pagare (Premio)”.
CONDIZIONE PARTICOLARE (operante se espressamente richiesta dal Contraente)
- Aggiornamento del Premio: prevede l’aggiornamento annuale del premio in base all’indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; le informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione “Quando e come devo pagare (Premio)”.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | PRESTAZIONE PRINCIPALE - Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età inferiore a 18 anni o maggiore di 65 anni; - Persone che al termine della durata del differimento abbiano un’età superiore a 75 anni. COPERTURE COMPLEMENTARI Assicurazione di esonero pagamento premi - Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un’età maggiore di 50 anni. - La copertura cessa al più tardi al termine dell’anno assicurativo nel quale l’Assicurato compie il 65° anno di età. Assicurazione contro gli infortuni - Persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, o da altre infermità gravi e permanenti; - Persone colpite da invalidità permanente di grado superiore al 50% e con inabilità lavorativa permanente; - Persone che svolgono, in via principale, secondaria o occasionale, una o più attività professionali non assicurabili (es. guardie notturne, minatori); l’elenco completo è allegato alle Condizioni di assicurazione; - La copertura cessa al più tardi al termine dell’anno assicurativo nel quale l’Assicurato compie il 75° anno di età. |
Ci sono limiti di copertura?
PRESTAZIONE PRINCIPALE
La prestazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.
COPERTURE COMPLEMENTARI
Assicurazione di esonero pagamento premi
L'assicurazione complementare non copre la perdita parziale della capacità lavorativa e non copre altresì le conseguenze derivanti da:
- autolesionismo intenzionale o lesioni riportate con colpa grave, tentato suicidio;
- malattie contratte o ferite riportate in seguito alla partecipazione ad eventi bellici o alla partecipazione attiva a tumulti, sommosse, insurrezioni popolari;
- malattie e perdita di forze intenzionalmente procurate;
- delitti dolosi commessi dall’Assicurato.
-
L’Assicurazione non copre inoltre le malattie o le lesioni causate da:
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione;
- pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore;
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- esercizio dell’attività di pilota di qualunque tipo di mezzo aereo;
- utilizzo, anche come trasportato, di aeromobili speciali;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche, catastrofe nucleare;
conseguenti a bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate; cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
Assicurazione contro gli infortuni
L'assicurazione complementare non copre gli infortuni, che causano morte od invalidità permanente dell’Assicurato:
- derivanti da attività dolosa del Beneficiario;
- che siano conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- subiti in seguito a partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, insurrezioni, disordini, in qualità di agitatore; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra e l’infortunio avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa infortuni;
- subiti durante il servizio militare volontario, durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana;
- derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma di legge, ad eccezione del caso di guida con patente scaduta da non più di sei mesi;
- derivanti dalla pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore;
- conseguenti all’uso, anche come passeggero, di veicoli terrestri o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- conseguenti alla partecipazione, anche come passeggero, a gare o allenamenti su veicoli aerei;
- subiti in seguito ad incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell’equipaggio. Tale esclusione si estende inoltre all’esercizio del paracadutismo, dell’attività di pilota di specifici velivoli;
- subiti in seguito a disturbi della coscienza e/o causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- causati da operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- derivanti dalla guida di natanti a motore per uso non privato;
- conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazione di
- particelle atomiche;
- subiti in seguito ad atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l’esclusione di
- tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l’Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne
- resti vittima incolpevole;
- conseguenti a bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate, cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
Non sono riconosciuti come infortunio: il suicidio, le malattie e le malattie infettive.
In caso di Copertura Provvisoria Immediata (richiamata nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce? (Durata)”, l’assicurazione è valida per una somma massima di € 77.000, in cumulo tra copertura principale ed eventuale copertura complementare.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: per tutti i pagamenti delle prestazioni assicurate, l’Impresa deve preventivamente ricevere la documentazione necessaria per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e per individuare con esattezza gli aventi diritto. I documenti necessari per i pagamenti, sia in caso di morte dell’Assicurato che in caso di riscatto, sono: - originale di Polizza ed eventuali appendici; - documento di identità e codice fiscale del Beneficiario/Contraente; - certificato di esistenza in vita del Beneficiario. In caso di morte dell’Assicurato, occorre inoltre presentare i seguenti documenti: - certificato di morte dell’Assicurato (entro 60 giorni dall’evento); - relazione medica sulle cause del decesso dell’Assicurato; - atto notorio di successione per l’individuazione degli aventi diritto; - eventuale copia del testamento pubblicato; - decreto del Giudice Tutelare (se l’avente diritto è persona minore o incapace). In caso di riscatto, è inoltre necessario esibire il documento di identità e codice fiscale dell’Assicurato. COPERTURE COMPLEMENTARI • Assicurazione di esonero pagamento premi Verificata l'inabilità, l’Assicurato deve: - entro 4 settimane dalla scadenza del periodo di franchigia, darne comunicazione per iscritto all’Impresa a mezzo raccomandata e richiederne il riconoscimento. La comunicazione deve essere corredata da una relazione del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che ha prodotto l'inabilità, dalle eventuali certificazioni delle strutture sanitarie cui l’Assicurato abbia fatto ricorso e da ogni altra certificazione sanitaria che l’Impresa riterrà necessaria. Deve inoltre essere precisata la data di insorgenza dell'inabilità e la sua prevedibile durata. - fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenze dell'inabilità e deve consentire all’Impresa tutte le indagini e gli accertamenti. Entro 4 settimane dalla fine dell’inabilità totale al lavoro, l’Assicurato deve darne comunicazione all’Impresa fornendo ulteriore certificazione medica attestante tale condizione. L’Impresa, invece, deve: - entro 30 giorni dall’acquisizione di tutta la documentazione necessaria, comunicare per iscritto all’Assicurato se riconosce lo stato di inabilità totale e se concede l’esonero dal pagamento del premio. Se viene riconosciuta l'esenzione, alla scadenza di ogni premio, l’Impresa ha il |
diritto di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione e certificazioni mediche che attestino la persistenza ininterrotta dell'inabilità totale e ciò fino a quando non venga accertata una inabilità permanente. - Inoltre può richiedere, in qualsiasi momento e a proprie spese, un controllo dell’Assicurato da parte di un proprio medico fiduciario. • Assicurazione contro gli infortuni Cambiamento di professione: il Contraente deve comunicare tempestivamente all’Impresa le variazioni di professione o di attività intervenute in corso di contratto. In caso di sinistro l’Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro 7 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora, causa dell’evento e delle modalità di accadimento. Inoltre, deve essere corredata da referto medico attestante la natura della lesione, la prognosi, l’eventuale necessità di ricovero o di intervento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato per mezzo di ulteriori certificazioni mediche fino ad avvenuta guarigione. In seguito all’infortunio, l’Assicurato deve: - sottoporsi ad adeguate terapie mediche e proseguirle fino alla conclusione allo scopo di ridurre o eliminare i danni derivanti dall’infortunio. - in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire all’Impresa tutte le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di decesso dell’Assicurato, l’evento deve essere denunciato entro 3 giorni a mezzo telegramma anche quando l’infortunio sia stato già denunciato. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (art. 2952 c.c.); decorso tale termine, tutti gli importi dovuti ai Beneficiari ma non reclamati, saranno devoluti al fondo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie, secondo quanto previsto dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Erogazione della prestazione: l’Impresa esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa della documentazione necessaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute dall’Impresa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio annuo è determinato in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate; in particolare esso dipende dalla rendita vitalizia assicurata, dalla durata del periodo di differimento, dall’età dell’Assicurato. Questo contratto prevede un importo minimo di premio annuo pari a € 300,00. L’assicurazione viene prestata dietro pagamento di un premio annuo di importo costante per tutta la durata del differimento. La durata del pagamento premi può essere pari o inferiore alla durata del periodo di differimento e può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo tale che, al termine di tale periodo, l’età dell’Assicurato non sia superiore ad 75 anni. Il premio deve essere corrisposto a partire dall’inizio del contratto e per tutta la durata stabilita oppure fino alla morte dell’Assicurato qualora questa avvenga prima del termine del periodo di differimento. Il premio deve essere corrisposto in rate annuali anticipate; è possibile una diversa rateazione del premio secondo quanto stabilito nelle “Condizioni aggiuntive per il frazionamento del premio”; in tal caso, è dovuta una maggiorazione (diritto di frazionamento) in base alla tabella: Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. |
Rateazione | Diritto di frazionamento |
Semestrale | 1,00% |
Trimestrale | 2,00% |
Mensile (solo per il canale bancario) | 3,00% |
Il pagamento del premio di primo anno deve essere effettuato con: - bonifico bancario su un conto corrente intestato all’Impresa, - assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa, consegnato all’Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto ovvero inviato direttamente all’Impresa. Le “Condizioni aggiuntive per il pagamento del premio” prevedono che il pagamento dei premi annui (o rate di premio annuo), diversi da quello dovuto alla conclusione del contratto, deve essere effettuato alle date stabilite in polizza mediante uno dei seguenti sistemi: a) sistema S.D.D. (SEPA Direct Debit), con preventiva autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario intestato al Contraente o ad altra persona, con valuta certa a favore dell’Impresa; b) sistema MAV bancario, con bollettini pagabili presso tutte le banche e gli uffici postali, inviati al domicilio del Contraente a cura dell’Impresa; c) altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Le assicurazioni complementari vengono prestate dietro il pagamento di un premio annuo anticipato indicato in polizza. Secondo quanto stabilito nelle “Condizioni particolari di aggiornamento del premio”, il Contraente può richiedere che il premio sia aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (“costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT); in questo caso l’aumento annuo minimo del premio è pari al 4,00%. Il Contraente può eventualmente rifiutare l’aggiornamento del premio; se rifiuta per due anni consecutivi, la condizione particolare non sarà più operante. Gli aumenti di premio danno diritto al riconoscimento di prestazioni assicurate supplementari. | |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso del premio eventualmente già versato in caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto di assicurazione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Impresa rimborsa al Contraente il premio pagato, riservandosi il diritto di trattenere: a) eventuali imposte (assicurazioni complementari); b) la frazione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; c) le spese effettive sostenute per l’emissione del contratto, quantificate in € 30,00. |
Sconti | Il contratto prevede l’applicazione di sconti in relazione all’importo del premio annuo: |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del differimento può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo tale che al termine del differimento l’età dell’Assicurato non sia superiore a 75 anni. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l’età dell’Assicurato. Qualora il premio sia stato pagato all’atto della sottoscrizione della proposta, l’Impresa concede la copertura provvisoria immediata valida secondo i limiti riportati nella specifica sezione “Ci sono limiti di copertura?”. Tale copertura, operante a condizione che venga richiamata in polizza, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui la proposta è stata firmata dal Contraente e ricevuta dall’Impresa. |
Sospensione | Non prevista. |
Premio annuo | Percentuale di sconto |
da € 300,00 a € 599,99 | 0,00% |
da € 600,00 a € 899,99 | 1,50% |
da € 900,00 a € 1.199,99 | 2,50% |
da € 1.200,00 a € 1.499,99 | 4,00% |
da € 1.500,00 a € 1.799,99 | 4,50% |
da € 1.800,00 a € 2.099,99 | 5,00% |
da € 2.100,00 a € 2.399,99 | 5,50% |
da € 2.400,00 a € 2.999,99 | 6,00% |
da € 3.000,00 a € 4.199,99 | 6,50% |
da € 4.200,00 a € 5.999,99 | 7,00% |
da € 6.000,00 a € 11.999,99 | 7,40% |
da € 12.000,00 e oltre | 7,70% |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, finché il contratto non è concluso, mediante lettera raccomandata da inviare a: Wiener Städtische Versicherung AG - Direzione per l’Italia - Servizio Clienti - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx. La comunicazione di revoca deve riportare il numero della proposta sottoscritta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, l’Impresa restituisce al Contraente il premio unico eventualmente versato, senza alcuna penalità. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla sua conclusione, inviando una lettera raccomandata a: Wiener Städtische Versicherung AG - Direzione per l’Italia - Servizio Clienti - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Impresa rimborsa al Contraente il premio pagato, riservandosi il diritto di trattenere: a) eventuali imposte (assicurazioni complementari); b) la frazione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; c) le spese effettive sostenute per l’emissione del contratto, quantificate in € 30,00; Il recesso libera l’Impresa e Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione. |
Risoluzione | In caso di sospensione del pagamento dei premi annui da parte del Contraente, dopo 30 giorni dalla scadenza della rata di premio non pagata si determina lo scioglimento automatico del contratto, con la perdita delle somme già versate, se non risulta corrisposto il seguente numero minimo di annualità di premio: - un’annualità, se il contratto ha durata del differimento inferiore o uguale a 10 anni; - due annualità, se il contratto ha durata del differimento superiore a 10 anni ma inferiore o uguale a 20 anni; - tre annualità, se il contratto ha durata del differimento superiore a 20 anni. Nel caso di pagamento del numero di annualità minimo previsto, dopo 30 giorni dalla scadenza della rata di premio non pagata si determina lo scioglimento automatico del contratto, con riconoscimento del valore di riscatto ovvero mantenimento in vigore del contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta. Entro 6 mesi dall’interruzione del pagamento del premio il Contraente ha il diritto di richiedere la riattivazione del contratto con le modalità in vigore in quel momento ed illustrate dall’Impresa. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🗹 SI 🞎 NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Qualora risulti pagato un certo numero minimo di annualità di premio: - un’annualità, se il differimento è inferiore o uguale a 10 anni, - due annualità, se il differimento è superiore a 10 anni ma inferiore o uguale a 20 anni), - tre annualità, se il differimento è superiore a 20 anni, il Contraente può: • sospendere il pagamento dei premi e mantenere in vigore il contratto stesso, per una prestazione ridotta (riduzione); • chiedere il riscatto della polizza; l’importo del riscatto totale è pari al 95% del valore del contratto alla data della richiesta (riserva matematica diminuita delle provvigioni di acquisto ancora da recuperare). Il riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto. Il valore di riscatto può essere inferiore all’importo del premio versato. In caso di riduzione, qualora la rendita vitalizia mensile assicurata ridotta, risultasse inferiore a € 20,00 verrà corrisposto il valore di riscatto. |
Richiesta di informazioni | Nel caso di necessità di ricevere informazioni sul valore di riscatto è possibile rivolgersi all’Impresa chiamando il numero verde 800 927412. |
Il prodotto è rivolto ad investitori al dettaglio interessati alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa (rendita), garantita con accumulo di capitale a lungo termine, tramite un investimento a basso rischio, collegato ad una prestazione in caso di morte. Il prodotto è rivolto ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto non abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni; inoltre, l’età dell’Assicurato al termine del differimento, non può essere superiore a 75 anni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Per l’informativa dettagliata sui costi si vedano le indicazioni del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID). In aggiunta rispetto ai contenuti del KID, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:
- costi per riscatto
Il costo di riscatto è pari al 5,00% del valore del contratto (riserva matematica al netto di eventuali commissioni di acquisto ancora da recuperare c.d. “riserva matematica zillmerata”) alla data della richiesta.
- costi per l’erogazione della rendita
Il costo relativo alle spese di pagamento della rendita è pari all’1,00% di ciascuna rata della rendita stessa.
- costi per l’esercizio delle opzioni
L’esercizio delle opzioni contrattuali è gratuito.
- costi di intermediazione
Quota parte percepita mediamente dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale: 39%.
Quali costi devo sostenere?
Garanzia
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito pari allo 0,50% (tasso di interesse tecnico) che viene riconosciuto a priori agli assicurati nel calcolo del premio annuo. L’Impresa garantisce al termine della durata del differimento la rendita minima indicata in polizza.
Partecipazione agli utili e rivalutazione delle prestazioni
L’Impresa calcola i premi adottando stime prudenziali riguardanti i redditi da capitale (interessi) conseguibili e le ipotesi di mortalità degli Assicurati. L’adozione di tali stime prudenziali produce delle eccedenze delle quali il Contraente usufruisce tramite la partecipazione agli utili dell’Impresa.
La ripartizione di tali eccedenze avviene in funzione della “classe di utile” (o “fascia di utile”) assegnata; all’interno di ciascuna classe sono previste specifiche “classi di attribuzione” (o “gruppi di contabilizzazione”) in cui sono raggruppati contratti assicurativi dello stesso tipo. La classe di utile e quella di attribuzione sono riportate in polizza.
L’ammontare della quota di utile è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Impresa. Le quote di utile per ciascuna “fascia di utile” e “gruppo di contabilizzazione” sono riportate nel bilancio dell’Impresa. Le quote di utile vengono accreditate il 31 dicembre di ogni anno e restano definitivamente acquisite. Per le assicurazioni a premi annui, il primo accredito avviene il 31 dicembre del terzo anno assicurativo.
La quota di utile viene accreditata al netto del tasso di interesse tecnico (tasso di rendimento minimo garantito) pari allo 0,50%, già riconosciuto nel calcolo del premio, e aumenta la prestazione assicurativa prevista dal contratto accumulandosi in forma di interessi fino al termine della durata del differimento.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, mediante riscatto, la quota di utile è ridotta in base a un fattore di diminuzione deciso dal Consiglio di Amministrazione dell’Impresa.
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, il contratto beneficia, purché i premi siano stati interamente corrisposti fino alla scadenza del periodo pattuito, di una quota dell’utile denominata Bonus Finale calcolata percentualmente sulla riserva matematica prevista dal contratto. L’aliquota della percentuale è determinata dalle delibere adottate in proposito dai competenti Organi dell’Impresa.
La prestazione in caso di vita (rendita vitalizia) è inserita anch’essa nella specifica “classe di utile” e beneficia quindi della partecipazione agli utili che ne accresce l’importo in fase di erogazione. Tale rivalutazione avviene per la prima volta nel secondo anno di erogazione della rendita stessa.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
IVASS o CONSOB | I reclami presentati all’Impresa che abbiano avuto esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre 45 giorni dal ricevimento), possono essere presentati all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx o alla Consob, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx Fermo quanto sopra, il Contraente, l’Assicurato o i Beneficiari possono rivolgersi anche all’Organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx 0 X-0000 Xxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo ricorso al procedimento di mediazione tramite interpello ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 09.08.2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi | |
alternativi di | Per la risoluzione della lite transfrontaliera, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il |
risoluzione | reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite l’attivazione della procedura |
delle | FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). |
controversie |
REGIME FISCALE | |
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun Contraente, o del Beneficiario qualora diverso, e può essere soggetto a modifiche in futuro. | |
Di seguito riportato il trattamento fiscale applicato al contratto. | |
Imposta sui premi In base alla vigente normativa fiscale, i premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti da imposta; i premi delle assicurazioni complementari sono invece soggetti nella misura del 2,50%. | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Detrazione fiscale dei premi Sulla parte di premio relativa alla copertura dei rischi: - per il caso di morte - per invalidità permanente non inferiore al 5,00% è riconosciuta una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Tassazione dei rendimenti finanziari I rendimenti finanziari maturati durante la fase di costituzione della rendita vitalizia avente funzione previdenziale, prima del termine del differimento, sono soggetti a ritenuta d’imposta, quindi definitiva, per ciascun periodo d’imposta. La ritenuta si applica alla differenza fra il valore attuale della rendita in via di costituzione alla fine di ogni periodo di imposta, diminuito dei premi pagati e aumentato di eventuali riscatti parziali relativi allo stesso periodo, e il valore attuale della rendita all’inizio del corrispondente periodo d’imposta. |
Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme dovute dall’Impresa: a) se corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono esenti da IRPEF limitatamente alla parte relativa alla copertura del rischio demografico; b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato: - in forma di capitale, non sono soggette ad imposta sostitutiva, in quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta; |
- in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sui redditi finanziari realizzati, pari alla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale l’Impresa non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le suddette ritenute fiscali, versate dall’Impresa all’Amministrazione finanziaria in nome e per conto del Contraente, riducono la prestazione indicata sul contratto. Diritto proprio del Beneficiario Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art.1920 del c.c.). Ciò comporta che le somme corrisposte, a seguito del decesso dell’Assicurato, non rientrano nell’asse ereditario. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita
(Tariffa XxXX/2017– AC3 • CGA mod. 05A - ed. 09/2022)
Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo Tecnico ANIA- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Gentile Cliente,
qui di seguito riepiloghiamo le caratteristiche salienti del prodotto Oggi per domani; si tratta di una rendita vitalizia differita con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita.
In caso di decesso dell’Assicurato, Oggi per domani prevede le seguenti prestazioni:
1. decesso durante il periodo di differimento: la Società rimborsa tutti i premi pagati maggiorati degli utili riconosciuti.
2. decesso durante la fase di erogazione della rendita: la Società riconosce ai Beneficiari la differenza fra il “valore capitale della rendita” alla scadenza del contratto e la somma delle rate di rendita già pagate.
Alla scadenza contrattuale è inoltre possibile trasformare la rendita in un capitale liquidabile in unica soluzione oppure optare per una rendita con anticipazione di parte degli utili futuri (maggiorazione “Rendita Bonus”).
Oggi per domani è un piano di risparmio previdenziale che offre la possibilità di integrare la prestazione pensionistica pubblica con la costituzione di una pensione vitalizia rivalutabile.
L’assicurazione principale può essere inoltre arricchita da alcune assicurazioni complementari che associano alla valenza previdenziale contenuti assicurativi idonei a proteggere il completamento del piano da eventi imprevisti. In particolare è possibile sottoscrivere le seguenti assicurazioni complementari:
• Esonero dal pagamento del premio in seguito a infortunio o malattia;
• Infortuni (caso morte e/o invalidità permanente superiore al 5%).
Le assicurazioni complementari sono descritte nel dettaglio all’interno delle specifiche sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.
Le polizze vita sono spesso sottoscritte a tutela dei propri cari; a tal proposito cogliamo l’occasione per fornirle alcuni consigli volti a ridurre il cosiddetto fenomeno delle polizze “dormienti”, quei contratti che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, a causa della mancata conoscenza degli aventi diritto delle prestazioni maturate, non sono stati liquidati dalle imprese di assicurazione.
Molti beneficiari non sanno che, secondo il codice civile, art.2952, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni (prescrizione) ed alla scadenza di tale termine, le imprese di assicurazione sono tenute, in conformità alla legge 266/2005 a devolvere gli importi dei contratti prescritti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie.
Solitamente le polizze “dormienti” sono polizze per il caso di morte dell’Assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte a scadenza, non sono state riscosse dagli interessati.
Le consigliamo quindi:
1. alla stipula di una polizza vita di informare i suoi famigliari o i potenziali aventi diritto dei termini del contratto e dell’impresa di assicurazione con cui è stato sottoscritto;
2. all’atto della designazione dei beneficiari, al fine di consentire alla Società di rintracciare agevolmente gli aventi diritto, privilegiare la forma specifica indicando nominativamente i beneficiari stessi ed i relativi dati anagrafici;
3. in caso di variazioni anagrafiche dei beneficiari, segnalare tempestivamente tali modifiche alla Società;
4. se preferisce non indicare i beneficiari nominativamente, comunicare alla Società un referente terzo ed i dati per la sua identificazione, affinché l’impresa di assicurazione possa far riferimento a lui in caso di decesso dell’Assicurato.
Infine, in caso avesse necessità di contattare la Società, riepiloghiamo di seguito i contatti per ottenere tutte le informazioni sullo stato della sua polizza:
Direzione per l'Italia - Relazioni con il Pubblico: Servizio Clienti Wiener Städtische Versicherung AG
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx Telefono: x00 00 0000000 - Fax: x00 00 00000000
E-Mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
All’interno delle Condizioni di assicurazione, sono presenti alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle Condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.
Le frasi evidenziate graficamente tramite l’utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:
• oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell’assicurato;
• nullità e decadenze;
• operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).
