Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. La progressione economica, prevista dall’art. 40, si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel Fondo di cui all’art. 47. 2. Gli sviluppi economici sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, utilizzando altresì anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi di ammodernamento, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della partecipazione alle esigenze di flessibilità e dell’iniziativa personale. 3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1 l’Amministrazione adotta metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti. 4. La progressione economica orizzontale è attribuita ai dipendenti, selezionati in base ai criteri di cui al comma 2 con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine l’ amministrazione pianifica i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel Fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono lo sviluppo economico secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative di cui all’art. 29 sono quelli propri della posizione economica di appartenenza, secondo le procedure di cui all’art. 26.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. La progressione economicaeconomica prevista dall’art.30, prevista dall’art. 40, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel Fondo fondo di cui all’art. 47.
2. Gli sviluppi economici sono attribuiti 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati contrattazione integrativa : per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisitoindividuale ; per i passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche attraverso interventi formativi e di aggiornamentodisgiuntamente, utilizzando altresì anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto : del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di ammodernamento, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza ; dell’iniziativa personale e dell’iniziativa personaledella capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1 l’Amministrazione adotta metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. La progressione economica orizzontale è attribuita ai dipendenti, selezionati in base ai criteri di cui al comma 2 con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine l’ amministrazione pianifica i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel Fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono lo sviluppo economico secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative di cui all’art. 29 sono quelli propri della posizione economica di appartenenza, secondo le procedure di cui all’art. 26.
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Criteri per la progressione economica orizzontale. 1. La progressione economica, prevista dall’artdall'art. 40, si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel Fondo di cui all’artall'art. 47.
2. Gli sviluppi economici sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione della prestazione e dell’arricchimento dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, utilizzando altresì anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi di ammodernamento, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della partecipazione alle esigenze di flessibilità e dell’iniziativa dell'iniziativa personale.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1 l’Amministrazione l'Amministrazione adotta metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.
4. La progressione economica orizzontale è attribuita ai dipendenti, selezionati in base ai criteri di cui al comma 2 con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine l’ ' amministrazione pianifica i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel Fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono lo sviluppo economico secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative di cui all’artall'art. 29 sono quelli propri della posizione economica di appartenenza, secondo le procedure di cui all’artall'art. 26.
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