Common use of DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE Clause in Contracts

DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE. Xxxxx salvo differenti disposizioni indicate nelle CPF, ovvero condizioni di maggior favore previste dalla normativa cogente, il Cliente Business, a semplice richiesta del Fornitore, s’impegna a far rilasciare in favore del Fornitore e consegnare a detto ultimo – prima dell’inizio della fornitura, ovvero entro il termine indicato da Efficienza Energia - garanzia bancaria di primario istituto di credito, ovvero fidejussione di primaria società di Assicurazione Crediti o deposito a garanzia, secondo lo schema che verrà comunicato dallo stesso Fornitore, con validità fino alla scadenza del quinto mese successivo alla data di cessazione e/o scadenza del contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modifiche, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di tre (3) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero di mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i consumi effettivamente registrati) della stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x/x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa. Salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF, per i Clienti “non business” che attiveranno, quale sistema di pagamento, l’addebito diretto in conto corrente, Efficienza Energia non richiederà garanzia fintanto che verrà mantenuto il detto sistema. In caso contrario, fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPF ed in conformità alle delibere 200/99 (energia elettrica), 229/01 e 64/09 (gas), il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in fattura, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari a: I) per la forniture di energia elettrica, € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. II) per la fornitura di gas: qualora Cliente effettui consumi fino a: i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00 (euro trenta/00); (ii) fino a 1500 Smc/anno, pari a € 90,00 (euro novanta/00); iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00); iv) fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00 (eurotrecento/00); v) superiori a 5000 Smc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 77,00 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a tre (3) mensilità di consumo medio annuo, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. Resta inteso che nel caso in cui nelle CPF vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggiore danno.

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Samples: Richiesta Di Fornitura Luce & Gas Mercato Libero

DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE. Xxxxx salvo differenti disposizioni indicate nelle CPF, ovvero condizioni di maggior favore previste dalla normativa cogente, il Cliente Business, a semplice richiesta del Fornitore, s’impegna si impegna a far rilasciare in favore del Fornitore e consegnare a detto ultimo – prima dell’inizio della fornitura, ovvero entro il termine indicato da Efficienza Energia - Comune, garanzia bancaria di primario istituto di credito, ovvero fidejussione fideiussione di primaria società di Assicurazione Crediti assicurazione crediti o deposito a garanzia, secondo lo schema che verrà comunicato dallo stesso Fornitore, con validità fino alla scadenza del quinto mese successivo alla data di cessazione e/o scadenza del contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modifiche, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di tre (3) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, oltre I.V.A.IVA, oneri, oneri maggiorazioni e imposte. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero di mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i consumi effettivamente registrati) della dalla stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x/x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa. Salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF, per i Clienti non business” business che attiveranno, quale sistema di pagamento, l’addebito diretto in conto corrente, Efficienza Energia Comune non richiederà garanzia fintanto che verrà mantenuto il detto sistema. In caso contrario, fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPF ed in conformità alle delibere 200/99 (energia elettrica), 229/01 e 64/09 (gas), il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in fatturabolletta sintetica, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari paria a: I) per la forniture fornitura di energia elettrica, € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. II) per la fornitura di gas: qualora Cliente il Clienti effettui consumi fino a: ; i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00 (euro trenta/00); (ii) fino a 1500 Smc/Smc/ anno, pari a € 90,00 (euro novanta/00); iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00); iv) fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00 (eurotrecento/00euro trecento/00); v) superiori a 5000 Smc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7comR/ com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti finali con consumo fino a 500 Smc/Smc/ anno; € 77,00 77 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc5000Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 5000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a tre (3) mensilità di consumo medio annuo, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. Resta inteso che nel caso in cui nelle CPF vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPE CPF dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggiore maggior danno.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE. Xxxxx Fatto salvo differenti disposizioni indicate nelle CPF, ovvero condizioni di maggior favore previste dalla normativa cogente, il Cliente Business, a semplice richiesta del Fornitore, s’impegna a far rilasciare in favore del Fornitore e consegnare a detto ultimo – prima dell’inizio della fornitura, ovvero entro il termine indicato da Efficienza Energia Tecnoenergy - garanzia bancaria di primario istituto di credito, ovvero fidejussione di primaria società di Assicurazione Crediti o deposito a garanzia, secondo lo schema che verrà comunicato dallo stesso Fornitore, con validità fino alla scadenza del quinto mese successivo alla data di cessazione e/o scadenza del contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modifiche, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di tre (3) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero di mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i consumi effettivamente registrati) della stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xcorso alla somministrazione ovvero sospenderla e/x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF, per i Clienti “non business” che attiveranno, quale sistema di pagamento, l’addebito diretto in conto corrente, Efficienza Energia Tecnoenergy non richiederà garanzia fintanto che verrà mantenuto il detto sistema. In caso contrario, fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPF ed in conformità alle delibere 200/99 (energia elettrica), 229/01 e 64/09 (gas), il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in fattura, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari a: I) per la forniture di energia elettrica, € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente contrattual- mente impegnata. II) per la fornitura di gas: qualora Cliente effettui consumi fino a: i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00 (euro trenta/00); (ii) fino a 1500 Smc/anno, pari a € 90,00 (euro novanta/00); iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00); iv) fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00 (eurotrecento/00); v) superiori a 5000 Smc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 77,00 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a tre (3) mensilità di consumo medio annuo, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. Resta inteso che nel caso in cui nelle CPF vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente automati- camente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggiore danno.