Indice
GLOSSARIO 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 8
Cosa assicura e quali sono le prestazioni 8
Articolo 1 - Prestazione assicurata 8
Articolo 2 - Partecipazione agli utili 9
Articolo 3 - Pagamento del premio 10
Articolo 4 - Interruzione del pagamento dei premi - Risoluzione 10
Articolo 5 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione 11
Articolo 6 - Conclusione, durata ed entrata in vigore del contratto 12
Articolo 7 - Diritto di recesso 12
Articolo 8 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 12
Articolo 9 - Cessione, pegno, vincolo 13
Articolo 10 - Beneficiari 13
Articolo 11 - Prestiti 14
Articolo 12 - Foro competente 14
Articolo 13 - Imposte e tasse 14
Articolo 14 - Valuta contrattuale 14
Modalità per la liquidazione delle prestazioni 14
Articolo 15 - Riduzione e Riscatto. 14
Articolo 16 - Opzioni di conversione in rendita alla scadenza del contratto 14
Articolo 17 - Pagamenti della Società 15
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA PROVVISORIA IMMEDIATA 17
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL FRAZIONAMENTO DEL PREMIO 18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER ILPAGAMENTO DEL PREMIO 19
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DELL’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INABILITÀ CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO 20
ARTICOLO 1 - Prestazione assicurata 20
ARTICOLO 2 - Pagamento del premio 20
ARTICOLO 3 - Decorrenza, scadenza ed estinzione dell’assicurazione complementare 20
ARTICOLO 4 - Limitazioni della garanzia e pratica sportiva 21
ARTICOLO 5 - Denuncia dell'inabilità, richiesta di riconoscimento e obblighi dell’Assicurato 21
ARTICOLO 6 - Liquidazione della prestazione 22
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE CONTRO GLI INFORTUNI 23
ARTICOLO 1 - Operatività delle garanzie 23
ARTICOLO 2 - Prestazioni assicurate 23
ARTICOLO 3 - Estensioni di garanzia 23
ARTICOLO 4 - Persone non assicurabili 24
ARTICOLO 5 - Esclusioni e limitazioni 25
ARTICOLO 6 - Pagamento del premio 26
ARTICOLO 7 - Decorrenza, scadenza ed estinzione dell’assicurazione complementare 26
ARTICOLO 8 - Recesso in seguito a sinistro 26
ARTICOLO 9 - Denuncia dell’infortunio ed obblighi in caso di sinistro 26
ARTICOLO 10 - Disposizioni per la determinazione del grado di invalidità 27
ARTICOLO 11 - Criteri di indennizzabilità 28
ARTICOLO 12 - Pagamento dell’indennizzo 28
ARTICOLO 13 - Controversie ed arbitrato irrituale 29
Allegato 1 30
AGGIORNAMENTO DEL PREMIO 31
ARTICOLO 1 - Operatività 31
ARTICOLO 2 - Aggiornamento del premio 31
ARTICOLO 3 - Aggiornamento della prestazione 31
ARTICOLO 4 - Decadenza dell’aggiornamento 31
ARTICOLO 5 - Altre condizioni aggiuntive 32
Appendice normativa 33
GLOSSARIO
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nelle presenti Condizioni di assicurazione, riportati in corsivo, di seguito si elencano quelli d’uso più comune con le relative definizioni:
Anno assicurativo: | periodo espresso in anni interi calcolato a partire dalla data di decorrenza del contratto. |
Appendice: | documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente. |
Assicurato: | persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. |
Assicurazione complementare: | assicurazione facoltativa che integra le prestazioni dell’assicurazione principale. |
Assicurazione principale: | assicurazione prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre prestazioni che di conseguenza possono essere definite complementari. |
Beneficiario: | persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. Può coincidere o no con il Contraente stesso e, se persona fisica, con l’Assicurato. |
Condizioni aggiuntive di assicurazione: | clausole contrattuali con le quali si intendono integrare le Condizioni di assicurazione e formano parte integrante del contratto in quanto richiamate in polizza. |
Condizioni generali di assicurazione: | clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da Condizioni aggiuntive e particolari. |
Condizioni particolari di assicurazione: | insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle Condizioni di assicurazione. |
Contraente: | persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. Può coincidere o meno con l’Assicurato, se persona fisica, e/o con il Beneficiario. |
Contratto (di assicurazione sulla vita): | contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. |
Controassicurazione dei premi: | clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell’Assicurato nel periodo di differimento. |
Data di decorrenza: | data di riferimento, indicata in polizza come “data inizio contratto”, per il calcolo delle prestazioni contrattuali. |
Durata del contratto: | periodo di tempo espresso in anni che intercorre fra la data di decorrenza e la data di decesso dell’Assicurato. |
Durata (periodo) del differimento: | periodo di tempo espresso in anni che intercorre fra la data di conclusione del contratto e la data di inizio di erogazione della rendita. |
Età assicurativa: | differenza fra l’anno in cui ha inizio il contratto e l’anno di nascita dell’Assicurato. |
Infortunio: | evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente. |
Invalidità permanente da infortunio: | perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. |
Istituto di cura: | struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, case di soggiorno, strutture sanitarie aziendali, istituti di cura per malattie polmonari, cronicari, istituti psichiatrici, ospedali geriatrici. |
IVASS: | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni |
Malattia: | alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio. |
Polizza: | documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. |
Polizza sostitutiva: | nuova polizza che annulla e sostituisce la precedente polizza in possesso del Contraente. |
Pratica sportiva: | attività sportiva svolta a scopo ludico ricreativo. |
Premio annuo: | importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. |
Premio di tariffa: | corrispettivo dovuto alla Società per l’assicurazione principale e per le eventuali assicurazioni accessorie e complementari. |
Premio unico di inventario: | costituito dalla somma del premio puro (premio di tariffa al netto di tutti i costi) e dei costi di gestione. |
Prestazione assicurata: | somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato. |
Proposta di assicurazione: | documento con cui il Contraente chiede di stipulare un contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. |
Recesso: | il diritto del Contraente di annullare il contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione e di avere in restituzione le somme versate, al netto delle spese sostenute dalla Società indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto. |
Revoca: | il diritto del Contraente di annullare la proposta prima della conclusione del contratto ottenendo la restituzione delle somme eventualmente versate entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca. |
Xxxxxxx xxxxxxxxx: | rendita da corrispondersi finché l’Assicurato è in vita. |
Ricovero: | degenza che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura pubblico o privato. |
Riserva matematica: | importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. |
Sinistro: | verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Set informativo: | insieme dei seguenti documenti previsti da IVASS: documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi (KID), il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), le Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario, il modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza. Il Set informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. |
Società: | “ WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group“ |
Tasso d’interesse tecnico: | rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato. |
Valore capitale della rendita: | valore risultante dalla conversione della rendita assicurata, indicata in polizza, in capitale al termine del differimento. |
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Cosa assicura e quali sono le prestazioni
Premessa
Oggi per domani (Xxxxxxx Xxxx 2017) è una rendita vitalizia differita con controassicurazione, rivalutabile per mezzo di partecipazione agli utili e Bonus Finale, a premi annui costanti di durata pari o abbreviata rispetto a quella contrattuale e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita.
Cos’è un contratto assicurativo sulla vita di rendita vitalizia differita con controassicurazione dei premi? Si tratta di una forma assicurativa per cui la Società, in cambio del pagamento dei premi, è obbligata a pagare al Beneficiario una rendita vitalizia alla scadenza del periodo di differimento, se l’Assicurato è in vita.
Se l’Assicurato muore prima della scadenza del contratto, la Società restituisce la somma di tutti i premi pagati (controassicurazione).
Cos’è una polizza rivalutabile?
Si intende un contratto di assicurazione sulla vita che lega il livello delle prestazioni dell’assicuratore e quello dei premi dovuti dal Contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene investendo i premi raccolti (partecipazione agli utili).
Articolo 1 - Prestazione assicurata
In caso di vita dell’Assicurato al termine del differimento la Società corrisponde ai Beneficiari, purché siano stati pagati i premi per tutta la durata contrattualmente stabilita:
- la rendita vitalizia indicata in polizza, rivalutata per mezzo della partecipazione agli utili della Società;
- ove spettante, una maggiorazione della rendita vitalizia denominata Bonus Finale, secondo le disposizioni di cui all’art. 2.
In caso di morte dell’Assicurato prima del termine del differimento, la Società paga ai Beneficiari un importo pari alla somma di tutti i premi versati, aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente assegnate fino a quel momento.
In caso di decesso dell’Assicurato durante il godimento della rendita vitalizia, il pagamento della stessa si estingue e la Società rimborsa ai Beneficiari il capitale residuo, cioè la differenza fra il valore capitale della rendita al termine del differimento e la somma delle rate di rendita vitalizia già erogate al netto delle quote di rivalutazione eventualmente riconosciute.
La rendita vitalizia viene corrisposta nella rateazione indicata in polizza.
La rendita vitalizia non può essere riscattata durante il periodo di erogazione.
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente può ampliare la copertura selezionando, in abbinamento alla suddetta assicurazione principale, una o più delle seguenti assicurazioni complementari, valide se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio:
- Esonero pagamento premi: in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, che abbia come conseguenza un’inabilità totale al lavoro, è previsto l’esonero del pagamento dei premi relativi all’assicurazione principale a partire dal 43° giorno di inabilità lavorativa ininterrotta e fino al termine della stessa.
- Infortuni: se l’Assicurato, a seguito di infortunio, muore o rimane invalido in modo permanente entro un anno da quando si è verificato l’infortunio, la Società corrisponde le somme assicurate indicate in polizza.
Per i dettagli si rimanda alle condizioni contrattuali delle assicurazioni complementari “Esonero pagamento premi” ed “Infortuni”.
Il contratto prevede inoltre la possibilità di attivare alcune condizioni aggiuntive di assicurazione:
• Copertura provvisoria immediata
• Frazionamento del premio
• Pagamento del premio
Per i dettagli si rimanda alle condizioni contrattuali delle suddette condizioni aggiuntive di assicurazione.
Articolo 2 - Partecipazione agli utili
Le assicurazioni di rendita sono generalmente in contratti assicurativi di lunga durata. La Società, per assicurare il riconoscimento della prestazione per l’intera durata contrattuale, calcola i premi adottando stime prudenziali riguardanti i redditi da capitale (interessi) conseguibili e le ipotesi di mortalità degli Assicurati. L’adozione di tali stime prudenziali produce delle eccedenze delle quali il Contraente usufruisce mediante la partecipazione agli utili della Società.
La ripartizione di tali eccedenze avviene in funzione della “classe di utile” (o “fascia di utile”) assegnata; all’interno di ciascuna classe sono previste specifiche “classi di attribuzione” (o “gruppi di contabilizzazione”) in cui sono raggruppati tutti i contratti assicurativi dello stesso tipo. La “classe di utile” e la “classe di attribuzione” sono indicate in polizza.
L’ammontare della quota di utile è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società: le quote di utile per ciascuna “fascia di utile” e “gruppo di contabilizzazione” sono riportate nel bilancio della Società.
Le quote di utile vengono accreditate su ciascun contratto il 31 dicembre di ogni anno e restano definitivamente acquisite; il primo accredito avviene il 31 dicembre del terzo anno assicurativo.
La quota di utile viene accreditata al netto del tasso di interesse tecnico (tasso di rendimento minimo garantito) pari allo 0,50%, già riconosciuto nel calcolo del premio, e aumenta la prestazione assicurata prevista dal contratto accumulandosi in forma di interessi fino al termine della durata del contratto stesso.
La quota di utile assegnata al contratto si compone delle seguenti quote di utile:
• da interessi: calcolata in percentuale della riserva matematica dell’assicurazione principale all’inizio di ogni
anno assicurativo e fino alla scadenza della prima rata di rendita.
• da capitale: calcolata in millesimi della somma assicurata dell’assicurazione principale per il caso di vita e riconosciute finché i premi vengono regolarmente corrisposti.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, mediante sospensione del pagamento premi o riscatto, la quota di utile è ridotta in base a un fattore di diminuzione deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società.
In caso di vita dell’Assicurato al termine del periodo di differimento, il contratto beneficia, purché i premi siano stati interamente corrisposti fino alla scadenza del periodo pattuito, di una quota dell’utile finale denominata “Bonus Finale” calcolato in percentuale della riserva matematica. La percentuale è determinata dalle delibere adottate in proposito dai competenti organi della Società.
In fase di erogazione della rendita, la stessa rientra automaticamente nell’apposita “classe di utile” e beneficia quindi, a partire dal secondo anno di erogazione, della partecipazione agli utili che ne accresce l’importo.
Se il Contraente alla conclusione del contratto opta per l’erogazione della “Rendita Bonus”, gli aumenti periodici derivanti dalla partecipazione agli utili si riducono della misura necessaria per il finanziamento della Rendita Bonus. La quota annuale di partecipazione agli utili può essere:
• superiore al livello necessario per finanziare la Rendita Bonus: in tal caso la parte eccedente viene utilizzata come premio unico per una rendita aggiuntiva, contenente anch’essa una quota di Rendita Bonus, da corrispondersi a partire dal momento dell’accredito degli utili. La percentuale di aumento della rendita aggiuntiva è pubblicata nella Relazione di bilancio della Società;
• inferiore al livello necessario per finanziare la Rendita Bonus: in tal caso la Rendita Bonus e le rendite aggiuntive vengono decurtate, al momento dell’accredito degli utili, secondo principi di matematica assicurativa autorizzati dall’Autorità di sorveglianza del mercato assicurativo austriaco.
Articolo 3 - Pagamento del premio
L’assicurazione principale prevede il pagamento di un premio annuo – indicato in polizza – il cui importo, costante per tutto il periodo di differimento, viene scelto dal Contraente in relazione alle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate.
Il premio annuo, determinato in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate, dipende da una serie di elementi, come ad esempio la rendita vitalizia assicurata, la durata del periodo di differimento, l’età assicurativa.
