Contract
IL CONTRATTO
Il contratto (1321 cc.)
• L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
• Non tutti gli accordi sono contratti.
• L’accordo deve essere rivolto a regolare un rapporto giuridico PATRIMONIALE, cioè suscettibile di valutazione economica.
• Non è un contrato ad es. il matrimonio
Il contratto
• Il contratto è lo strumento giuridico necessario per il funzionamento del sistema economico.
– Contratti di lavoro
– Contratti di compravenddita
– Contratti di deposito bancario
– Contratti di mutuo
– Ecc..
• Il contratto
– E’ sempre fonte di obbligazioni
effetti obbligatori
– Può avere l’effetto di trasferire la proprietà di un bene effetti reali
Forza del contratto
• Una volta stipulato il contratto ha forza di legge tra le parti” (art.1372 c.c.): le parti sono obbligate a rispettarne il contenuto.
AUTONOMIA CONTRATTUALE
• Le parti sono libere di:
– scegliere i contraenti
– concludere o meno il contratto
– determinare il tipo di contratto (contratti TIPICI/ ATIPICI)
– determinare il contenuto del contratto
LIMITI ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE
LIBERTA' NON ASSOLUTA
• Per la tutela della parte debole
• per la tutela del consumatore
• per esigenze di politica economica
MA CON DEI LIMITI
• limiti al datore di lavoro nei confronti del dipendente
• Alcune clausole particolarmente gravose devono approvate per iscritto dal consumatore
• obbligo di contrarre del monopolista
ATTI UNILERALI
• Il contratto non va confuso con gl ATTI UNILATERALI che solo dichiarazioni di volontà di una sola parte capaci di produrre effetti giuridici
• Sono solo quelli previsti dalla legge (TIPICI)
CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI
Esistenza o meno di un corrispettivo
CONTRATTI FORMALI CONTRATTI
INFORMALI
Richiedono una determinata forma per essere validi.
Possono essere conclusi con qualsiasi forma anche orale o tacita
Compravendita di beni immobili, donazione
Compravendita di beni mobili
Modalità di perfezionamento
CONTRATTI CONSENSUALI
Si perfezionano con l’ACCORDO (art. 1326)
REGOLA GENERALE
CONTRATTI REALI
Si perfezionano con ACCORDO + CONSEGNA
del bene
MUTUO, DEPOSITO, PEGNO, COMODATO …
Modalità di perfezionamento
CONTRATTI A ESECUZIONE ISTANTANEA
Esauriscono il loro effetti in un solo momento
Contratto di compravendita
CONTRATTI DI DURATA
Producono effetti nel tempo con prestazioni PERIODICHE con prestazioni CONTINUATE
contratto di fornitura mensile contratto di lavoro
Esistenza o meno di un corrispettivo
CONTRATTI A TITOLO ONEROSO
CONTRATTI
A TITOLO GRATUITO
Ciascuna parte, mentre ottiene un vantaggio, sopporta anche un sacrificio
Il sacrificio di una parte non ha un corrispettivo.
Compravendita, mutuo, locazione
donazione
Rapporto tra le prestazioni
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Una parte si obbliga ad una prestazione in quanto l’altra parte a sua volta si obblighi a una controprestazione
(sono tutti onerosi)
CONTRATTI ASSOCIATIVI
Ie prestazioni delle parti sono dirette ad uno scopo comune
società
Compravendita, mutuo, locazione
Effetti
CONTRATTI AD EFFETTI REALI
Oltre a far sorgere obbligazioni, hanno come effetto il trasferimento di un DIRITTO REALE
Compravendita
CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI
Hanno come effetto la nascita di OBBLIGAZIONI
Previsti o meno dalla legge
CONTRATTI TIPICI CONTRATTI ATIPICI
Regolati in tutto o in parte dalla legge
Espressione dell’autonomia contrattuale
Compravendita, locazione, appalto, trasporto…
Es. leasing
REQUISITI ESSENZIALI
DEL CONTRATTO (art 1325 c.c.)
1. Accordo delle parti
2. Causa
3. Oggetto
4. Forma (quando prescritta dalla legge a pena di nullità)
Se mancano il contratto è NULLO.
