Danni risarcibili Clausole campione
Danni risarcibili. La Compagnia risponde:
a. di tutti i danni materiali diretti subiti dall’Assicurato a causa della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti, inclusi i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri e dai rapinatori nel tentativo o nell’esecuzione dei reati, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione e scoppio comunque provocati;
b. dei danni immateriali per interruzione o intralci dell’esercizio dell’attività dichiarata (definizione n° 5), patiti dall’Assicurato in conseguenza di detti danni materiali; tali danni sono risarciti forfettariamente maggiorando l’indennizzo relativo alla precedente voce (a) nella misura percentuale del 10%;
c. delle spese di recupero e ripristino, ossia delle spese incorse – previo consenso scritto degli Assicuratori – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro;
d. delle spese per la sostituzione di serrature, in conseguenza di furto, smarrimento o sottrazione delle chiavi di accesso dall’esterno dei locali contenenti le cose assicurate o di eventuali casseforti o armadi corazzati posti nei locali medesimi, con altre nuove uguali o equivalenti; queste spese sono assicurate a condizione che l’Assicurato né faccia tempestiva denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia fornendone copia alla Compagnia e proceda alla sostituzione delle serrature entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del furto, smarrimento o sottrazione;
e. delle spese e onorari di competenza dei Periti, sia quello eventualmente scelto e nominato dall’Assicurato, sia il terzo Perito per la quota parte di competenza dell’Assicurato, in caso di sinistro, fino a concorrenza, per ogni sinistro (definizione n° 14), del limite di indennizzo stabilito in Specifica.
Danni risarcibili. I danni comprendono: • le spese sostenute • le perdute occasioni di stringere altro valido contratto • l’attività sprecata nelle trattative
Danni risarcibili a. La Compagnia risponde di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè
Danni risarcibili. La Compagnia risponde:di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè
Danni risarcibili. Nella responsabilità contrattuale , il risarcimento, se l inadempimento è colposo, è limitato ai soli danni che erano prevedibili al momento in cui l obbligazione è sorta (art. 1223 e 1225 c.c.). In caso di responsabilità extracontrattuale , diversamente, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza im m ediata e diretta della condotta dell agente (art. 2056 c.c.).
Danni risarcibili. In caso di responsabilità precontrattuale i danni risarcibili comprendono: • le spese sostenute • le perdute occasioni di stringere altro valido contratto • l’attività sprecata nelle trattative
Danni risarcibili. Nel caso in cui emerga dal contraddittorio tra le parti ovvero a seguito di accertamento giudiziale una responsabilità del Venditore per vizi, difetti o difformità dei Prodotti forniti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte ovvero per ogni altra eventuale ipotesi di responsabilità del Venditore, il medesimo sarà tenuto unicamente, come meglio precisato al punto 9. che precede, alla eliminazione ed alla sostituzione dei Prodotti escludendo in ogni caso le Parti - anche per l’ipotesi di risoluzione del contratto - ogni responsabilità eccedente il valore dei Prodotti oggetto di contestazione, escluso ogni ulteriore diritto a risarcimenti o indennizzi di qualsivoglia specie e natura per spese, sinistri, fermo impianti o altro genere di danni diretti o indiretti.
Danni risarcibili. Il Fornitore risponde dei danni richiesti dal Cliente sia a titolo contrattuale che extracontrattuale solo in caso di dolo o colpa grave. Sono espressamente esclusi danni o rimborso costi a titolo di mancata produzione e lucro cessante nonché danni indiretti, danni conseguenti e penali contrattuali. Le limitazioni di responsabilità previste nel presente articolo non si applicano in caso di ▇▇▇▇, colpa grave, né in caso di danni alla persona quali morte, infortuni o malattie e in caso di danni derivanti da responsabilità del produttore per prodotto difettoso. Il Fornitore risponde anche per colpa lieve, nella misura in cui abbia assunto contrattualmente il rischio di approvvigionamento ovvero una garanzia o si tratti di obbligazioni fondamentali per la realizzazione dello scopo del contratto e sulla cui stretta osservanza il Cliente possa fare affidamento („obblighi cardinali”).
Danni risarcibili. Nel caso in cui emerga dal contraddittorio tra le parti ovvero a seguito di accertamento giudiziale una responsabilità del Venditore per vizi, difetti o difformità dei prodotti forniti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte ovvero per ogni altra eventuale ipotesi di responsabilità del Venditore, il medesimo sarà tenuto unicamente alla sostituzione dei prodotti escludendo in ogni caso le Parti - anche per l’ipotesi di risoluzione del contratto e fatto salvo unicamente il dolo o la colpa grave del Venditore - ogni responsabilità eccedente il valore dei prodotti oggetto di contestazione.