La durata del pagamento dei premi può essere pari o inferiore rispetto alla durata del differimento, con un minimo 5 anni.
Il premio annuo deve essere corrisposto in rate anticipate a partire dall’inizio del contratto e per tutta la durata del differimento o fino alla morte dell’Assicurato se avviene prima del termine del periodo di differimento.
Il premio annuo minimo è pari a € 300,00.
Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. In caso di mancato pagamento del primo premio annuo o delle rate di premio di primo anno, la Società può agire per l’esecuzione del contratto entro sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto1.
Se il pagamento della prima rata di premio non va a buon fine, il contratto si intenderà come mai perfezionato e privo di qualsiasi effetto.
Rateazione del premio
Il premio deve essere corrisposto in rate annuali anticipate; il Contraente può scegliere una diversa rateazione del premio (semestrale, trimestrale o mensile). Per i dettagli si rimanda alle “Condizioni aggiuntive per il frazionamento del premio” riportate nello specifico allegato.
Luogo e modalità del pagamento
Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso la Direzione per l’Italia della Società in Roma o presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. A seguito del pagamento viene rilasciata quietanza.
Per le modalità di pagamento del premio di perfezionamento e dei premi successivi e la deroga parziale a quanto sopra esposto si rimanda alle “Condizioni aggiuntive per il pagamento del premio” riportate nello specifico allegato.
Aggiornamento del premio
Il Contraente può richiedere di adeguare l’importo del premio annuo in funzione delle variazioni dell’indice dei “Prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai” elaborato dall’ISTAT. Per i dettagli si rimanda alle “Condizioni particolari di aggiornamento del premio” riportate nello specifico allegato.
Articolo 4 - Interruzione del pagamento dei premi - Risoluzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, determina la risoluzione del contratto e la contemporanea acquisizione della Società di tutti i premi pagati.
Cosa si intende per risoluzione del contratto?
È il diritto di una delle parti a far cessare il contratto in caso di mancato rispetto, da parte dell’altro soggetto, degli obblighi contrattuali a suo carico (nel caso specifico la Società scioglie il contratto a fronte del mancato pagamento dei premi).
Tuttavia, se il contratto ha maturato un valore di riduzione, l’assicurazione resta in vigore senza il pagamento di ulteriori premi per una prestazione ridotta (vedi articolo 15).
Il Contraente in ogni caso, per giustificare il mancato pagamento dei premi, non può contestare:
1 Ai sensi dell’art. 1924 del Codice Civile fermo restando il disposto dei primi due commi dell’art. 1901 del Codice Civile.
• la mancata ricezione di avvisi di scadenza o bollettini di pagamento;
• la mancata riscossione da parte della Società dei premi a domicilio.
Articolo 5 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione
Entro sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio annuo non pagata, il Contraente può riattivare il
contratto, se l’Assicurato è in vita, riprendendo il pagamento dei premi.
Trascorsi più di tre mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio annuo non pagata la riattivazione può avvenire:
- solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere, nel caso siano attive assicurazioni complementari, nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito;
- previo pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi. Gli interessi vengono calcolati:
✓ applicando il tasso di riattivazione al periodo intercorso tra la data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e la data di riattivazione;
✓ in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, rilevato all’ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con il minimo del tasso legale di interesse;
- emettendo una nuova polizza che annulla e sostituisce la precedente (polizza sostitutiva), in base alle Condizioni di assicurazione vigenti al momento della riattivazione e consegnando eventualmente al Contraente un nuovo Set informativo.
La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e con le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata indicata in polizza dal momento in cui è stato pagato l’importo dei premi arretrati.
Contratto dalla A alla Z
Articolo 6 - Conclusione, durata ed entrata in vigore del contratto
Xxxx si intende per conclusione?
È il momento a partire dal quale il contratto assicurativo viene ad esistenza.
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società rilascia la polizza al Contraente o gli comunica per iscritto il proprio assenso alla proposta di assicurazione.
La data di conclusione del contratto è:
a) la data indicata in polizza corrispondente al giorno in cui la stessa è stata consegnata al Contraente; ovvero
b) la data apposta sull’“Avviso di ricevimento” della raccomandata contenente la polizza, in caso di invio della stessa a mezzo posta.
L’assicurazione entra in vigore, se la prima rata di premio annuo è stata pagata, alle ore 24:
— del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
— del giorno di decorrenza indicato in polizza, se successivo alla data della conclusione del contratto.
Se la prima rata di premio annuo viene pagata dopo tali date, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento, ferme restando le date di scadenza delle successive rate di premio indicate in polizza.
− l’età assicurativa dell’Assicurato non può essere inferiore a 18 anni, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Società
− l’età assicurativa dell’Assicurato non può essere superiore a 65 anni
− l’età assicurativa dell’Assicurato al termine del periodo di differimento non può essere superiore a 75 anni.
Il contratto può essere sottoscritto nel rispetto dei seguenti limiti:
Articolo 7 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, comunicandolo alla Società tramite raccomandata al seguente indirizzo:
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Direzione per l’Italia - Servizio Clienti ⚫ Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 ⚫ X-00000 Xxxx
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di invio della relativa comunicazione, risultante dal timbro postale.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio pagato riservandosi il diritto di recuperare:
− imposta gravante sulle assicurazioni complementari;
− la frazione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;
− le spese sostenute per l’emissione della polizza, quantificate in € 30,00.
Articolo 8 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
a) quando esiste dolo o colpa grave2:
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso all’assunzione del rischio, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società ha diritto:
2 Art. 1892 Codice Civile.
b) | − di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; − di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; |
quando non esiste dolo o colpa grave3: | |
− di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; − di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, le prestazioni in relazione al maggior rischio accertato. | |
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o per reticenze del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute dalla Società. |
Articolo 9 - Cessione, pegno, vincolo
Cos’è la cessione?
La cessione è il trasferimento dei diritti e doveri del contratto dal Contraente ad un’altra persona che accetta di assumere il ruolo di Contraente del contratto stesso.
Cos’è il pegno?
Il Contraente può usare il prodotto come garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con un soggetto terzo (ad esempio una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratizio, cioè un soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno.
Ad esempio, se il contratto è stato dato in pegno e si verifica il decesso dell’Assicurato, la Società privilegerà il creditore pignoratizio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest’ultimo e di capienza del contratto.
Cos’è il vincolo?
Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna privilegi al soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo, tra i quali la possibilità di ottenere per primo le prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari.
Ad esempio, se il contratto è soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell’Assicurato, la Società privilegerà il soggetto in favore del quale è istituito il vincolo nel pagamento della relativa somma dovuta in base al contratto.
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.
Questi atti diventano efficaci solo dopo che la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale della polizza o su apposita appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Articolo 10 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto4. Le eventuali dichiarazioni di revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a. dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio (c.d. “beneficio accettato”);
b. dopo la morte del Contraente;
3 Art. 1893 Codice Civile.
4 Artt. 1920 e 1921 Codice Civile.
c. dopo che, verificatosi l’evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi l’esercizio delle opzioni a scadenza e le operazioni di riscatto, prestito, recesso, cessione, pegno e vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Articolo 11 - Prestiti
Il Contraente, se in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società entro il valore di riscatto maturato.
La Società indica, nell’atto di prestito, condizioni e tasso di interesse applicati.
Articolo 12 - Foro competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del
Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione5.
Articolo 13 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Articolo 14 - Valuta contrattuale
Il contratto è stipulato in Euro.
Modalità per la liquidazione delle prestazioni
Articolo 15 - Riduzione e Riscatto
Il mancato pagamento dei premi da parte del Contraente comporta la risoluzione del contratto (vedi articolo 4). Se però risultano versate almeno:
− una annualità di premio (se il contratto ha una durata del differimento inferiore o uguale a dieci anni);
− due annualità di premio (se il contratto ha una durata del differimento superiore a dieci anni ma inferiore o uguale a venti anni);
− tre annualità di premio (se il contratto ha una durata del differimento superiore a venti anni).
Se dopo la riduzione/riscatto parziale del contratto la rendita annua residua è inferiore a € 240,00 (€ 20,00 mensili) in luogo della riduzione verrà corrisposto il valore di riscatto.
Dopo l’inizio della corresponsione della rendita il Contraente non può più risolvere il contratto.
Nel corso del differimento il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto a condizione che sia almeno trascorso il primo anno assicurativo.
Il valore di riscatto è calcolato sulla base della prestazione ridotta e non corrisponde alla somma di tutti i premi versati a causa della copertura assicurativa offerta e dei costi sostenuti dalla Società e si calcola secondo le basi tariffarie.
Gli importi individuali di riscatto totale riferiti al singolo contratto sono riportati in polizza (Allegato RP1) e formano parte integrante del contratto.
Articolo 16 - Opzioni di conversione in rendita alla scadenza del contratto
Alla scadenza del periodo di differimento, la Società, su richiesta del Contraente, può convertire la prestazione dell’assicurazione principale in una delle forme di seguito elencate:
5 Artt. 4 e 5 commi 1 del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
a) un capitale liquidabile in unica soluzione nella misura indicata in polizza, rivalutato per mezzo della partecipazione agli utili della Società ;
b) una rendita vitalizia di maggiore importo, mediante anticipazione di parte degli utili previsti per il futuro, denominata “Rendita Bonus”, con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell’Assicurato durante il godimento della rendita vitalizia,
secondo le disposizioni di cui all’art. 2.
L’opzione di conversione in rendita può essere esercitata 90 giorni prima della scadenza contrattuale purché l'Assicurato sia in vita.
I parametri di conversione (coefficienti) per la determinazione della rendita, saranno quelli in vigore al momento della richiesta di conversione e saranno preventivamente sottoposti all’approvazione del Contraente che ha la facoltà di non accettarli, revocando così la richiesta.
La Società fornisce per iscritto all’avente diritto – al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione – una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con l’evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.
Se l’avente diritto manifesta il proprio interesse per una delle suddette opzioni, la Società trasmette, prima dell’esercizio dell’opzione, il Set informativo relativo alle coperture assicurative dell’opzione scelta.
Le rendite vitalizie non possono essere riscattate durante il periodo di erogazione.
Articolo 17 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Documentazione
Originale di polizza ed eventuali appendici
Documento di identità e codice fiscale del Beneficiario/Contraente
Documento di identità e codice fiscale dell’Assicurato Certificato di esistenza in vita del Beneficiario
Certificato di morte dell’Assicurato (entro 60 giorni dall’evento) Relazione medica sulle cause del decesso dell’Assicurato
Causa di scioglimento Morte Riscatto SI SI
SI SI
--- SI
SI SI
SI ---
SI ---
Atto notorio di successione per l’individuazione degli aventi diritto SI Eventuale copia del testamento pubblicato SI
Decreto del Giudice Tutelare se l’avente diritto è persona minore o SI incapace
---
---
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Se la polizza è vincolata (oppure costituita in pegno), la richiesta della prestazione, oltre che dall’avente diritto (Contraente o Beneficiario), deve essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario che deve indicare l’entità della sua pretesa sulla polizza o, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso alla liquidazione integrale delle prestazioni in favore del Contraente o Beneficiario.
Se l’originale di polizza (e/o relative appendici) non è più disponibile, l’avente diritto deve presentare l’originale della denuncia di smarrimento fatta all’Autorità Giudiziaria.
La Società, se il singolo caso presenta particolari esigenze istruttorie, può richiedere tempestivamente ulteriori documenti.
Per i pagamenti conseguenti al decesso, gli aventi diritto devono inoltre consegnare ogni altro documento di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessario per verificare l’esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio.
In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari/aventi diritto.
Le rendite vitalizie vengono pagate alle ricorrenze previste dietro esibizione, su richiesta della Società, di un valido documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato.
Ogni pagamento viene effettuato presso le sedi della Società a ciò autorizzate.
La richiesta della prestazione assicurata deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla
Società:
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Direzione per l’Italia - Servizio Clienti ⚫ Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 ⚫ X-00000 Xxxx
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA PROVVISORIA IMMEDIATA
(CAA Mod. 61A • ed. 09/2022)
La presente condizione aggiuntiva, operante solo se richiamata in polizza, è una parziale deroga a quanto disposto dagli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati in merito all’entrata in vigore dell’assicurazione:
Articolo | Tariffa | Nome prodotto |
6 | XxXX | Oggi per domani |
6 | BR | Risparmio dinamico |
Prestazione assicurata
Se il premio iniziale è stato pagato alla sottoscrizione della proposta, l'assicurazione per il caso di morte, se prevista dalla specifica tariffa, è concessa con copertura provvisoria immediata, fermo quant’altro disciplinato dalle condizioni dell’assicurazione principale e delle assicurazioni accessorie e complementari.