1. L’ACCORDO
• L’accordo è l’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti.
PARTI DEL CONTRATTO
• L’accordo si realizza tra due o più parti: ogni parte rappresenta un autonomo centro di interessi.
– C. BILATERALI (es. compravendita, locazione)
– C. PLURILATERALI (es. società)
• Ciascuna parte può essere formata di più persone: es. comproprietari, coinquilini
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
IL CONTRATTO È CONCLUSO = E’ VINCOLANTE PER LE PARTI
REGOLA: il contratto è concluso CON L’ACCORDO
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO (1326)
ECCEZIONI
• CONTRATTI REALI Consenso + consegna
(mutuo, comodato, deposito, pegno)
• CONTRATTI FORMALI Conclusione quando l’accordo è manifestato nella forma richiesta dalla legge (vendita immobiliare)
FASI DELL’ACCORDO:
• L’accordo è l’incontro delle due volontà:
– PROPOSTA è la dichiarazione di chi prende l'iniziativa
• deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto.
– ACCETTAZIONE è la dichiarazione di volontà del destinatario della proposta
TEMPO E LUOGO DELL’ACCORDO
• Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
• L’accettazione si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che il destinatario non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
ACCETTAZIONE
• L’accettazione deve essere conforme alla proposta.
– L’accettazione non conforme vale come NUOVA PROPOSTA.
ACCETTAZIONE
• L’accettazione deve avvenire nei termini stabiliti dal proponente.
– Oltre il termine l’accettazione tardiva non ha effetto salva la diversa volontà del proponente.
ACCETTAZIONE
• L’accordo può essere fatta
– in modo espresso
– In modo tacito mediante comportamenti concludenti da parte di chi accetta.
– Il contratto può perfezionarsi nel momento in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’ accettante: l’accettazione è implicita nell’esecuzione.
• Es. la spedizione di merci offerte su catalogo
Revoca
della proposta e dell’accettazione
LA PROPOSTA
può essere revocata finché al proponente
non sia giunta notizia dell'accettazione.
L’ACCETTAZIONE
può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del
proponente prima
dell’accettazione.
PROPOSTA IRREVOCABILE
• Il proponente può fare una proposta irrevocabile: con un atto unilaterale, si obbliga a mantenerla ferma la proposta per un certo tempo.
• Diverso è il patto d’opzione: è un contratto con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla propria dichiarazione in cambio di un corrispettivo (art.1331).
OFFERTA AL PUBBLICO
• E’ una particolare proposta diretta a qualsiasi persona interessata a concluderlo.
• Es. Il vestito in vetrina la merce sugli scaffali
• Equivale ad una proposta contrattuale: il contratto si conclude con l’accettazione espressa o tacita da parte di qualunque persona.
• La revoca dell’offerta al pubblico va fatta con lo stesso mezzo di pubblicità con cui è stata fatta l’offerta
INVITO A PROPORRE
• Non è una proposta ma un invito ad effettuare una proposta quindi chi risponde fa una PROPOSTA contrattuale.
• Nell’invito non è quindi necessario che siano presenti tutti gli estremi del contratto.
• Il contratto si conclude quando colui che ha fatto l’invito accetta la proposta ricevuta in base all’invito.
– Es offerte di lavoro in un giornale, un cartello “vendesi” su un immobile.
TRATTATIVE
• Fase preliminare alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un’intesa sul programma contrattuale valutandone l’opportunità.
• Minute delle trattative non costituiscono ancora il testo del contratto.
LA RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE
• Durante le trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede cioè in modo corretto e leale (art.1337 c.c.)
– Divieto di ingannarsi reciprocamente
– Dovere di informare su circostanze ignote all’altra parte ma determinanti per la conclusione del c.
– Dovere di informare su una causa di invalidità es. so che l’atra parte è in errore
– Divieto di troncare ingiustificatamente le trattative
DANNI RISARCIBILI
• Le parti non hanno un obbligo a contrarre ma devono entrare in una trattativa con un serio intento a trattare .
• La violazione del dovere di correttezza nelle trattative obbliga al risarcimento del danno arrecato: responsabilità precontrattuale.
