Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s, in questo caso European Brokers entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ciò ai sensi dell’art.1913 Codice Civile. Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell’evento fino alla guarigione clinica. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita dei medici dell’Assicuratore e qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione- fatta eccezione per i medici designati dall’Assicuratore. Se dolosamente non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all’indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, l’Assicuratore ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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Samples: Insurance Contract
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere inviata entro 60 giorni a MRC dall’Assicurato (o dai suoi aventi causa) tramite posta, fax, email, come previsto nell’apposito modulo di denuncia infortunio. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere inviata a MRC entro 15 (quindici) giorni dal fatto. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora dell’evento del sinistro, sulle cause e delle cause circostanze che lo determinarono. La denuncia, corredata da un certificato medicofirmata dall’assicurato o suoi aventi causa, deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al Broker/Corrispondente dei Lloyd’scontrofirmata dal maggior esponente della Società Sportiva, che assume con ciò la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa, in questo caso European Brokers entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ciò ai sensi dell’art.1913 Codice Civileebbe a verificarsi il sinistro. Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere sottoporsi alle cure di un medico e medico, seguirne le prescrizioni, fornire a MRC tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attendere una esplicita richiesta. Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell’evento fino alla guarigione clinica. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’AssicuratoL’infortunato, i suoi familiari o familiari, gli aventi diritto causa, devono consentire la visita alle visite dei medici dell’Assicuratore e della Società/di MRC ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessariquesta ritenga necessaria. Dopo la denuncia, l’infortunato è tenuto a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato far pervenire a MRC un dettagliato certificato medico sull’infortunio; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare a MRC, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. Le spese L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare a MRC il certificato di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione- fatta eccezione per i medici designati dall’Assicuratore. Se dolosamente guarigione, anche se non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri obblighi indicati certificati, su carta semplice dal medico curante. Qualora l’infortunio interessi solo ed esclusivamente le Cure Dentarie, l’Infortunato non è tenuto a presentare a MRC il certificato di guarigione. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata a MRC con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa sino alla data di prescrizione dei sinistro. Xxx l’infortunato, autorizzato o non, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la Società non riconoscerà eventuali altri infortuni nei commi precedentiquali possa incorrere in tale periodo, l’Assicurato né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. L’Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni assicurative nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l’infortunio riportate nella presente polizza, e gli aventi del pari decadono da ogni diritto perdono il diritto all’indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, l’Assicuratore ha il diritto di ridurre le indennità ove fossero incorsi in ragione del pregiudizio soffertofalse o reticenti dichiarazioni.
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Samples: Insurance Agreement
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere inviata, entro 60 giorni, alla Società dall’Assicurato (o dai suoi aventi causa) tramite lettera raccomandata, fax o servendosi dell’apposito Numero Verde gestito dalla Società. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere inviata alla Società entro 15 (quindici) giorni dal fatto. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora dell’evento del sinistro, sulle cause e delle cause circostanze che lo determinarono. La denuncia, corredata da un certificato medicofirmata dall’Assicurato o suoi aventi causa, deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al Broker/Corrispondente dei Lloyd’scontrofirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in questo caso European Brokers entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ciò ai sensi dell’art.1913 Codice Civileebbe a verificarsi il sinistro. Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere sottoporsi alle cure di un medico e medico, seguirne le prescrizioni, fornire alla Società e suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attendere una esplicita richiesta. Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell’evento fino alla guarigione clinica. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’AssicuratoL’infortunato, i suoi familiari o familiari, gli aventi diritto causa, devono consentire la visita alle visite dei medici dell’Assicuratore e della Società ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessariquesto ritenga necessaria. Dopo la denuncia, l’infortunato è tenuto a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato far pervenire alla Società un dettagliato certificato medico sull’infortunio; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare alla Società, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. Le spese L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare alla Società il certificato di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione- fatta eccezione per i medici designati dall’Assicuratore. Se dolosamente guarigione, anche se non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri obblighi indicati certificati, su carta semplice dal medico curante. Qualora l’infortunio interessi solo ed esclusivamente le Cure Dentarie, l’Infortunato non è tenuto a presentare alla Società il certificato di guarigione. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata alla Società con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa sino alla data di prescrizione dei sinistro. Xxx l’infortunato, autorizzato o non, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la Società non riconoscerà eventuali altri infortuni nei commi precedentiquali possa incorrere in tale periodo, l’Assicurato né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. L’Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni della Società nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l’infortunio riportate nella presente polizza, e gli aventi del pari decadono da ogni diritto perdono il diritto all’indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, l’Assicuratore ha il diritto di ridurre le indennità ove fossero incorsi in ragione del pregiudizio soffertofalse o reticenti dichiarazioni.
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Samples: Insurance Policy
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere inviata all’Assicuratore dall’infortunato (o dai suoi aventi causa) tramite lettera raccomandata, fax o servendosi dell’apposito Numero Verde, che fa capo all’Ufficio Gestione L.N.D., la struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del deve essere inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’infortunio, e deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora dell’evento del sinistro, sulle cause e delle cause circostanze che lo determinarono. Nel caso di morte, corredata la denuncia dovrà essere preceduta da un certificato medicotelegramma, effettuato entro quindici giorni dal fatto. Trascorsi i predetti termini per la presentazione, la denuncia non sarà presa in considerazione qualunque sia la causa del ritardo ed a chiunque fosse imputabile tale ritardo. La denuncia, firmata dall’Assicurato o dai suoi aventi causa, deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al Broker/Corrispondente dei Lloyd’scontrofirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in questo caso European Brokers entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ciò ai sensi dell’art.1913 Codice Civileebbe a verificarsi il sinistro. Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere sottoporsi alle cure di un medico e medico, seguirne le prescrizioni, fornire all’Assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attendere una esplicita richiesta. Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell’evento fino alla guarigione clinica. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’AssicuratoL’infortunato, i suoi familiari o familiari, gli aventi diritto causa, devono consentire la visita alle visite dei medici dell’Assicuratore e ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessariquesta ritenga necessaria. Dopo la denuncia, l’infortunato è tenuto a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. Le spese L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il certificato di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione- fatta eccezione per i medici designati dall’Assicuratore. Se dolosamente guarigione, anche se non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri obblighi indicati nei commi precedenticertificati, l’Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all’indennitàsu carta semplice dal medico curante. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamenteLa validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all’Assicuratore con certificato definitivo. Ove l’infortunato, autorizzato o non, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore ha il non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. L’Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni dell’Assicuratore nel caso di ridurre le indennità inosservanza delle prescrizioni per l’infortunio riportate nel presente Regolamento, e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in ragione del pregiudizio soffertofalse o reticenti dichiarazioni.
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Samples: Convenzione Infortuni