Somme assicurate
In caso di sinistro, la copertura provvisoria è valida per una somma massima di € 77.000,00 in cumulo con l’assicurazione accessoria per il caso di morte e con l’assicurazione complementare morte da infortunio, anche se sono state pattuite somme maggiori sulla vita dell’Assicurato.
Operatività della garanzia
La copertura provvisoria immediata viene concessa dalla Società se al momento della proposta l’assicurando è pienamente abile al lavoro e non è sottoposto a controlli medici o a trattamenti terapeutici.
Entrata in vigore
La copertura provvisoria ha effetto:
• dalle ore 24 del giorno in cui la Società o l’Agenzia della Società ricevono la proposta sottoscritta dal
Contraente; oppure
• dalla data di inizio del contratto risultante dalla proposta, se successiva.
Cessazione
La copertura provvisoria cessa:
1) con la conclusione del contratto;
2) con il rifiuto della proposta da parte della Società;
3) decorsi 45 giorni dalla data di effetto come sopra indicata.
Pagamento del premio
Se la prestazione assicurata è dovuta in base alla copertura provvisoria, il premio della prima annualità deve essere corrisposto per intero anche quando ne sia stato convenuto il pagamento in rate subannuali.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
(CAA Mod. 62A • ed. 09/2022)
La presente condizione aggiuntiva, operante solo se richiamata in polizza, è una parziale deroga a quanto disposto dagli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati in merito alla rateazione del premio:
Articolo | Tariffa | Nome prodotto |
3 | XxXX | Oggi per domani |
3 | BR | Risparmio dinamico |
In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contrante può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, trimestrale o mensile. In tal caso il pagamento del premio è gravato dai seguenti costi:
semestrale | 1,00 % |
trimestrale | 2,00 % |
mensile | 3,00 % |
Il pagamento mensile è concesso solo per le polizze collocate tramite banca.
Per le assicurazioni complementari, il premio dell'annualità assicurativa in corso al momento di un sinistro è sempre dovuto per intero anche se ne sia stato convenuto il pagamento in rate subannuali.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER ILPAGAMENTO DEL PREMIO
(CAA Mod. 63A • ed. 09/2022)
La presente condizione aggiuntiva, operante solo se richiamata in polizza, è una parziale deroga a quanto disposto dagli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati in merito al luogo ed alle modalità del pagamento del premio:
Articolo | Tariffa | Nome prodotto |
3 | XxXX | Oggi per domani |
3 | BR | Risparmio dinamico |
Il premio dovuto alla conclusione del contratto deve essere pagato in uno dei seguenti modi:
− bonifico bancario su un conto della Società; oppure con
− assegno bancario o circolare, intestato a WIENER STÄDTISCHE AG barrato e reso non trasferibile. L’assegno può essere consegnato all’Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto, che provvederà successivamente all’inoltro alla Società, o inviato direttamente alla Società.
La Società non risponde in nessun caso di assegni emessi a favore di un beneficiario diverso da “WIENER STÄDTISCHE AG” né di pagamenti effettuati, senza preventivo benestare, con mezzi diversi dall’assegno bancario o circolare o dal bonifico.
Il pagamento si intende effettuato nel momento in cui la Società riceve la comunicazione di accredito del bonifico o l’assegno, salvo il buon fine degli stessi.
I premi successivi devono essere pagati in uno dei seguenti modi: a) S.D.D. (SEPA Direct Debit), strumento di pagamento che consente, previa autorizzazione, l’addebito permanente su un conto corrente bancario intestato al Contraente o ad altra persona, con valuta certa a favore della Società. | |
b) c) | I trasferimenti di denaro con S.D.D. si considerano ricevuti dalla Società se la banca non ne evidenzia il mancato accredito. In tale caso, a meno di errori di allineamento dei dati che la Società può comunque rettificare, il pagamento viene convenzionalmente considerato effettuato alle ore 24 della data di scadenza della rata cui si riferisce; |
MAV bancario, con bollettini pagabili presso banche ed uffici postali, inviati al domicilio del Contraente della Società. I pagamenti con MAV sono considerati come avvenuti alle ore 24 del giorno indicato sulla ricevuta del Contraente dal timbro datario dalla banca o dall’ufficio postale. altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. |
Nel caso di rate insolute, a meno che il Contraente non voglia ridurre la prestazione, il premio o i premi scaduti devono essere pagati con bonifico o assegno. (per il mancato o ritardato pagamento dei premi vedi nelle Condizioni di assicurazione Articolo 4 - Interruzione del pagamento dei premi e Articolo 5 - Ripresa del pagamento dei premi; riattivazione).
Il Contraente in ogni caso, per giustificare il mancato pagamento dei premi, non può contestare:
• eventuali disguidi di funzionamento delle procedure S.D.D;
• la mancata ricezione di avvisi di scadenza.
Condizioni particolari della
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DELL’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INABILITÀ CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO
(Tariffa 9E • CPA Mod. 54A - ed. 09/2022)
Premessa
Al momento della sottoscrizione del contratto, in abbinamento all’assicurazione principale, è possibile sottoscrivere anche la presente assicurazione complementare, valida se espressamente richiamata in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
Per questa assicurazione complementare Assicurato e Contraente devono coincidere ed avere un’età massima di 50 anni al momento della conclusione del presente contratto.
Perciò, nelle presenti Condizioni particolari, il termine Assicurato designerà la persona fisica come sopra individuata a favore della quale, a seconda del caso, è operante questa assicurazione complementare.
Questa assicurazione complementare non prevede prestazione ridotta né un valore di riscatto e non dà diritto alla partecipazione agli utili della Società.
All’assicurazione complementare si applicano le condizioni dell'assicurazione principale - comprese le condizioni aggiuntive, se richiamate - in quanto compatibili ed in quanto non derogate da queste Condizioni particolari.
ARTICOLO 1 - Prestazione assicurata
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato, che abbia come conseguenza un’inabilità totale al lavoro, l’Assicurato è esonerato dal pagamento dei premi relativi all’assicurazione principale in scadenza successivamente al 42° giorno di inabilità lavorativa ininterrotta (c.d. periodo di franchigia) e fino al termine della stessa.
Per inabilità al lavoro si intende la perdita totale della capacità dell’Assicurato di svolgere la sua professione o il suo mestiere e ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini, conoscenze e capacità presunte, dovuta a:
− una malattia evidente; o
− un infortunio; o
− diminuzione delle capacità psichiche o fisiche.
Per gli Assicurati di sesso femminile, si considera professione o attività produttiva di un reddito anche la cura della propria famiglia. La gravidanza e le eventuali conseguenze del parto fisiologico non sono mai considerate malattia.
ARTICOLO 2 - Pagamento del premio
L’assicurazione complementare prevede il pagamento di un premio annuo anticipato indicato in polizza. Il premio, comprensivo di accessori e imposte, deve essere corrisposto:
• nella stessa rateazione prevista per il pagamento dei premi dell’assicurazione principale;
• a partire dall’inizio del contratto e per tutta la durata stabilita o fino alla morte dell’Assicurato, se questa avviene prima della scadenza del contratto.
ARTICOLO 3 - Decorrenza, scadenza ed estinzione dell’assicurazione complementare
L’assicurazione complementare ha la stessa decorrenza e scadenza dell'assicurazione principale.
L'assicurazione complementare cessa alla fine dell'anno assicurativo in cui l’Assicurato compie 65 anni: gli eventuali premi scaduti successivamente ed incassati, verranno restituiti al netto delle imposte.
L’assicurazione complementare si estingue ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società:
a) in caso di interruzione o cessazione, per qualsiasi causa, del pagamento del premio dell’assicurazione complementare;
b) in seguito a interruzione o cessazione, per qualsiasi causa, salvo il caso di esonero del pagamento del premio dell'assicurazione principale.
Se l’assicurazione principale, estinta o in riduzione, viene riattivata e le assicurazioni complementari rientrano in vigore, non possono essere avanzate pretese relative alle assicurazioni complementari per eventi verificatisi nel periodo di interruzione della copertura assicurativa.
ARTICOLO 4 - Limitazioni della garanzia e pratica sportiva
L'assicurazione complementare non copre la perdita parziale della capacità lavorativa e non copre altresì le conseguenze di:
a) autolesionismo intenzionale o lesioni riportate con colpa grave, tentato suicidio;
b) malattie contratte o ferite riportate in seguito alla partecipazione a eventi bellici o alla partecipazione attiva a tumulti, sommosse, insurrezioni popolari;
c) malattie e perdita di forze intenzionalmente procurate;
d) delitti dolosi commessi dall’Assicurato.
Non sono inoltre coperte le malattie o le lesioni causate da:
e) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione alla guida;
f) pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore;
g) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) esercizio dell’attività di pilota di qualunque tipo di mezzo aereo;
i) utilizzo, anche come trasportato, di aeromobili speciali quali ad esempio: alianti, parapendii, deltaplani, mongolfiere, ultraleggeri e simili, nessuno escluso o eccettuato;
j) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
k) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), catastrofe nucleare;
m) conseguenti a bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate, cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
• non siano svolte da iscritti alle rispettive Federazioni come professionisti o semiprofessionisti
• non costituiscano, a qualsiasi titolo, fonte di reddito per l'Assicurato.
Per i seguenti sport: baseball, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, ciclismo, calcio, equitazione, sci, sci nautico, tennis, l'assicurazione vale per la partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) alla duplice condizione che queste:
L’assicurazione vale per la pratica sportiva a livello non professionale di tutti gli sport eccetto: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, kick-boxing, guidoslitta, alpinismo oltre il terzo grado, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, heliskiing o altre varianti estreme, salti dal trampolino con sci o idroscì, canoa fluviale, canyoning, torrentismo, speleologia, rafting, rugby, football americano, bungee jumping, hockey (nelle sue varie forme), motonautica, automobilismo, rally, autocrash, autocross, autoslalom, motociclismo, bob, sport aerei e motonautici in genere, vela d’altura corsa in montagna, immersioni con autorespiratore, immersioni notturne, immersioni nel ghiaccio, immersioni in corrente, immersioni in grotte.
Modalità per la liquidazione delle prestazioni
ARTICOLO 5 - Denuncia dell'inabilità, richiesta di riconoscimento e obblighi dell’Assicurato
In caso di inabilità, l’Assicurato deve inviare una comunicazione scritta alla Società tramite raccomandata per richiederne il riconoscimento, entro quattro settimane dalla scadenza del periodo di franchigia.
Se la denuncia viene presentata oltre tale termine e la Società riconosce lo stato di inabilità totale, la prestazione decorre dalla data della denuncia sempre che, a quel momento, lo stato di inabilità sia ancora in corso.
Ala comunicazione devono essere allegati: | |
• un rapporto particolareggiato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'inabilità in cui si precisa altresì la data di insorgenza dell'inabilità e la sua prevedibile durata; • eventuali certificazioni delle strutture sanitarie cui l’Assicurato abbia fatto ricorso; • ogni altra certificazione sanitaria che la Società riterrà necessaria. | |
L’inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo6. |
L’Assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e sulle conseguenze dell'inabilità e deve consentire alla Società tutte le indagini e gli accertamenti che questa giudichi opportuni. A tal fine l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici cui si sia rivolto a qualunque titolo.
Entro 30 giorni dall’acquisizione di tutta la documentazione necessaria, la Società comunica per iscritto all’Assicurato se riconosce lo stato di inabilità totale e se concede l’esonero dal pagamento del premio.
Se la Società riconosce l'esenzione, può richiedere all’Assicurato:
• alla scadenza di ogni premio, ulteriore documentazione e certificazioni mediche che attestino la persistenza ininterrotta dell'inabilità totale finché non venga accertata un’inabilità permanente.
• in qualsiasi momento e a proprie spese, di sottoporsi eventualmente ad un controllo eseguito da un proprio medico fiduciario.
Entro quattro settimane dalla fine dell’inabilità totale al lavoro, l’Assicurato deve comunicarlo alla Società allegando ulteriore certificazione medica attestante tale situazione.
Se l’Assicurato non esegue puntualmente gli adempimenti successivi al riconoscimento dell’inabilità e al termine della stessa, il diritto all'esonero dal pagamento del premio decade, con effetto retroattivo, dalla data che la Società aveva convenuto essere quella di inizio dell'inabilità al lavoro.
In tale caso l’Assicurato è obbligato a restituire alla Società tutti i premi da cui esso è stato esonerato come se la presente assicurazione non fosse stata mai operante.
