Decadenza e recesso. 1. Decadono dal diritto all'assegno: a. coloro che non iniziano l'attività entro i termini indicati; b. i cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, che non fanno pervenire all'Ufficio Personale accademico entro il giorno antecedente l'inizio dell'assegno di ricerca regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido in Italia, che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando; c. coloro che alla consegna del contratto non presentano la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni di ricerca e gli eventuali contratti per ricercatori a tempo determinato fruiti ai sensi della legge n. 240/2010. 2. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In presenza del consenso scritto del supervisore, il termine di preavviso può non essere rispettato. 3. Eventuali differimenti della data d'inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti ai vincitori che dimostreranno di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.lgs. n. 151/2001).
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