Determinazione IPCE Clausole campione

Determinazione IPCE. L’indicatore di prestazione relativo agli impianti di Climatizzazione estiva è calcolato applicando la seguente formula: IPCI = IP/TEMP + IPUMID + IPRIC con IP = 1 − TI dove: TD = somma del numero di ore di prevista disponibilità della temperatura richiesta nel mese di riferimento per ogni zona termica (parte dell’edificio/impianto servita da apposito circuito) TI = somma del numero di ore di indisponibilità della temperatura richiesta verificatasi durante il mese di riferimento per ogni zona termica. La indisponibilità della temperatura richiesta di una zona termica si determina anche se un solo ambiente non rispetta i parametri previsti. ES se sono previste 6 zone termiche nelle quali è prevista una certa temperatura H24 e 2 zone dove è prevista una certa temperatura per 12 ore TD = (24 x 6 x 31 gg mese) + (12 x 2 x 31gg mese) TD sarà uguale a (4.464 + 744) = 5.208. Se in una zona termica (anche in un solo ambiente) non ho avuto la disponibilità della temperatura richiesta per 3 giorni TI = (24 x 3) = 72 pertanto IPTEMP = 1-(72/5.208) = 0,98 e con IP = 1 − TI dove: TD = somma del numero di ore di prevista disponibilità della umidità relativa richiesta nel mese di riferimento per ogni zona termica (parte dell’edificio/impianto servita da apposito circuito) TI = somma del numero di ore di indisponibilità della Umidità relativa richiesta (anche in considerazione della tolleranza prevista) verificatasi durante il mese di riferimento per ogni zona termica. La indisponibilità della umidità relativa richiesta di una zona termica si determina anche se un solo ambiente non rispetta i parametri previsti. e con IPRIC = NRR − Δ se NR<NRR = NRR + Δ se NR>NRR dove NRR = numero di ricambi orari richiesti nel mese di riferimento NR = numero di ricambi orari verificati durante il mese di riferimento D = tolleranza sul numero di ricambi orari

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

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