ARTICOLO 6 - Liquidazione della prestazione
Se viene accertato il diritto all’esonero, per ogni giorno di inabilità la Società deduce, dall'ammontare del premio dovuto, la trecentosessantacinquesima parte del premio annuo previsto dal contratto, con riferimento all'anno assicurativo nel quale cade il giorno di esonero.
Il premio esonerato, calcolato come sopra, comprende l'eventuale addizionale di frazionamento se il pagamento è convenuto in rate sub-annuali.
Il premio esonerato non comprende la rata degli interessi dovuti in conseguenza di prestiti accesi sull’assicurazione principale.
Esempio:
• data di decorrenza della polizza = 15/3/2019
• rateazione premio = annuale
• data di esonero = 10/09/2019
• ricorrenza annuale successiva della polizza = 15/3/2020
• giorni intercorrenti tra data di esonero e data di decorrenza successiva = 187
• premio annuo previsto dal contratto = € 300
• importo premio esonerato = € 300/365*187 = € 153
6 Art. 1915 Codice Civile
Condizioni particolari della
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE CONTRO GLI INFORTUNI
(Tariffa 9A / 9B • CPA Mod. 53A - ed. 09/2022)
Premessa
Al momento della sottoscrizione del contratto, in abbinamento all’assicurazione principale, è possibile sottoscrivere anche la presente assicurazione complementare, valida se espressamente richiamata in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
Questa assicurazione complementare è operante a favore dell’Assicurato indicato in polizza limitatamente alle garanzie ivi richiamate.
L’assicurazione complementare contro gli infortuni non consente la possibilità di maturare una somma ridotta né il riscatto. Inoltre non dà diritto alla partecipazione agli utili della Società.
All’assicurazione complementare si applicano le condizioni dell'assicurazione principale - comprese le condizioni aggiuntive, se richiamate - in quanto compatibili e in quanto non derogate dalle norme delle presenti disposizioni.
ARTICOLO 1 - Operatività delle garanzie
La presente assicurazione complementare vale per gli infortuni che si verificano durante il periodo di validità del
contratto e per le somme indicate in polizza.
L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente sull’attività professionale svolta dall’Assicurato indicata nella proposta dell’assicurazione principale.
La garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisce:
a) nell’ambito dell’attività professionale dichiarata;
b) nello svolgimento di ogni altra normale attività legata alla vita privata che non abbia caratteristiche di professionalità.
L'indennizzo non è dovuto se l’Assicurato svolge, in via principale, secondaria o occasionale, una o più delle attività professionali indicate nell’allegato 1 alle presenti Condizioni Particolari.
ARTICOLO 2 - Prestazioni assicurate
La presente assicurazione complementare comprende le seguenti garanzie se richiamate in polizza:
Morte da infortunio (Tariffa 9A)
Se l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società
corrisponde la somma assicurata per il caso morte, se la morte si verifica entro un anno dalla data dell’infortunio. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello spettante per l’invalidità permanente. Tuttavia, se l’indennizzo per invalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro un anno dal giorno
dell’infortunio e in conseguenza di questo, i Beneficiari o, in mancanza di designazione, gli eredi hanno diritto alla
differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’indennizzo già pagato all’Assicurato per l’invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
Invalidità permanente da infortunio (Tariffa 9B)
A seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che comporti un’invalidità permanente, la Società liquida l’indennità sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta applicando le percentuali previste dalla tabella riportata all’articolo 10, indipendentemente dalla maggiore o minore capacità lavorativa.
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto se questa si verifica entro un anno dalla data dell’infortunio e se il grado di invalidità accertato è superiore al 5%.
ARTICOLO 3 - Estensioni di garanzia
Sono indennizzabili anche, a condizione che si verifichino indipendentemente dalla volontà dell’Assicurato:
a) l’annegamento e le conseguenze di ustioni, fulmini o scariche elettriche;
b) le conseguenze dell’inalazione di gas, fumi o vapori, nonché l’avvelenamento e le corrosioni conseguenti a ingestione di sostanze velenose o corrosive, salvo il caso che tali eventi si sviluppino gradualmente;
c) le lussazioni, gli strappi e le lacerazioni – non di organi o vasi interni – conseguenti a sforzi improvvisi e non abituali;
d) le conseguenze delle infezioni di ferite dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza;
e) le lussazioni di arti, gli strappi e lacerazioni di arti, muscoli, tendini, legamenti, nonché delle capsule articolari attorno alla colonna vertebrale;
f) le conseguenze del tetano e della rabbia, a condizione che siano causate da infortunio indennizzabile ai termini di polizza;
g) le conseguenze della poliomielite e della meningo-encefalite provocata dal morso di zecche, nonché della meningo-polineurite conseguente a borreliosi contratta in seguito al morso di zecche, purché la malattia sia stata accertata da test serologici e si manifesti 15 giorni dopo la data di inizio dell’assicurazione ma non oltre 15 giorni dopo l’estinzione dell’assicurazione.
Come inizio della malattia si considera il giorno nel quale per la prima volta è stato consultato un medico a causa della malattia diagnosticata come poliomielite, meningo-encefalite o meningo-polineurite.
La prestazione viene erogata in caso di decesso o invalidità permanente, nell’ambito della somma assicurata, con il massimo di € 100.000,00.
h) gli infortuni conseguenti a infarto cardiaco o colpo apoplettico. In nessun caso tuttavia l’infarto cardiaco e/o il colpo apoplettico sono riconosciuti quale conseguenza di infortunio;
i) le lesioni sofferte in conseguenza di imperizia, imprudenza e negligenze gravi;
j) l’assideramento e il congelamento che siano conseguenza di infortunio indennizzabili a termini di polizza;
k) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche di terrorismo;
l) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
m) gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso;
n) le conseguenze di morsi o calci di animali.
Rischio volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisce come passeggero di aeromobili adibiti al trasporto di persone.
Tale garanzia non è valida per i membri dell’equipaggio né da chiunque eserciti un’attività lavorativa collegata all’aeromobile.
Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga verso i terzi responsabili dell’infortunio7.
ARTICOLO 4 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da:
• alcolismo;
• tossicodipendenza;
• AIDS o sindromi correlate;
• epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, o da altre infermità gravi e permanenti.
Inoltre non sono assicurabili le persone:
7 Art. 1916 Codice Civile.
• colpite da invalidità permanente di grado superiore al 50%;
• permanentemente inabili al lavoro. C’è inabilità lavorativa totale se, in seguito a malattia o infermità, da un punto di vista medico l’Assicurato non è in grado di svolgere un’attività lavorativa. Anche in tale caso l’inabilità non sussiste se l’Assicurato continua effettivamente a lavorare.
• che svolgono, in via principale, secondaria o occasionale, una o più delle attività professionali indicate nell’Allegato 1 alle presenti Condizioni Particolari.
Le persone affette da infermità gravi e permanenti, da mutilazioni o difetti fisici rilevanti, sono assicurabili solo previo consenso della Società.
L’assicurazione cessa, senza obbligo della Società di corrispondere alcun indennizzo, con il manifestarsi delle predette cause di non assicurabilità nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 5 - Esclusioni e limitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) derivanti da attività dolosa del Beneficiario;
b) conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
c) subiti in seguito a partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, insurrezioni, disordini, in qualità di agitatore; la copertura è esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e l’infortunio avviene dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se l’Assicurato si trovava già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa infortuni;
d) subiti durante il servizio militare volontario in tempo di pace, durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana;
e) subiti alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta da non più di sei mesi;
f) derivanti dalla pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore;
g) conseguenti all’uso, anche come passeggero, di veicoli terrestri o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) conseguenti alla partecipazione, anche come passeggero, a gare o allenamenti su veicoli aerei;
i) subiti in seguito ad incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell’equipaggio. Tale esclusione si estende altresì all’esercizio della pratica del paracadutismo, dell’attività di pilota di specifici velivoli quali, a titolo di esempio: aliante, deltaplano, mongolfiera, parapendio, elicottero, aeromobile militare, ecc. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 3;
j) subiti in seguito a disturbi della coscienza e/o causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
k) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici o cure mediche non resi necessari da infortunio
indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione;
l) derivanti dalla guida di natanti a motore per uso non privato;
m) conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
n) subiti in seguito ad atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l’esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l’Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
o) conseguenti a bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate, cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
p) derivanti da suicidio.
Le malattie non sono mai riconosciute come infortunio; le malattie infettive non sono riconosciute come conseguenza di un infortunio a meno di quanto disposto all’articolo 3, lettere g) ed h).
Pratica sportiva
• non siano svolte da iscritti alle rispettive Federazioni come professionisti o semiprofessionisti
• non costituiscano, a qualsiasi titolo, fonte di reddito per l'Assicurato.
Per i seguenti sport: baseball, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, ciclismo, calcio, equitazione, sci, sci nautico, tennis, l'assicurazione vale per la partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) alla duplice condizione che queste:
L’assicurazione vale per la pratica sportiva a livello non professionale di tutti gli sport eccetto: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, kick-boxing, guidoslitta, alpinismo oltre il terzo grado, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, heliskiing o altre varianti estreme, salti dal trampolino con sci o idroscì, canoa fluviale, canyoning, torrentismo, speleologia, rafting, rugby, football americano, bungee jumping, hockey (nelle sue varie forme), motonautica, automobilismo, rally, autocrash, autocross, autoslalom, motociclismo, bob, sport aerei e motonautici in genere, vela d’altura corsa in montagna, immersioni con autorespiratore, immersioni notturne, immersioni nel ghiaccio, immersioni in corrente, immersioni in grotte.
ARTICOLO 6 - Pagamento del premio
L’assicurazione complementare prevede il pagamento di un premio annuo anticipato indicato in polizza. Il premio annuo, comprensivo di accessori e imposte, deve essere corrisposto:
• nella stessa rateazione dell'assicurazione principale;
• a partire dall'inizio del contratto e per tutta la durata stabilita o fino alla morte dell'Assicurato se avviene prima della scadenza del contratto.
ARTICOLO 7 - Decorrenza, scadenza ed estinzione dell’assicurazione complementare
L’assicurazione complementare ha la stessa decorrenza e scadenza dell'assicurazione principale e può essere sottoscritta per Assicurati con età non superiore a 70 anni al momento della conclusione del presente contratto.
a) in caso di interruzione del pagamento dei relativi premi;
b) in seguito a interruzione o cessazione del pagamento del premio dell'assicurazione principale;
c) in caso di recesso in seguito a sinistro ai sensi dell’articolo 8 delle presenti Condizioni Particolari.
L'assicurazione complementare cessa alla fine dell'anno assicurativo nel quale l'Assicurato compie 75 anni: gli eventuali premi scaduti successivamente ed incassati verranno restituiti, al netto delle imposte.
L’assicurazione complementare si estingue ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società:
Se l’assicurazione principale, estinta o in riduzione, viene riattivata e le assicurazioni complementari rientrano in vigore, non possono essere avanzate pretese relative alle assicurazioni complementari per cause verificatesi nel periodo di interruzione della copertura assicurativa.
ARTICOLO 8 - Recesso in seguito a sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso della Società, questa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Se recede il Contraente, la Società avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del
recesso.
ARTICOLO 9 - Denuncia dell’infortunio ed obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, dall’Assicurato, dal Contraente o dagli aventi diritto, entro 7 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza8, indicando luogo, giorno, ora, causa dell’evento e modalità di accadimento ed allegando il certificato medico attestante la natura della lesione, la prognosi, l’eventuale necessità di ricovero o di intervento.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo9.
Avvenuto all’infortunio, l’Assicurato deve sottoporsi ad adeguate terapie mediche documentando il decorso con certificati medici fino alla sua guarigione.
L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società tutte le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici e le strutture sanitarie cui l’Assicurato si sia rivolto a qualunque titolo.
In caso di decesso dell’Assicurato, gli aventi diritto devono denunciare il decesso entro 3 giorni tramite telegramma anche se è già stato denunciato l’infortunio.
L’incompleta o la mancata osservanza degli adempimenti richiesti all’Assicurato avrà per conseguenza la ritardata definizione del sinistro.
