DELAI DE LIVRAISON ET TRANSPORT Clausole campione

DELAI DE LIVRAISON ET TRANSPORT. Fadini est libre de l’obligation de livrer la marchandise. Sauf indication contraire au moment de la commande, la marchandise est vendue Ex-Works usine Fadini qui se trouve à Cerea- Italie et elle voyage au risque du client. Fadini peut suggérer ou indiquer au client le transporteur à utiliser pour l’expédition. Dans tous les cas, le coût est toujours à la charge du client. Les frais de transport pour les expéditions effectuées avec un courrier Fadini seront facturés. Fadini est dégagé de toute responsabilité matérielle et morale dans tous les cas d’accident fortuit, d’événements de force majeure (catastrophes naturelles, incendies, inondations, guerres, soulèvements civils, émeutes, grèves, pandémies, mesures de toute autorité publique ou gouvernement, tremblement de terre, inondation, glissement de terrain, tsunami, vent ou autres événements naturels pour lesquels l’autorité compétente a déclaré l’état d’urgence ou catastrophe naturelle) ou d’impossibilité de s’approvisionner en matières premières. La date de livraison indiquée sur les confirmations de commande ou sur les devis a valeur exclusivement indicatif et tout retard par rapport au délai indiqué ne constituera pas un titre suffisant pour demandes d’indemnisation ou d’autres réclamations. Dans le cas où, à la date de livraison indiquée, le matériel de la commande n’est pas disponible en totalité, en raison de circonstances non dépendantes de Fadini, ce dernier se réserve le droit d’effectuer des livraisons partielles et le client ne pourra pas soulever des contestations à ce sujet. En cas d’enlèvement chez Fadini, le client s’engage à enlever la marchandise dès qu’il reçoit l’avis de disponibilité des produits. En cas de retard d’enlèvement, sept jours après leur mise à disposition, Fadini a droit au remboursement des frais de stockage, de garde et de stationnement dans ses usines.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).