Aumenti periodici di anzianità Clausole campione

Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
Aumenti periodici di anzianità. I lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1980 avranno diritto, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza: Categorie: AS € 14,72 A € 11.71 B € 9,60 CS € 8,70 C € 8,32 D € 7,87 E € 7,23 F € 6,79 L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l’importo maturato precedentemente. La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra il valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti periodici di anzianità. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l’importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza.
Aumenti periodici di anzianità. 1. Al lavoratore è riconosciuto per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza, un aumento retributivo di importo fisso nella misura di cui alla tabella allegata sub 3), fino ad un massimo di cinque bienni
Aumenti periodici di anzianità. Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda, il Dipendente ha diritto a 10 (dieci) aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’apprendistato. Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure. In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti già maturati si sommeranno ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo complessivo di 10 (dieci) scatti triennali. L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità. In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i restanti aumenti periodici di anzianità saranno riconosciuti secondo le previsioni del presente articolo. La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL. In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o assicurato al Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di merito o altri aumenti contrattuali.
Aumenti periodici di anzianità. Art. 73 – Indennità varie
Aumenti periodici di anzianità. Il lavoratore, per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, intendendosi per tale il complesso industriale facente capo ad una stessa società, ha diritto ad una maggiorazione retributiva pari a: - euro 6,89 mensili lordi per gli appartenenti al 1º livello; - euro 7,41 mensili lordi per gli appartenenti al 2º livello; - euro 7,98 mensili lordi per gli appartenenti al 3º livello; - euro 8,47 mensili lordi per gli appartenenti al 4º livello; - euro 9,19 mensili lordi per gli appartenenti al 5º livello; - euro 9,94 mensili lordi per gli appartenenti al 6º livello; - euro 12,01 mensili lordi per gli appartenenti al 7º livello; - euro 12,24 mensili lordi per gli appartenenti all'8º livello. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Il biennio per l'erogazione del primo scatto inizia a maturare dal 1º gennaio 1980. Il lavoratore avrà diritto a maturare un massimo di cinque aumenti periodici di anzianità, di cui i primi quattro con cadenza biennale ed il quinto dopo un quadriennio. Essi non assorbono e non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi casi in cui tale assorbimento sia stato previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo, nonché degli altri istituti contrattuali che non facciano espresso riferimento alla retribuzione di fatto. In caso di passaggio di livello o di qualifica il lavoratore manterrà, in aggiunta alla nuova retribuzione, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello o qualifica di provenienza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori aumenti periodici quanti ne occorreranno per raggiungere l'ammontare complessivo in cifra di cinque scatti riferiti all'ultimo livello di assegnazione. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. L'anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, è considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Aumenti periodici di anzianità. I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di assun- zione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 79, a 6 aumenti periodici bien- nali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi indicati nel successivo 3° comma per l’anzianità di servizio maturata sino al 31 otto- bre 2009 e pari, per l’anzianità di servizio maturata a decorrere da 1 novembre 2009, agli importi indicati al successivo quarto comma. Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dall’1 gennaio 1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale. Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici maturati sino al 31 ottobre 2009, sono i seguenti: 1^ f.f. Euro 38,45 2^ f.f. Euro 40,77 3^ f.f. 1° liv. 2° liv. Euro 44,25 Euro 41,16 4^ f.f. 1° liv. 2° liv. Euro 47,73 Euro 44,44 5^ f.f. 1° liv. 2° liv. Euro 50,05 Euro 47,92 6^ f.f. 1° liv. 2° liv. 3° liv. Euro 60,68 Euro 51,99 Euro 50,25 7^ f.f. 1° liv. 2° liv. 3° liv. Euro 71,32 Euro 65,14 Euro 61,08 Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici che matureran- no a decorrere dal 1 novembre 2009, sono i seguenti: Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 187 funzioni pari o superiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 1° livello) Euro 71,32 Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 164 funzioni inferiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello) Euro 65,14 Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle parametro 185 funzioni pari o superiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 1° livello) Euro 71,32 Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle funzioni parametro 162 inferiore a sette anni (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello) aumento periodico Euro 65,14 Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A, ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 184 operativa ed autonomia, al coordinamento ed aumento periodico al controllo di una semplice unità operativa alle Euro 71,32 quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7ª f.f., 1° livello) Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A, ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 159 operativa ed autonomia, al coordinamento ed aume...
Aumenti periodici di anzianità. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto, tutti i lavoratori operai, impiegati, intermedi e quadri avranno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria: Cat. AS - Lit. 26.000 Cat. A - Lit. 23.000 Cat. B - Lit. 19.000 Cat. C - Lit. 16.000 Cat. D - Lit. 15.000 Cat. E - Lit. 14.000 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie. La frazione del biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. DICHIARAZIONE A VERBALE
Aumenti periodici di anzianità. 1. A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:
Aumenti periodici di anzianità. Ai giornalisti assunti ai sensi dell’art. 3 del presente contratto spetta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione di anzianità aziendale dello stipendio mensile fino a un massimo di 7 scatti biennali. Tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Per i praticanti l’anzianità utile ai fini degli aumenti periodici inizierà a decorrere dalla data di comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.