Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Clausole campione

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporab...
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 1». 2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un’associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali “OG3” di seconda categoria.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE di cui al D.Lgs. 50/2016 e Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate sono individuati secondo gli importi nella tabella seguente: Gruppi di lavorazioni omogenee Cat. Importo lavorazioni Aliquota % Classificazione lavori Qualificazione obbligatoria SI/NO Subappalto/avvalimento Opere Edili OG 1 Cl. III € 828.199,72 43,96% Prevalente Si Subappaltabile al 49,99% (ex art.105, co.1 del D.Lgs. 50/2016) Si avvalimento Strutture OS21 Cl. III € 770.901,39 40,92% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105, co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) Impianti OG11 Cl. I € 284.689,42 15,11% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105 co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) 2. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali del PFTE ed ai documenti quantificativi. 3. Le indicazioni del presente capitolato e del PFTE, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche, incluse le descrizioni delle relazioni e delle lavorazioni, del computo metrico nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare oggetto del contratto. 4. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati di progetto, in quantità e qualità tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili. 5. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente capitolato devono essere rispettate tutte le norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive dell’Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione di macchinari e di esecuzione di qualsiasi opera. 6. Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo di aggiudicazione, tutte le opere ausiliarie relative all’esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e t...
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS24»: VERDE E ARREDO URBANO 2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/16, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 6. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 2,3, nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella di seguito riportata. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie OG1 diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saranno individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D. Lgs. N. 163/2006, e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalen...
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» Edifici civili e industriali. (1) 2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prev alente, con i relat ivi import i, sono indicat e nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (2)
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Edifici civili e industriali – Cat. “OG1”. 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. La loro scorporabilità e/o subappaltabilità sono espressamente indicate nella stessa tabella sulla base delle norme di cui allo stesso regolamento generale e dell’art.12 della legge n.80/2014.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG 3», I Classifica. 2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/16 e smi, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.