ARTICOLO 10 - Disposizioni per la determinazione del grado di invalidità
L’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente tenendo conto del grado di invalidità permanente accertato dalla Società facendo riferimento ai valori ed ai criteri sottoelencati, indipendentemente dalla maggiore o minore capacità lavorativa.
a) Perdita totale, fisica o funzionale, di:
— un arto superiore dall’articolazione della spalla 80%
— arto superiore fino al di sopra dell’articolazione del gomito 75%
— articolazione di un gomito 70%
— un arto superiore al di sotto dell’articolazione del gomito o una mano 60%
— un pollice 20%
— un indice 10%
— un altro dito 5%
— un arto inferiore fino al di sopra della metà della coscia 70%
— un arto inferiore fino alla metà della coscia 60%
— un arto inferiore fino alla metà del polpaccio, o un piede 50%
— un alluce 5%
— un altro dito del piede 2%
— capacità visiva di entrambi gli occhi 100%
— capacità visiva di un occhio 50%
se la capacità visiva dell’altro occhio era già venuta meno prima del verificarsi
dell’evento assicurato 65%
— udito di entrambe le orecchie 80%
— udito di un orecchio 30%
se l’udito dell’altro orecchio era già compromesso prima del verificarsi dell’evento assicurato
50%
— olfatto 10%
— gusto 10%
Valgono inoltre le seguenti disposizioni:
b) in caso di perdita parziale – anatomica o funzionale – degli organi o dei sensi di cui sopra le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione.
In caso di limitazioni funzionali degli arti superiori o inferiori la percentuale riferita all’intera estremità si applica in proporzione;
c) se non è possibile stabilire il grado di invalidità in base alle disposizioni della lettera a), si considera la misura in cui è pregiudicata la funzionalità fisica dal punto di vista medico.
Si sommano le percentuali risultanti dalle lettere a) e c), fermo restando il disposto della lettera g).
d) in caso di perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o sensi, il totale delle percentuali raggiunte non può comunque superare il 100%;
e) se il grado di invalidità permanente, determinato secondo le disposizioni del presente articolo, lettere da a) a c), è superiore al 50%, sulla quota eccedente il 50% la prestazione viene raddoppiata;
f) nel corso del primo anno assicurativo la prestazione per invalidità permanente avviene soltanto se la natura e la misura delle conseguenze dell’infortunio da un punto di vista medico sono accertate in modo univoco.
Se il grado dell’invalidità non è definito in modo univoco, ogni anno ma entro il 4° anno dall’infortunio sia l’Assicurato sia la Società possono fare ricalcolare il grado di invalidità da un consulente medico; dopo il 2° anno dall’infortunio tale procedura può essere affidata anche ad un Collegio medico. Se con questa procedura si ottiene una prestazione per invalidità superiore a quella eventualmente già anticipata, sulla differenza sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dalla data dell’anticipazione.
g) in caso di morte dell’Assicurato:
− conseguente all’infortunio ed avvenuta entro 1 anno dall’infortunio stesso, la prestazione per invalidità non è dovuta;
− non conseguente all’infortunio ed avvenuta entro 1 anno dall’infortunio stesso, la prestazione è dovuta secondo il grado dell’invalidità permanente in base agli ultimi accertamenti eseguiti;
− conseguente o non all’infortunio ed avvenuta oltre 1 anno dall’infortunio stesso, la prestazione è dovuta secondo il grado dell’invalidità permanente in base agli ultimi accertamenti eseguiti.
ARTICOLO 11 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Se tuttavia:
a) le conseguenze dell’infortunio sono influenzate da malattie o infermità indipendenti dal sinistro, la prestazione viene ridotta in proporzione all’incidenza della malattia o dell’infermità su dette conseguenze.
Eccettuati gli eventi di cui alla lettera e) dell’art. 3, tale limitazione non si applica ove l’incidenza sulle suddette conseguenze sia inferiore al 25%;
b) l’infortunio colpisce parti o organi del corpo già parzialmente danneggiati, compromessi o inutilizzabili o se le conseguenze del sinistro provocano l’aggravamento di una insufficienza organica preesistente, la prestazione è proporzionata all’aumento del grado di invalidità;
c) l’Assicurato è affetto da disturbi psichici o nervosi, la prestazione è pagata solo se questi disturbi sono riconducibili ad una malattia organica del sistema nervoso provocata dall’infortunio o a epilessia insorta a seguito dell’infortunio stesso. I disturbi psichici (nevrosi, psiconevrosi e simili) non sono mai riconosciuti come conseguenze di un infortunio;
d) nel caso di ernia del disco intervertebrale la prestazione è pagata solo se è riconducibile ad un’azione meccanica diretta sulla colonna vertebrale e non è un aggravamento di sintomi preesistenti all’infortunio;
e) nel caso di xxxxx xxxxxxxxxx ed inguinali di qualsiasi genere la prestazione è pagata solo se direttamente riconducibile ad un’azione meccanica esterna e non a predisposizione.
ARTICOLO 12 - Pagamento dell’indennizzo
La Società liquida l’indennizzo dopo due settimane dal momento in cui la causa del sinistro e l’ammontare della prestazione sono stati definiti.
Se non ci sono contestazioni sulla causa del sinistro, ma non è stato ancora definito l’ammontare della liquidazione entro i suddetti termini, il Beneficiario dopo un mese può ottenere un acconto della liquidazione nel limite della somma minima sicuramente dovuta dalla Società in base alla documentazione fornita.
ARTICOLO 13 - Controversie ed arbitrato irrituale
In caso di divergenze sul grado di invalidità permanente o sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, è possibile demandate per iscritto la decisione a un collegio di tre medici: uno nominato dalla Società, uno dal Contraente e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta del terzo medico, questo sarà individuato dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio, ossia nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti paga le proprie spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.
Il Collegio medico, se lo ritiene opportuno, può rinviare al massimo di 2 anni l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente; entro tale termine può comunque concedere una liquidazione in acconto.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, senza procedure formali, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Allegato 1
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON ASSICURABILI
(cfr. art. 5 – Esclusioni e persone non assicurabili delle Condizioni Particolari)
Non sono assicurabili le persone che svolgano, in via principale, secondaria o occasionale, una o più delle attività professionali di seguito riportate:
• acrobati;
• addetti (operai o non) al trivellamento e/o all’estrazione;
• agenti di Polizia (solamente artificieri, gruppi antiterrorismo, servizi di scorta);
• body guard (privato);
• cavaioli con uso di mine;
• chimici (o operai specializzati chimici) a contatto con esplosivi, acidi od energia nucleare;
• collaudatori di veicoli (terrestri e aerei) o natanti;
• commercianti (proprietari e/o addetti) di esplosivi;
• commissari di pubblica sicurezza;
• domatori;
• forze armate (solamente militari impegnati in operazioni internazionali o artificieri, gruppi antiterrorismo, servizi di scorta);
• giornalisti e/o reporter impegnati in zone di guerra dichiarata o non dichiarata;
• giostrai;
• guardia di finanza (solamente artificieri, gruppi antiterrorismo, servizi di scorta);
• guardie notturne/giurate;
• guide alpine;
• lavoratori con uso di macchine ed apparecchi con accesso o meno a cantieri, officine, ponteggi ed impalcature;
• lavoratori (operai) di industria metallurgica;
• marinai e personale marittimo;
• marmisti con accesso a cave;
• minatori;
• osservatori ONU o altre missioni internazionali;
• palombari e sommozzatori;
• piloti in genere e personale di volo;
• pirotecnici;
• speleologi;
• sportivi professionisti e semiprofessionisti (cfr. art 5 delle presenti Condizioni Particolari);
• vigili del fuoco (solamente specialisti quali sommozzatori e simili).
Condizioni particolari di
AGGIORNAMENTO DEL PREMIO
(CPA Mod. 56A – ed. 09/2022)
ARTICOLO 1 - Operatività
Le presenti Condizioni particolari sono operanti se il Contraente ne ha fatto espressa richiesta:
− prima della conclusione del contratto, ovvero
− in occasione di qualunque ricorrenza annuale del contratto, con preavviso di 90 giorni.
Alle presenti Condizioni particolari si applicano le Condizioni dell'assicurazione principale in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme delle presenti disposizioni.
ARTICOLO 2 - Aggiornamento del premio
Il premio annuo è soggetto ogni anno ad aggiornamento in base all’indice dei “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” elaborato dall'ISTAT (di seguito “indice”), in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale:
- l'indice medio dell'anno solare precedente a quello della data di effetto del contratto, se questa cade negli ultimi due quadrimestri dell'anno di calendario.
- l'indice medio del secondo anno solare precedente, la data di effetto del contratto, se questa cade nel primo quadrimestre dell'anno;
b) l’aggiornamento si effettua per la prima volta raffrontando l'indice di cui alla lettera a) con quello relativo all’anno precedente e aumentando il premio in proporzione;
c) gli aumenti sono applicati a partire dalla prima ricorrenza annuale del premio, successiva all’anno in cui si è verificata la variazione finché la durata residue del contratto è superiore a cinque anni. Dopo tale epoca cessa ogni aggiornamento;
d) per i successivi aggiornamenti si procede analogamente, aumentando l’ultimo premio aggiornato secondo le modalità di cui alle lettere precedenti;
e) se il raffronto di cui alla lettera b) evidenzia un aumento inferiore al 4%, il premio viene aumentato del 4%;
f) la percentuale di aumento è arrotondata a un decimale.
In caso di eventuale interruzione della pubblicazione dell’indice, verrà utilizzato un parametro sostitutivo.
ARTICOLO 3 - Aggiornamento della prestazione
Il premio in aumento viene impiegato dalla Società quale premio unico d’inventario di una polizza aggiuntiva in base alla tariffa dell’assicurazione principale, all'età dell'Assicurato al momento dell'aggiornamento e alla durata residua del contratto, senza previa verifica dello stato di salute dell'Assicurato.
La prestazione di ogni polizza aggiuntiva si somma a quella delle altre polizze aggiuntive già operanti per effetto di precedenti aggiornamenti e a quella della polizza principale.
L’aggiornamento delle assicurazioni complementari è regolato dall’articolo 5.2 delle presenti Condizioni particolari. Al termine di ogni anno assicurativo, la Società rilascia un'appendice alla polizza nella quale sono riportati il premio per il successivo anno assicurativo e la nuova somma assicurata.
ARTICOLO 4 - Decadenza dell’aggiornamento
Il Contraente può rifiutare l’aggiornamento restituendo alla Società l’appendice di polizza entro 1 mese dal suo ricevimento.
L’aggiornamento decade se:
- viene rifiutato per due anni consecutivi;
- il premio viene pagato in ritardo di oltre 3 mesi;
- è attivo l’esonero dal pagamento dei premi ai sensi delle Condizioni particolari che regolano detta assicurazione complementare.
ARTICOLO 5 - Altre condizioni aggiuntive
Le Condizioni generali e particolari di assicurazione che regolano il contratto cui il presente allegato si riferisce, le opzioni a scadenza e le condizioni di partecipazione agli utili si applicano anche alle prestazioni delle polizze aggiuntive derivanti dall'aggiornamento del premio.
I termini relativi alla limitazione della garanzia in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti o in caso di suicidio decadono contemporaneamente a quelli previsti dalla polizza principale.
L’assegnazione degli utili della Società alle prestazioni delle polizze aggiuntive avviene con le modalità e nei termini previsti dalle condizioni dell’assicurazione principale, in funzione della residua durata del contratto.
Se il contratto prevede assicurazioni complementari, queste vengono disciplinate come segue:
a) in caso di assicurazioni complementari la cui prestazione è proporzionata a quella dell'assicurazione principale, la prestazione dell'assicurazione complementare cresce nella stessa misura della prestazione principale. Il conseguente aumento di premio viene calcolato secondo la tariffa dell'assicurazione complementare;
b) in caso di assicurazione complementare il cui premio è proporzionato a quello dell'assicurazione principale, il premio dell'assicurazione complementare cresce nella stessa misura del premio principale. Il conseguente aumento di prestazione viene stabilito secondo la tariffa dell'assicurazione complementare.
Appendice normativa
Al fine di agevolare il Contraente/Assicurato nella comprensione delle disposizioni di legge che regolano il presente contratto, riportiamo di seguito il testo degli articoli del Codice Civile e gli altri riferimenti normativi citati nel testo delle Condizioni di assicurazione.
CODICE CIVILE
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Art. 0000 Xxxxxx del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 Art. 4 Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. [La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma].
