Data Controller Clausole campione

Data Controller. The Data Controller is ERGO REISEVERSICHERUNG AG, General Agent for Italy, with registered office at ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (hereinafter also ERGO Assicurazione Viaggi or the ‘Company’). You can contact our Data Protection Manager at the above address or the following email address: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Data Controller. In caso di recesso dal contratto, il collaboratore è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l’Università provvede alla copertura assicurativa. Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive. Il Regolamento UE 2016/679Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire ai partecipanti alle procedure concorsuali/selettive bandite dall’Ateneo (d’ora in avanti “interessati”), le seguenti informazioni. Nello specifico, sono compresi tutti i bandi di concorso rivolti all’assunzione del personale tecnico- amministrativo, docente e ricercatore, sia a tempo determinato che indeterminato, le selezioni per docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a vario titolo. 1.
Data Controller. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇); email: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇; ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. 2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: ▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇.
Data Controller. Aeroporti di Roma S.p.A with registered office in ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1, 00054 - Fiumicino (Roma), in person of its legal representative for the time being (“ADR” or the “Data Controller”).
Data Controller. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇); email: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇; ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. 2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: ▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇ 3. Finalità del trattamento e base giuridica L’Università degli Studi di Trento effettua il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l’adempimento di obblighi di legge esclusivamente per le seguenti finalità: - gestione delle procedure concorsuali/selettive (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR); - messa a disposizione di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (art. 9, par.2, lett. g) GDPR); - controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (art. 6, par. 1, lett. c) e art. 10 GDPR); - completare la procedura di assunzione, con relative comunicazioni obbligatorie; - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par.2, lett. f) GDPR; artt. 6, par. 1, lett. e) e 10 GDPR). 4. Categoria dei dati trattati Dati anagrafici: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità e cittadinanza, comune di iscrizione nelle liste elettorali, dati di contatto (numero di telefono, indirizzi di residenza e/o domicilio, indirizzo email); titoli di studio, dati idonei a The Data Controller is the University of Trento, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇), email: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇.; ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. 2. Contact details of the Data Protection Officer The Data Protection Officer can be contacted to request information on personal data at the following email address: ▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇. 3. Purpose of the processing and legal basis The University of Trento processes personal data, including special categories of data and judicial data, for the performance of its public interest tasks and for the fulfilment of legal obligations to which the Data controller is subject, exclusively for the following purposes: - to manage the competitive/selection procedures (article 6 (1), lett. e) GDPR); - to manage aids and extra time during the tests (article 9 (2), lett. g) GDPR); - to check the truthfulness of self- declarations written in accordance with DPR 445/2000 (article 6 (1), lett. c) and article 10 GDPR); - to comple...

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  • Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.