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Samples: www.tecnoenergy.it

DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE. Xxxxx salvo differenti disposizioni indicate nelle CPFPer i clienti non domestici, ovvero condizioni di maggior favore previste dalla normativa cogente, qualora il Cliente BusinessFornitore constatasse, a semplice richiesta suo insindacabile giudizio, un livello di affidabilità e solvibilità del Fornitore, s’impegna a far rilasciare in favore del Fornitore e consegnare a detto ultimo – prima dell’inizio della fornitura, ovvero entro il termine indicato da Efficienza Energia - garanzia bancaria di primario istituto di credito, ovvero fidejussione di primaria società di Assicurazione Crediti o deposito a garanzia, secondo lo schema che verrà comunicato dallo stesso Fornitore, con validità fino alla scadenza del quinto mese successivo alla data di cessazione Cliente non adeguati e/o scadenza dovesse presentarsi una non completa affidabilità, sarà facoltà del contrattoFornitore chiedere al Cliente, inclusi successivi rinnoviprima della conclusione del Contratto, integrazioni e/il rilascio di una fideius- sione o modifiche, di un deposito a garanzia del contratto di fornitura per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo pari al valore di tre (3) 3 mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Clientecliente in base all’offerta e al netto delle imposte, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e impostesalvo quanto diversamente specificato nelle CTE. In tal caso il Cliente dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Fornitore una fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta, o un deposito, di importo pari a quanto richiesto dal Fornitore. Detta fideiussione o detto deposito dovranno restare in vigore per tutta la durata del Contratto ed essere opportunamente rinnovati in caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero tacito rinnovo del Contratto. Qualora la fideiussione di mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i consumi effettivamente registrati) della stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta cui ai precedenti commi venisse escussa in tutto o in parte dal Fornitore o il deposito venisse in tutto o in parte incamerato a seguito dell’inadem- pimento del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x/x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa. Salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF, per i Clienti “non business” che attiveranno, quale sistema di pagamento, l’addebito diretto in conto corrente, Efficienza Energia non richiederà garanzia fintanto che verrà mantenuto il detto sistema. In caso contrario, fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPF ed in conformità alle delibere 200/99 (energia elettrica), 229/01 e 64/09 (gas)Cliente, il Cliente sarà tenuto a versarericostituire la fideiussione per l’intero ammontare. Qualora il Cliente non ricostituisse la fideiussione o il deposito ai sensi di quanto sopra, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 1373 Codice Civile con un preavviso di trenta giorni. L’importo versato a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in fattura, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari a: I) per la forniture di energia elettrica, € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. II) per la fornitura di gas: qualora Cliente effettui consumi fino a: i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00 (euro trenta/00); (ii) fino a 1500 Smc/anno, pari a € 90,00 (euro novanta/00); iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00); iv) fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00 (eurotrecento/00); v) superiori a 5000 Smc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 77,00 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a tre (3) mensilità di consumo medio annuo, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. Resta inteso che nel caso in cui nelle CPF vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, o deposito, verrà restituito al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima bolletta che chiude il Fornitore potrà esercitare rapporto contrattuale, salvo per la facoltà quota parte trattenuta per il saldo di recesso eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora, applicati come previsto dal contratto, sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggiore dannoContratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura / CGFS Rev.210907