Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. L’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto. 2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 3. L’Affidatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010. 4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 5. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 6. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. 7. L’Affidatario verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 8. L’Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Attivazione del servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.