Costi non elegibili Clausole campione

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  • Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: MODULO UFFICI Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Xxxxxxxxx sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Xxx Xxxxx commesso da Xxxxxxxxxx e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • CHE COSA NON E’ ASSICURATO‌

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.