Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.
Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.
Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).
Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.