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187- ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016
Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito anche Regolamento), dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Come Società di assicurazioni, siamo consapevoli dell’importanza che rivestono i Suoi dati personali. “Noi” siamo
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
telefono: x00 (0)00 000-00000 bzw. E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati. Di seguito troverà informazioni più dettagliate su come trattiamo i Suoi dati. In caso di richieste o domande sul trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società, La preghiamo di contattare il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx
1. Trattamento dei Dati personali
Per “dati personali” si intendono tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il trattamento dei dati suoi dati personali è effettuato per:
a) fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa; desideriamo inoltre informarLa che la nostra Società, in occasione delle operazioni di trattamento, potrebbe venire a conoscenza anche di Dati che la Legge definisce particolari: come ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza;
b) la realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti; tali attività potranno essere realizzate attraverso l’invio di e- mail, fax, SMS, social network, posta cartacea o attraverso contatto telefonico;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a. è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto; il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b. è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di realizzare attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti;
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
2. Entità dell’utilizzo dei dati
Nel proporci la stipula di un’assicurazione, Lei ci comunica dati personali ed eventualmente anche segreti industriali e commerciali propri o anche riferiti a familiari, collaboratori o altri terzi. In tutti questi casi, supponiamo che Lei sia autorizzato a comunicare tali dati. Utilizziamo i Suoi dati e i dati di tali terzi da Lei comunicati nel nostro legittimo interesse come Titolari del trattamento dei Suoi dati e nella misura necessaria per poter regolarmente costituire e gestire il nostro rapporto assicurativo. In base ad altre eventuali apposite dichiarazioni di consenso da parte Sua, utilizziamo i Suoi dati anche per sottoporLe ulteriori proposte di prodotti da parte nostra, di altre società appartenenti al nostro Gruppo assicurativo o dei nostri partner commerciali. Per alcuni nostri prodotti assicurativi occorre trattare categorie particolarmente protette dei Suoi dati personali. Vi ricadono, in primo luogo, dati relativi al Suo stato di salute che ci occorrono, ad esempio, per motivare e gestire le prestazioni nei rami salute, vita e infortuni. Trattiamo tali particolari categorie di dati personali sempre e unicamente in accordo con le disposizioni contenute nella Legge sui contratti di assicurazione e in base al Suo consenso prestato nel modulo di proposta. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali si fonda sul contratto perfezionato e sul conferimento del consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da Lei fornito prima del ritiro.
3. Comunicazione dei dati a terzi
In ragione della complessità dei processi di trattamento dei dati nel mondo di oggi, talvolta ci serviamo di fornitori di servizi incaricandoli del trattamento dei Suoi dati. Alcuni di questi fornitori di servizi si trovano fisicamente al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, in tutti i casi di ricorso a fornitori di servizio esterni, assicuriamo il mantenimento del livello europeo di protezione dei dati e l’osservazione degli standard di sicurezza degli stessi. Potrà, inoltre, rendersi necessario, nell’ambito della gestione delle nostre pratiche, trasferire i Suoi dati all’interno della Società di assicurazioni o del nostro Gruppo assicurativo o trattare i Suoi dati in maniera congiunta. Anche in questi casi sono sempre garantiti gli standard europei di sicurezza dei dati.
In funzione del particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito);
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Xxxxxxxxxxxxx (Xxx xx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati potrebbero essere comunicati;
nonché altri soggetti, quali: l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 00187 Roma), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135; UIF Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx 00, Xxxx) ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
4. Comunicazione dei dati alle Autorità di vigilanza, ai Tribunali e altri terzi
Come Società di assicurazioni siamo soggetti a elevati criteri regolatori e vigilanza continua da parte della autorità preposte. In questo ambito, potremmo essere obbligati a comunicare, su richiesta di tali soggetti, determinati dati personali riferiti ai nostri Contraenti. Parimenti, può accadere, nell’ambito della verifica del Suo sinistro che consultiamo terzi, ad esempio medici, istituti di cura, periti o anche società incaricate della gestione del sinistro, ai quali dobbiamo comunicare i Suoi dati personali. In tutti questi casi prestiamo sempre molta attenzione a che siano osservate le disposizioni legali in materia al fine di garantire la protezione dei Suoi dati.
Per sapere di più su come e in quale misura trattiamo i Suoi dati nell’ambito della Sua pratica personale e per avere l’elenco completo e aggiornato dei soggetti ivi indicati, potrà rivolgersi a xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure a xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
- Utilizzo di prestazioni cloud
Da società innovativa e aperta al futuro, facciamo anche ricorso a soluzioni cloud. I servizi cloud da noi utilizzati sono forniti dalle seguenti Società:
- Microsoft Corp
- Google Inc
Utilizziamo i servizi cloud soprattutto nell’ambito della nostra comunicazione interna ed esterna oltre che per videoconferenze, per la gestione degli appuntamenti e per lo “shared document use” nell'ambito della nostra collaborazione interna. La conservazione dei Suoi dati assicurativi, in particolare i dati relativi al Suo stato di salute, non avviene nell’ambito di tali servizi cloud, ma all’interno dei nostri centri di calcolo. Il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento
dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali. Per ottenere copia di tali informazioni o avere indicazioni del luogo dove sono disponibili, potrà rivolgersi a xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure a xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
5. Coinvolgimento dei riassicuratori
Nell’ambito dell’assicurazione di determinati rischi collaboriamo a stretto contatto con i nostri riassicuratori, i quali ci supportano nella valutazione del rischio e delle prestazioni. A tal fine è necessario che ci scambiamo dei dati relativi alla Sua persona e al Suo rapporto assicurativo con i nostri riassicuratori. Tale scambio di dati avviene sempre al solo scopo di poter valutare congiuntamente il Suo rischio assicurativo e le Sue prestazioni e sempre nei limiti previsti dalla Legge sui contratti di assicurazione.
6. Coinvolgimento degli intermediari assicurativi
Nel caso in cui Xxx affidi le sue questioni ad un intermediario assicurativo, quest’ultimo raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali e li comunicherà a noi al fine di permetterci di valutare il Suo rischio assicurativo, per rendere possibile la conclusione del Suo rapporto assicurativo con noi e per la valutazione delle prestazioni da parte nostra. Inoltre, anche noi comunicheremo al Suo intermediario assicurativo dati riferiti alla Sua persona e al Suo rapporto assicurativo, nella misura in cui il Suo intermediario assicurativo ne ha bisogno per assisterLa. Poiché il Suo intermediario assicurativo deve garantire il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni in materia, prestiamo molta attenzione alla scelta degli intermediari assicurativi con cui collaborare.
7. Processi di trattamento dei dati automatizzati
Al fine di poterLe offrire una gestione delle pratiche più efficace possibile, utilizziamo in parte programmi di verifica, i quali calcolano, in base alle informazioni da Lei fornite nella proposta di assicurazione, il rischio assicurativo e determinano, ad esempio, l’ammontare del Suo premio assicurativo o anche eventuali esclusioni di rischio. Inoltre, con tali programmi determiniamo, in aree parziali e in maniera automatizzata, il nostro obbligo di prestazione in caso di sinistro. I parametri di verifica utilizzati da questi programmi sono determinati in base ai dati attuariali storici, assicurando in tal modo un metro di misura oggettivo. Lei ha la facoltà di rifiutare tali processi automatizzati relativamente alla Sua persona e alle Sue pratiche e pretendere l'evasione manuale della Sua pratica da parte dei collaboratori della nostra Società.
In tal caso La preghiamo di voler provvedere a che il Suo referente inoltri la Sua richiesta al Reparto tecnico competente per la lavorazione manuale o di comunicarcelo ai seguenti indirizzi e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. Tuttavia, occorre considerare che tale procedura potrà comportare rallentamenti nell’evasione della Sua pratica.
8. La nostra sicurezza dei dati
Come Società di assicurazioni titolare del trattamento, garantiamo che ogni comunicazione di dati interna alla nostra Società avvenga in maniera cifrata. Disponiamo, inoltre, di opzioni di cifratura anche nella comunicazione dei dati esterna, nella misura in cui Lei come destinatario della nostra comunicazione sia dotato dei requisiti tecnici necessari per la decifratura. La preghiamo di prestare attenzione al fatto che la comunicazione elettronica tramite utilizzo dei programmi di posta commerciali (es. MS Exchange) non offre una tutela assoluta da accessi non autorizzati da parte di terzi e che, nell'ambito di questa forma di trasmissione delle comunicazioni, potranno essere coinvolti anche server extra europei.
Garantiamo, inoltre, che i centri di calcolo interni alla Società rispettino tutti gli standard di sicurezza ISO 27001. Trasferiamo la nostra idea di sicurezza anche ai prestatori di servizi di cui ci avvaliamo, obbligandoli ad osservare misure di sicurezza equivalenti. Nella misura in cui, nell'ambito dei cloud service da noi utilizzati, i dati siano conservati su server al di fuori dell’Unione Europea, assicuriamo che i dati siano conservati esclusivamente in forma frammentata e cifrata, utilizzando le più avanzate tecnologie di cifratura. La conservazione di dati relativi al Suo rapporto assicurativo e la conservazione dei dati relativi al Suo stato di salute avvengono sempre nell’ambito dei nostri centri di calcolo interni. In caso di dubbi circa le misure di protezione dei dati nell’ambito della Sua pratica concreta, La preghiamo di rivolgersi a xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
9. I Suoi diritti
Lei ha la facoltà di richiedere informazioni circa l’origine, le categorie, la durata di conservazione, i destinatari, lo scopo dei dati da noi trattati nell’ambito della Sua pratica, oltre che alle modalità di tale trattamento.
Qualora i dati relativi alla Sua persona siano errati e incompleti, Lei potrà richiederne la rettifica o l’integrazione. Lei ha anche la facoltà di pretendere la cancellazione di dati trattati in maniera non lecita. Tuttavia, occorre considerare che ciò si applica unicamente a dati errati, incompleti o trattati in maniera non lecita. In caso di incertezza circa la correttezza o la completezza dei dati relativi alla Sua persona e da noi trattati, Lei potrà richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati fino al chiarimento definitivo della questione. La preghiamo di considerare che tutti questi diritti si integrano a vicenda, di modo che Lei ha la facoltà di pretendere o la correzione e/o integrazione dei Suoi dati o la loro cancellazione.
Anche se i dati relativi alla Sua persona sono corretti e completi e da noi trattati in maniera lecita, Xxx avrà la facoltà di opporsi in ogni momento al trattamento di questi dati in casi particolari e motivati. Può opporsi anche nel caso in cui Lei riceva da noi pubblicità diretta e non desideri riceverne più in futuro.
Con effetto dal 25.05.2018, Xxx può ricevere i dati relativi alla Sua persona e da noi trattati in un formato elettronico da noi definito, nel caso in cui non abbiamo ricevuto tali dati da Lei. Alternativamente, può incaricarci di trasmettere tali dati direttamente ad un terzo da Lei nominato, qualora tale destinatario ci renda possibile trasmettere i dati dal punto di vista tecnico e la trasmissione dei dati non comporti un impegno non giustificabile o vi siano altri obblighi legali o di riservatezza o considerazioni di confidenzialità da parte nostra o da parte di terzi.
Per tutte le Sue richieste La preghiamo di contattarci ai recapiti sotto riportati, allegando sempre una prova della Sua identità, ad esempio copia di un documento di identità.
Anche si ci impegniamo al massimo a favore della protezione e dell’integrità dei Suoi dati, non si possono escludere divergenze di opinioni circa il modo in cui utilizziamo i Suoi dati. Qualora Lei sia dell’avviso che utilizziamo i Suoi dati in modo non ammissibile, potrà avanzare un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati.
La nostra conservazione dei dati:
Conserviamo i Suoi dati per tutta la durata del rapporto assicurativo. Inoltre, siamo soggetti a numerosi obblighi di conservazione, in base ai quali dobbiamo conservare i dati relativi alla Sua persona, a terzi (es. coassicurati), ai Suoi sinistri e al Suo rapporto assicurativo anche oltre la cessazione del rapporto assicurativo o anche dopo la conclusione di un sinistro, come è il caso, ad esempio, secondo i termini di conservazione nell’ambito del diritto societario. Conserviamo i Suoi dati, inoltre, per il periodo utile per far valere diritti in base al nostro rapporto di assicurazione con Lei.
10. La necessità di trattare i Suoi dati
La messa a disposizione dei dati personali Suoi e di eventuali terzi da Lei indicati è necessaria per la verifica del Suo rischio assicurativo, per la costituzione del nostro rapporto assicurativo e per soddisfare il Suo diritto alle prestazioni. Qualora Lei non ci comunichi questi dati o ce li comunichi in misura insufficiente, potremmo non essere in grado di costituire il rapporto assicurativo da Lei desiderato o di liquidare il Suo sinistro. La preghiamo di notare che ciò non costituirebbe inadempienza contrattuale da parte nostra.
Qualora abbiamo ottenuto e trattiamo i Suoi dati in base ad un’autorizzazione da Lei impartita, Lei in ogni momento ha la facoltà di revocare la Sua autorizzazione; ciò comporterà che, dal momento di ricevimento della revoca dell’autorizzazione, non possiamo più trattare i Suoi dati allo scopo indicato nell’autorizzazione.
11. Modalità di contatto
In caso di dubbi circa questioni di protezione dei dati, La preghiamo di contattarci ai seguenti indirizzi e- mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Direzione per l’Italia: X-00000 Xxxx • Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 • Tel. x00-00-0000000 • Fax x00-00-00000000
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