Costituzione e svincolo tramite una banca custode. 1. Una banca custode può movimentare il conto pool o il conto garanzie per credito ECONS della Controparte a condizione che:
Costituzione e svincolo tramite una banca custode. 1. Una banca custode può movimentare il conto pool della Controparte a condizione che: - sia una banca iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) titolare di un conto di custodia presso il depositario Monte Titoli S.p.A.; - e che la Controparte e la banca custode ne abbiano dato comunicazione alla Banca d’Italia tramite gli allegati C e D della Guida CAT.