Rischi Coperti. Valgono le garanzie indicate alla tabella “Capitali assicurati”
Rischi Coperti. Sono coperti alle condizioni della presente Polizza le Perdite definitive derivanti da crediti non pagati dovuti all’Assicurato, relativi a Clienti che si trovano in uno stato di Mancato Pagamento.
Rischi Coperti. A Carico e scarico
Rischi Coperti. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari eventualmente designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato. L’indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ed alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennità per morte, se superiore, e quella già pagata per l’invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Dopo che la Società ha pagato l’indennità, se risulta che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i suoi diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Rischi Coperti. Art. 1) Oggetto dell’assicurazione:
Rischi Coperti. SEZIONE 3
Rischi Coperti a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi b) e c) qui di seguito, l’Agenzia può garantire investimenti contro perdite risultanti dai seguenti tipi di rischio:
i) Trasferimento di valuta
ii) Espropriazione e provvedimenti analoghi
Rischi Coperti. La Società, qualora sia espressamente richiamata l'operatività della corrispondente sezione nella "scheda di copertura e/o nel Certificato di Assicurazione", in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei seguenti eventi:
Rischi Coperti. La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente Sezione 3, e più precisamente: - Art. 2 Perdita dei valori negli stabilimenti - Art. 3 Danni durante il trasporto valori - Art. 4 Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 6 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse. La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.
Rischi Coperti art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata