Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Clausole campione

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali “OG3” di seconda categoria.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere …………………. «O. ». (7)
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» Edifici civili e industriali. (1)
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione appro- vato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i la- vori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 «Edifici civili ed industriali» .
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG 3», I Classifica.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 Edifici civili ed industriali OG 1 IV 2.395.442,14 61.475,66 SI Prevalente SI (40% dell’importo contrattuale) Impianti termici e di condizionam ento OS 28 III Bis 1.662.609,17 42.664,75 SI Scorporabile /Subappaltabile SI (40% dell’importo contrattuale) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefoni ci e televisivi OS 30 III 918.055,57 23.560,34 SI Scorporabile /Subappaltabile SI (max 30% dell’importo della categoria) No avvalimento Impianti idrico sanitario OS 3 I 222.705,32 5.709,98 SI Scorporabile /Subappaltabile SI (40% dell’importo contrattuale) Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste. In applicazione dell’art. 216 comma 14 del Codice, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010. Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la quota massima subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, salvo quanto precisato di seguito. In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice. È inoltre ammesso il subappalto delle opere rientranti nella categoria OS30 (categoria c.d. “superspecialistica”) nei limiti del 30% dell’importo della categoria (art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 2 del DM 10 novembre 2017, n. 248), trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell’art. 2 del D.M. infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, c.2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS30.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Trattandosi di servizi, l’appalto non è assoggettato all’articolo 61 del RG di cui al DPR 207/2010 e non sussi- stono quindi categorie di opere prevalenti né scorporabili. L’appalto si conviene che sia comunque subap- paltabile nel limite massimo del 30% indicato dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue: Lavorazioni (breve descrizione) Categoria Classifica Importo lavori comprensivo costi della manodopera e oneri sicurezza (Euro) Oneri sicurezza Incidenza % manodop era (i) Costo della manodopera (in €) % della categoria sull’importo a base di gara Interventi circoscritti di “Manutenzione nei corsi d’acqua nel bacino del T.Nure”. Prevalente OG8 …… 35.787,60 1.002,54 …… …… ……
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006 e dell’allegato “A”, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 CLASSIFIC 1°.