• I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del
c.d. interesse negativo: l’interesse che la parte di buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio .
Danni risarcibili
In caso di responsabilità precontrattuale i danni risarcibili comprendono:
• le spese sostenute
• le perdute occasioni di stringere altro valido contratto
• l’attività sprecata nelle trattative
2. LA CAUSA
• È la funzione economico sociale del contratto: il risultato economico – giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto.
Es. la causa della compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo
• E’ NULLO il contratto SENZA causa o con una causa ILLECITA
CAUSA
CONTRATTI TIPICI
• La causa è prevista dalla legge (causa tipica)
CONTRATTI ATIPICI
• Per accertare che esista una causa il giudice dovrà verificare che “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”(causa atipica)
CAUSA LECITA
• La causa deve essere lecita
• E’ illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
• Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto è di per sé lecito, ma utilizzato per un risultato vietato.
– Es. prendere soldi per compiere un atto d’ufficio/ prostituzione/ traffico di esseri umani
I MOTIVI
• Non bisogna confondere la causa con i motivi che
sono le finalità individuali perseguite dalle parti.
• Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti.
• Il contratto è illecito quando è stato concluso esclusivamente per motivo illecito comune alle parti.
– Es. compro un appartamento per farci una casa di prostituzione e, d’accordo con il venditore, lo pago il triplo del valore.
3. L’OGGETTO
• Indica il contenuto concreto del contratto
– sia le prestazioni
– sia i diritti reali o di credito che il contratto trasferisce
• L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
Possibilità dell’oggetto
• Può trattarsi si possibilità materiale
es. è oggetto impossibile un’auto che è andata distrutta in un incidente
• Può trattarsi di possibilità giuridica
es. è oggetto impossibile la vendita di un rene
Leicità dell’oggetto
• L’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume
– es. l’oggetto è illecito nel caso di vendita di sostanze stupefacenti o materiale pedopornografico
– es. la prestazione è illecita nel il contratto con il killer
Determinazione dell’oggetto
• L’oggetto deve essere determinato cioè identificato al momento della conclusione
• Determinabile in base a criteri di individuazione certi.
– es il prezzo di vendita in base a listini o quotazioni ufficiali
4. LA FORMA
• La forma di un contratto è il modo con cui viene manifestata la volontà contrattuale.
• In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
– Forma TACITA: la volontà si manifesta con un comportamento concludente (metto 1€ nella macchinetta del caffè accetto un’offerta al pubblico/ asta)
– Forma ESPRESSA
• ORALE
• SCRITTA
FORMA SCRITTA
• SCRITTURA PRIVATA: documento scritto e firmato dalle parti.
• SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento firmato davanti ad un notaio che attesta che la firma è autentica.
• ATTO PUBBLICO: redatto da un notaio e firmato dallo stesso e dalle parti. Il notaio dichiara che davanti a lui certe persone hanno manifestato una certa volontà (forma SOLENNE)
• es. Donazione/costituzione di una società di capitali
LA LEGGE RICHIEDE
una certa forma solo in alcuni casi
AD SUBSTANTIAM
• La forma scritta è richiesta per la validità del contratto
• In mancanza il contratto è NULLO
• Art. 1350
– contratti che trasferiscono la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili
– contratti di locazione oltre i nove anni
AD PROBATIONEM
• La forma scritta è richiesta per la prova del contratto
• In mancanza il contratto è valido, ma in caso di contrasto tra le parti non potranno fornire la prova dell’esistenza del contratto (es. con testimoni)
• Es. la transazione
TRASCRIZIONE
• La forma non va confusa con la trascrizione nei pubblici registri che è un’ulteriore formalità.
• Per l’acquisto di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati è necessaria oltre alla forma scritta anche la trascrizione nei pubblici registri.
La trascrizione
FUNZIONI
• dà pubblicità al contratto
• rende il contratto opponibile a terzi
• se più persone acquistano lo stesso bene immobile o mobile registrato prevale il contraente che ha trascritto per primo il contratto.
Forma per la trascrizione
• Per la trascrizione nei pubblici registri dei contratti aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati è necessario che il contratto sia redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.